CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46604/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa il 28 settembre 2017 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con unico motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza, tempestivamente depositata dal difensore per dedurre un legittimo impedimento. Espone di essere stato nominato il 13 ottobre 2020 e di aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza per il 19 novembre 2020; di aver inviato il 2 novembre 2020 istanza di rinvio dell'udienza, trasmessa via p.e.c., adducendo il proprio legittimo impedimento e documentando il contestuale impegno professionale di più risalente fissazione; di aver verificato che l'istanza era stata consegnata presso la casella di destinazione; di aver appreso successivamente che l'istanza non era stata presa in considerazione né inserita nel fascicolo processuale, in quanto all'udienza la Corte di appello, verificata l'assenza del difensore di fiducia, lo aveva fatto contattare dalla cancelleria, ma essendo impegnato in altra udienza, non aveva potuto rispondere; il successivo 26 novembre 2020 aveva depositato istanza presso la cancelleria affinché la richiesta di differimento dell'udienza con la relativa attestazione di ricezione fosse inserita nel fascicolo. Deduce pertanto, la mancata valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza, tenutasi in assenza del difensore di fiducia con conseguente violazione del diritto di rappresentanza e difesa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che per il procedimento in esame non era prevista la trattazione scritta, con contraddittorio solo cartolare, non essendo applicabile la disciplina introdotta dal decreto legge n. 149 del 09/11/2020, entrato in vigore in pari data, il cui art. 23 prevedeva, a partire da tale data, per i giudizi di appello la procedura camerale senza intervento del P.m. e dei difensori, tranne nel caso di richiesta di discussione orale formulata in forma scritta, almeno 15 giorni liberi prima dell'udienza, da una delle parti private o dal P.m. o di espressa volontà dell'imputato di comparire. Disposizioni che, per espressa previsione del connma 5 di detta norma, non si applicavano ai procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, come nel caso in esame. L'udienza era, infatti, fissata per il 19 novembre 2020, quindi, ben prima del termine di 15 giorni indicato dalla norma citata, sicché l'udienza doveva svolgersi con la partecipazione delle parti, come si desume dalla presenza del Procuratore generale e dalla verifica effettuata dalla Corte di appello per sincerarsi dell'assenza del difensore di fiducia, disponendo che fosse contattato sia presso lo studio che sull'utenza cellulare e provvedendo alla sua sostituzione solo all'esito negativo delle ricerche. Da tale verifica, di cui dà atto la sentenza impugnata ed all'evidenza spiegabile solo in ragione delle disposizioni appena entrate in vigore nonché delle diverse scansioni temporali previste con incidenza sul rito applicabile, si ricava che la Corte di appello non aveva avuto cognizione dell'istanza di rinvio presentata dal difensore e spedita a mezzo p.e.c. il 2 novembre 2020 alla cancelleria della Sezione competente e recapitata nella relativa casella. Tuttavia, la peculiarità del caso in esame è correlata alla normativa sopravvenuta nelle more. Ed infatti, l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 prevedeva per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, che il deposito mediante posta elettronica certificata dovesse essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici; prevedeva altresì, che nel medesimo provvedimento sarebbero state indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Con provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia- emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che disciplina le modalità di invio mediante p.e.c. agli uffici giudiziari di atti, documenti e istanze delle parti private - è stato previsto che tali atti, depositati attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari, devono essere trasmessi "in formato PDF" e sottoscritti non con firma vergata a mano (come nel caso di specie), bensì "con firma digitale o firma elettronica qualificata" e inviati agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'allegato. Da tale ricostruzione discende che, pur trattandosi di motivata istanza di differimento dell'udienza inviata con notevole anticipo rispetto alla data dell'udienza e quindi, in tempo congruo per essere esaminata, l'istanza di rinvio non risultava più conforme alle nuove disposizioni né inviata al corretto indirizzo di posta elettronica. Se quindi, è ormai prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520; Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664), in ragione del tempo e delle modalità di presentazione dell'istanza di rinvio in esame deve trovare applicazione l'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale l'istanza trasmessa via p.e.c., pur non essendo irricevibile, deve essere portata a conoscenza del giudice ed è onere dell'istante assicurarsi e verificare che l'istanza sia effettivamente portata a conoscenza del giudice. Pur essendo state infatti, ritenute ricevibili le istanze trasmesse a mezzo telefa e , posta elettronica ordinaria, si è però precisato che tali modalità di trasmissione "atipiche" comportano l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame dell'istanza, di accertarsi dell'arrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2781270). E ciò in quanto per la rappresentazione di un impedimento non è sufficiente la sola istanza che lo deduce, ma anche la documentazione che lo supporta; occorre altresì, che la causa d'impedimento sia tempestivamente e utilmente portata a conoscenza del giudice, sicché non risulta sufficiente l'invio della richiesta di differimento con il mezzo posta elettronica certificata, avendo la parte istante anche l'onere di accertarsi dell'arrivo della comunicazione in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice. Alla luce di quanto evidenziato e proprio per l'atipicità del mezzo utilizzato va escluso che la verifica incombente all'istante si esaurisca nella mera constatazione della ricezione della istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria, dovendo la parte accertare che la p.e.c. sia giunta ad effettiva conoscenza del personale di cancelleria, dandone poi adeguata dimostrazione (ad esempio, documentando uno scambio di mail, che attesti detta conoscenza, così da ultimo Sez. 2 n. 33542 del 14/07/2021, Lombardi, n. m.; Sez. 3, n. 40780 del 10/09/2021, Gancitano, n. m.). Nel caso di specie non risulta che il difensore avesse effettuato tale verifica preventiva, essendosi limitato a riscontrare l'avvenuta ricezione nella casella di posta elettronica dell'ufficio giudiziario, non più corrispondente a quella destinata al recapito delle istanze, attivandosi solo dopo l'udienza mediante deposito in cancelleria di richiesta di stampa e allegazione al fascicolo dell'istanza di rinvio trasmessa via pec. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe