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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19455/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Parma del 29 maggio 2024, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con adeguata motivazione; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e coerente sia con il dato normativo sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia con cui la Corte di merito individua le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Parma del 29 maggio 2024, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con adeguata motivazione; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e coerente sia con il dato normativo sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia con cui la Corte di merito individua le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M