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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 28084/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 3866-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore fallimentare - Intimato Avverso la sentenza n. 505/04/2013 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Il contenzioso trae origine dalla notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA] -dichiarata fallita nel 1996- due avvisi parziali di rettifica dell'imponibile Iva dichiarato RGN 38662015 Co • liere/rel.

Federici r L per l'anno 1995, il primo per l'operazione d'acquisto (dalla Ares) di un compendio immobiliare, ritenuta inesistente, e dunque per il recupero dell'imposta indebitamente detratta; il secondo per il recupero della maggiore imposta sull'operazione di vendita del medesimo complesso, cui era stata applicata l'aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 19%.

Seguì il contenzioso introdotto dalla curatela fallimentare, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 642/2002) con il rigetto dei ricorsi introduttivi (ad eccezione di quello relativo ad una cartella di pagamento duplicata).

La decisione passò in giudicato.

Nel 2011 il curatore del fallimento propose ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fondata sul rinvenimento presso terzi di una nota di credito, che aveva annullato la vendita dell'immobile, con conseguente venir meno dell'iva dovuta.

Il ricorso, che coinvolgeva anche la società venditrice Ares, fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 162/25/2012, che revocò la sentenza n. 642 del 2002.

L'appello dell'Agenzia delle entrate fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 505/04/2013, impugnata dinanzi a questa Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto che la nota di credito rinvenuta presso terzi giustificava la revocazione della sentenza e, quanto al giudizio rescissorio, spiegava il venir meno del presupposto del recupero iva, in considerazione della prova della retrocessione del compendio immobiliare.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito la Ares con controricorso.

Il fallimento della Brom, rimasto inizialmente intimato, ha successivamente depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 la causa è stata trattata.

Considerato che Preliminarmente occorre vagliare l'istanza di definizione agevolata della controversia, depositata dalla curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], che, pur rimasta intimata, è inequivocabilmente parte del giudizio.

Sulla questione manca tuttavia ogni riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate, dalla quale è pertanto necessario acquisire informazioni.

A tal fine il processo va rinviato a nuovo ruolo, in attesa delle informazioni e del riscontro che l'Ufficio provvederà a comunicare.

P.Q.M.

RGN 38662015 ConsiOiiere rel Federici t . (1 i Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria comunichi la suestesa ordinanza interlocutoria.

Assegna all'Agenzia delle entrate termine di gg. 60 dalla avvenuta comunicazione dell'ordinanza per dare riscontro in ordine alla regolarità del procedimento di definizione agevolata di cui agli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 3866-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore fallimentare - Intimato Avverso la sentenza n. 505/04/2013 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Il contenzioso trae origine dalla notificazione alla [OSCURATO:SOCIETA] -dichiarata fallita nel 1996- due avvisi parziali di rettifica dell'imponibile Iva dichiarato RGN 38662015 Co • liere/rel. Federici r L per l'anno 1995, il primo per l'operazione d'acquisto (dalla Ares) di un compendio immobiliare, ritenuta inesistente, e dunque per il recupero dell'imposta indebitamente detratta; il secondo per il recupero della maggiore imposta sull'operazione di vendita del medesimo complesso, cui era stata applicata l'aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 19%. Seguì il contenzioso introdotto dalla curatela fallimentare, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 642/2002) con il rigetto dei ricorsi introduttivi (ad eccezione di quello relativo ad una cartella di pagamento duplicata). La decisione passò in giudicato. Nel 2011 il curatore del fallimento propose ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fondata sul rinvenimento presso terzi di una nota di credito, che aveva annullato la vendita dell'immobile, con conseguente venir meno dell'iva dovuta. Il ricorso, che coinvolgeva anche la società venditrice Ares, fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 162/25/2012, che revocò la sentenza n. 642 del 2002. L'appello dell'Agenzia delle entrate fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 505/04/2013, impugnata dinanzi a questa Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che la nota di credito rinvenuta presso terzi giustificava la revocazione della sentenza e, quanto al giudizio rescissorio, spiegava il venir meno del presupposto del recupero iva, in considerazione della prova della retrocessione del compendio immobiliare. L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito la Ares con controricorso. Il fallimento della Brom, rimasto inizialmente intimato, ha successivamente depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Preliminarmente occorre vagliare l'istanza di definizione agevolata della controversia, depositata dalla curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], che, pur rimasta intimata, è inequivocabilmente parte del giudizio. Sulla questione manca tuttavia ogni riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate, dalla quale è pertanto necessario acquisire informazioni. A tal fine il processo va rinviato a nuovo ruolo, in attesa delle informazioni e del riscontro che l'Ufficio provvederà a comunicare. P.Q.M. RGN 38662015 ConsiOiiere rel Federici t . (1 i Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria comunichi la suestesa ordinanza interlocutoria. Assegna all'Agenzia delle entrate termine di gg. 60 dalla avvenuta comunicazione dell'ordinanza per dare riscontro in ordine alla regolarità del procedimento di definizione agevolata di cui agli atti
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