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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22103/2026

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dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto della propostaimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame,ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato (ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio2026), con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per ifatti-reato di rapina aggravata in concorso e ricettazione in concorso, così rigettando ilricorso proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.1.1.

Il Tribunale ha affrontato le deduzioni mosse in tema di gravità indiziaria (correttaidentificazione dell’agente per le rapine consumate in concorso e riunione, consapevolezzadella provenienza da delitto delle targhe apposte sulle vetture usate per commettere lerapine), di esigenze cautelari attuali e di scelta della misura detentiva inframurariaapplicata, confermando il quadro posto a sostegno del presidio cautelare impugnato.

IlCollegio ha, infatti, argomentato concretezza ed attualità del pericolo di reiterazionecriminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di una stabile contiguità ad un coacervodi soggetti versati nello specifico settore e dotati di notevoli capacità logistico-organizzative; ha evidenziato, altresì, la particolare disilvoltura e capacità del ricorrente,sintomatiche di esperienza nel settore ed infine la impraticabilità della coercizionedomiciliare, ancorché elettronicamente presidiata, stante la manifestata incoercibilità dellaspinta criminale.2.

Con atto a firma del difensore di fiducia, l’indagato ha proposto ricorso avverso ilprovvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l'annullamento, per violazione dellalegge penale sostanziale e inosservanza della norma processuale che pone la regola digiudizio della gravità indiziaria allo stato degli atti; in particolare ha denunziatoinosservanza della regola di giudizio di cui all’art. 273, cod. proc. pen.; ha inoltre dedottola mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione spesa in punto diritenuta gravità indiziaria, anche sotto il profilo del travisamento dell’elemento indiziario.In particolare, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato, senza alcuna apparente logica,l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente con la memoria depositata inudienza camerale di riesame, che deduceva elementi logici che avrebbero messo in crisil’assunto investigativo in tema di identificazione del ricorrente, tipicità del fatto in carenzadi violenza alla persona e consapevolezza della illecita provenienza delle targhe appostesulle vetture usate per commettere le rapine.3.

Il ricorrente ha ancora insistito sulla mera apparenza della motivazione spesa intema di concretezza ed attualità del presidio cautelare e sulla scelta della misura dimassima afflittività.

In particolare, il Tribunale avrebbe offerto una lettura incompiuta estereotipata delle disposizioni contenute nel testo dell’art. 275 cod. proc. pen., cheimpongono di tenere la custodia in carcere come misura residuale ed estrema, cui ricorreresolo in caso di argomentata inadeguatezza di ogni altra misura cautelare, ancheelettronicamente presidiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso spesi in tema di gravità indiziaria sono manifestamente infondati,quanto al titolo detentivo che si identifica con la rapina, richiedendosi con essi un rinnovatoapprezzamento di fonti indiziarie complesse, plurali e convergenti nella identificazione delricorrente quale componente del gruppo di rapinatori (in abitazione) operanti nel casertano.1.1.

Detti motivi appaiono, altresì, meramente ripetitivi delle doglianze espresse nellasede del riesame nel merito della misura applicata dal G.i.p. e tendono a prospettare allaCorte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei “gravi indizidi colpevolezza” richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen., quale precondizionedell’applicabilità della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame hadiffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanzaimpugnata.

Non pare, pertanto, superfluo ribadire quale sia il perimetro di valutazione delgiudice di legittimità in materia di misure cautelari personali.1.2.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01) hanno, in tempi certo non recenti, avuto modo di chiarire che "in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie" (In motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione,come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc.pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, laCorte ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dalpunto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dalparticolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, Amato, non massimata).Consegue che "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltantose si traduce nella evidente violazione dl specifiche norme di legge o nella mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato".In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né laricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità dellefonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 3 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024,n.m.).1.3.

Orbene, nella fattispecie all’esame, l'ordinanza impugnata risulta avereadeguatamente analizzato tutti i complessi elementi indiziari, averli ricondotti ad unitàlogica, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità ocontraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrenteper i fatti di rapina aggravata, contestati in cautela.

Si tratta dell’analisi, di elevato gradoprobabilistico, di dati digitali e narrativi che hanno guidato l’inquirente.Il Tribunale ha evidenziato come le attività di sorveglianza e di pedinamento digitalehanno consentito di identificare il ricorrente come componente del gruppo di rapinatori cheagiva con prassi consolidata, consistente nell’utilizzo sistematico di targhe rubate appostesulle vetture usate per consumare le rapine, all’evidente fine di ostacolare l’identificazionedegli utilizzatori e agevolare la commissione dei reati.

Il Tribunale ha anche indicato conprecisione il ruolo ricoperto dal ricorrente (incaricato, in particolare, delle fasi esecutive elogistiche), emergente dalle conversazioni intercettate tra soggetti compresenti e dairiscontri di geolocalizzazione, oltre alla rilevanza delle dichiarazioni rese dalle personeoffese, convergenti, in relazione alla descrizione dell’intrusione all’interno delle abitazioni,all’asportazione dei gioelli e beni di valore, e, nel caso indicato, della condotta violenta edelle minacce poste in essere per guadagnare la fuga.Il ricorso, dunque, non si confronta con gli elementi indiziari posti a fondamento delladecisione, valutati nell’ambito del complessivo contesto ricostruito dalle indagini in atti, dalquale appare emergere la consapevole partecipazione del ricorrente a tutte le rapinecontestate.Anche in punto di qualificazione giuridica dei fatti, i profili indicati dal Tribunale, sullabase delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, appaiono consentire di riteneresussistenti gli elementi costitutivi della rapina, essendo stata posta in essere una azioneviolenta alla persona, finalizzata ad assicurare il possesso del bene sottratto, rispetto allaquale non assume rilievo decisivo la dedotta circostanza della “casualità” dell’incontro e delcontatto con la persona offesa.1.4.

Siffatte argomentazioni, in quanto logiche, fondate su elementi di fatto, nonmanifestamente contraddittorie, sfuggono ad ogni sindacato nella sede di legittimità.

Latesi, neppure manifestata per espresso dall’indagato in sede di interrogatorio, che vorrebbeprivilegiare una diversa interpretazione dei fatti scrutinati, non può avere accesso nellasede di legittimità.

I rilievi mossi si sostanziano in censure di fatto, rivolte ad una nonconsentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze esaminate dalTribunale, che ha argomentato il proprio convincimento con discorso giustificativo immunedai denunciati vizi.1.5.

La difesa ha, dunque, di fatto sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa einammissibile rivalutazione delle emergenze indiziarie, offrendo una lettura alternativadegli elementi indiziari (giur. cit. sub 1.1.).2.

Quanto ai fatti di ricettazione in concorso delle targhe provento di delitto, ilricorrente deduce ancora violazione della legge penale e vizio di motivazione, non avendoil Tribunale del riesame argomentato precipuamente in ordine ai dati indiziari dai qualitrarre contezza della consapevolezza -in capo al ricorrente- della illecita provenienza delletarghe montate sulle vetture usate per commettere i delitti di rapina.

Il motivo tuttavianon tiene conto degli argomenti spesi per stimare dimostrato, allo stato degli atti, ilcontesto organizzato in cui si muovevano gli attori delle rapine.

Proprio tale contesto,iterato e ripetitivo, che si serve di una logistica già più volte testata, consente di ritenerelogicamente che i concorrenti fossero al corrente delle modalità organizzative e dellapredisposizione di mezzi la cui identificazione era resa più difficile dalle targhe utilizzate.Tale motivo appare, pertanto, infondato.3.

I motivi spesi in tema di sussistenza ed apprezzamento delle esigenze cautelari sonodel pari infondati, giacché anche questi sollecitano una nuova valutazione di elementi dimerito, quali l’analisi delle modalità logistiche dei fatti, denotanti notevoli capacitàorganizzative e sinergiche.3.1.

Infondatezza altrettale manifesta il motivo che censura la decisione del Tribunaleper il riesame in punto di scelta della misura di massima afflittività (art. 275 cod. proc.pen.), atteso che la censura evidenzia una apparente lacuna motivazionale che va tuttaviasolo meglio esplicitata nel suo significato preclusivo alla adozione di misura meno afflittiva,quale quella degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati.

Il Tribunale ha infattiritenuto che la perseveranza nel crimine di settore non consentisse di fare affidamentosull’autodisciplina (essenziale ai fini della applicazione della restrizione presso il domicilio)per contrastare la spinta criminosa attuale e assai imponente.3.2.

Anche sul punto, pertanto, la decisione del Tribunale non rivela vizi di illegittimità,tampoco evidente illogicità o mancanza di motivazione, avendo il Tribunale apprezzato sulpunto, oltre alle modalità organizzate del fatto, la personalità dell’indagato e le sue pulsionirecidivanti, che inibiscono la prognosi di affidabilità nell’autocontenimento.

Contesto epersonalità consentono, dunque, l’espressione di un giudizio individualizzato circa la futura,probabile reiterazione criminosa.

In tale ottica ermeneutica “si ritiene che il pericolo direiterazione sia “concreto” ogni volta che si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici,ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia “attuale” ogni volta in cuisia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibilevalutare l’esistenza del pericolo di recidiva “prossimo” all’epoca in cui viene applicata unamisura, seppure non “imminente”.

Non si richiede, invece, che il giudizio sull’attualità siestenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltàdel giudice della cautela» (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n.33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; più recentemente Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01).Sul punto, il Tribunale ha valorizzato le specifiche modalità della condotta, lecircostanze del fatto, la reiterazione degli episodi criminosi, la spregiudicatezza e ladeterminazione dimostrate.La motivazione appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati, immune da vizirilevabili in sede di legittimità, in assenza di ulteriori specifici profili di valutazione idonei aincidere sulle conclusioni a cui perviene l’ordinanza impugnata.3.3.

La motivazione della ordinanza impugnata può, pertanto, ritenersi logicamenteargomentata.4.

Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26 maggio 2026Il consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto della propostaimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame,ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato (ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio2026), con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per ifatti-reato di rapina aggravata in concorso e ricettazione in concorso, così rigettando ilricorso proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.1.1. Il Tribunale ha affrontato le deduzioni mosse in tema di gravità indiziaria (correttaidentificazione dell’agente per le rapine consumate in concorso e riunione, consapevolezzadella provenienza da delitto delle targhe apposte sulle vetture usate per commettere lerapine), di esigenze cautelari attuali e di scelta della misura detentiva inframurariaapplicata, confermando il quadro posto a sostegno del presidio cautelare impugnato. IlCollegio ha, infatti, argomentato concretezza ed attualità del pericolo di reiterazionecriminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di una stabile contiguità ad un coacervodi soggetti versati nello specifico settore e dotati di notevoli capacità logistico-organizzative; ha evidenziato, altresì, la particolare disilvoltura e capacità del ricorrente,sintomatiche di esperienza nel settore ed infine la impraticabilità della coercizionedomiciliare, ancorché elettronicamente presidiata, stante la manifestata incoercibilità dellaspinta criminale.2. Con atto a firma del difensore di fiducia, l’indagato ha proposto ricorso avverso ilprovvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l'annullamento, per violazione dellalegge penale sostanziale e inosservanza della norma processuale che pone la regola digiudizio della gravità indiziaria allo stato degli atti; in particolare ha denunziatoinosservanza della regola di giudizio di cui all’art. 273, cod. proc. pen.; ha inoltre dedottola mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione spesa in punto diritenuta gravità indiziaria, anche sotto il profilo del travisamento dell’elemento indiziario.In particolare, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato, senza alcuna apparente logica,l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa del ricorrente con la memoria depositata inudienza camerale di riesame, che deduceva elementi logici che avrebbero messo in crisil’assunto investigativo in tema di identificazione del ricorrente, tipicità del fatto in carenzadi violenza alla persona e consapevolezza della illecita provenienza delle targhe appostesulle vetture usate per commettere le rapine.3. Il ricorrente ha ancora insistito sulla mera apparenza della motivazione spesa intema di concretezza ed attualità del presidio cautelare e sulla scelta della misura dimassima afflittività. In particolare, il Tribunale avrebbe offerto una lettura incompiuta estereotipata delle disposizioni contenute nel testo dell’art. 275 cod. proc. pen., cheimpongono di tenere la custodia in carcere come misura residuale ed estrema, cui ricorreresolo in caso di argomentata inadeguatezza di ogni altra misura cautelare, ancheelettronicamente presidiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso spesi in tema di gravità indiziaria sono manifestamente infondati,quanto al titolo detentivo che si identifica con la rapina, richiedendosi con essi un rinnovatoapprezzamento di fonti indiziarie complesse, plurali e convergenti nella identificazione delricorrente quale componente del gruppo di rapinatori (in abitazione) operanti nel casertano.1.1. Detti motivi appaiono, altresì, meramente ripetitivi delle doglianze espresse nellasede del riesame nel merito della misura applicata dal G.i.p. e tendono a prospettare allaCorte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei “gravi indizidi colpevolezza” richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen., quale precondizionedell’applicabilità della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame hadiffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanzaimpugnata. Non pare, pertanto, superfluo ribadire quale sia il perimetro di valutazione delgiudice di legittimità in materia di misure cautelari personali.1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01) hanno, in tempi certo non recenti, avuto modo di chiarire che "in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie" (In motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione,come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc.pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, laCorte ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dalpunto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dalparticolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza). Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, Amato, non massimata).Consegue che "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltantose si traduce nella evidente violazione dl specifiche norme di legge o nella mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato".In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né laricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità dellefonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 3 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv.248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024,n.m.).1.3. Orbene, nella fattispecie all’esame, l'ordinanza impugnata risulta avereadeguatamente analizzato tutti i complessi elementi indiziari, averli ricondotti ad unitàlogica, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità ocontraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrenteper i fatti di rapina aggravata, contestati in cautela. Si tratta dell’analisi, di elevato gradoprobabilistico, di dati digitali e narrativi che hanno guidato l’inquirente.Il Tribunale ha evidenziato come le attività di sorveglianza e di pedinamento digitalehanno consentito di identificare il ricorrente come componente del gruppo di rapinatori cheagiva con prassi consolidata, consistente nell’utilizzo sistematico di targhe rubate appostesulle vetture usate per consumare le rapine, all’evidente fine di ostacolare l’identificazionedegli utilizzatori e agevolare la commissione dei reati. Il Tribunale ha anche indicato conprecisione il ruolo ricoperto dal ricorrente (incaricato, in particolare, delle fasi esecutive elogistiche), emergente dalle conversazioni intercettate tra soggetti compresenti e dairiscontri di geolocalizzazione, oltre alla rilevanza delle dichiarazioni rese dalle personeoffese, convergenti, in relazione alla descrizione dell’intrusione all’interno delle abitazioni,all’asportazione dei gioelli e beni di valore, e, nel caso indicato, della condotta violenta edelle minacce poste in essere per guadagnare la fuga.Il ricorso, dunque, non si confronta con gli elementi indiziari posti a fondamento delladecisione, valutati nell’ambito del complessivo contesto ricostruito dalle indagini in atti, dalquale appare emergere la consapevole partecipazione del ricorrente a tutte le rapinecontestate.Anche in punto di qualificazione giuridica dei fatti, i profili indicati dal Tribunale, sullabase delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, appaiono consentire di riteneresussistenti gli elementi costitutivi della rapina, essendo stata posta in essere una azioneviolenta alla persona, finalizzata ad assicurare il possesso del bene sottratto, rispetto allaquale non assume rilievo decisivo la dedotta circostanza della “casualità” dell’incontro e delcontatto con la persona offesa.1.4. Siffatte argomentazioni, in quanto logiche, fondate su elementi di fatto, nonmanifestamente contraddittorie, sfuggono ad ogni sindacato nella sede di legittimità. Latesi, neppure manifestata per espresso dall’indagato in sede di interrogatorio, che vorrebbeprivilegiare una diversa interpretazione dei fatti scrutinati, non può avere accesso nellasede di legittimità. I rilievi mossi si sostanziano in censure di fatto, rivolte ad una nonconsentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze esaminate dalTribunale, che ha argomentato il proprio convincimento con discorso giustificativo immunedai denunciati vizi.1.5. La difesa ha, dunque, di fatto sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa einammissibile rivalutazione delle emergenze indiziarie, offrendo una lettura alternativadegli elementi indiziari (giur. cit. sub 1.1.).2. Quanto ai fatti di ricettazione in concorso delle targhe provento di delitto, ilricorrente deduce ancora violazione della legge penale e vizio di motivazione, non avendoil Tribunale del riesame argomentato precipuamente in ordine ai dati indiziari dai qualitrarre contezza della consapevolezza -in capo al ricorrente- della illecita provenienza delletarghe montate sulle vetture usate per commettere i delitti di rapina. Il motivo tuttavianon tiene conto degli argomenti spesi per stimare dimostrato, allo stato degli atti, ilcontesto organizzato in cui si muovevano gli attori delle rapine. Proprio tale contesto,iterato e ripetitivo, che si serve di una logistica già più volte testata, consente di ritenerelogicamente che i concorrenti fossero al corrente delle modalità organizzative e dellapredisposizione di mezzi la cui identificazione era resa più difficile dalle targhe utilizzate.Tale motivo appare, pertanto, infondato.3. I motivi spesi in tema di sussistenza ed apprezzamento delle esigenze cautelari sonodel pari infondati, giacché anche questi sollecitano una nuova valutazione di elementi dimerito, quali l’analisi delle modalità logistiche dei fatti, denotanti notevoli capacitàorganizzative e sinergiche.3.1. Infondatezza altrettale manifesta il motivo che censura la decisione del Tribunaleper il riesame in punto di scelta della misura di massima afflittività (art. 275 cod. proc.pen.), atteso che la censura evidenzia una apparente lacuna motivazionale che va tuttaviasolo meglio esplicitata nel suo significato preclusivo alla adozione di misura meno afflittiva,quale quella degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati. Il Tribunale ha infattiritenuto che la perseveranza nel crimine di settore non consentisse di fare affidamentosull’autodisciplina (essenziale ai fini della applicazione della restrizione presso il domicilio)per contrastare la spinta criminosa attuale e assai imponente.3.2. Anche sul punto, pertanto, la decisione del Tribunale non rivela vizi di illegittimità,tampoco evidente illogicità o mancanza di motivazione, avendo il Tribunale apprezzato sulpunto, oltre alle modalità organizzate del fatto, la personalità dell’indagato e le sue pulsionirecidivanti, che inibiscono la prognosi di affidabilità nell’autocontenimento. Contesto epersonalità consentono, dunque, l’espressione di un giudizio individualizzato circa la futura,probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica “si ritiene che il pericolo direiterazione sia “concreto” ogni volta che si dimostri l’esistenza di elementi non ipotetici,ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia “attuale” ogni volta in cuisia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibilevalutare l’esistenza del pericolo di recidiva “prossimo” all’epoca in cui viene applicata unamisura, seppure non “imminente”. Non si richiede, invece, che il giudizio sull’attualità siestenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltàdel giudice della cautela» (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n.33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; più recentemente Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01).Sul punto, il Tribunale ha valorizzato le specifiche modalità della condotta, lecircostanze del fatto, la reiterazione degli episodi criminosi, la spregiudicatezza e ladeterminazione dimostrate.La motivazione appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati, immune da vizirilevabili in sede di legittimità, in assenza di ulteriori specifici profili di valutazione idonei aincidere sulle conclusioni a cui perviene l’ordinanza impugnata.3.3. La motivazione della ordinanza impugnata può, pertanto, ritenersi logicamenteargomentata.4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26 maggio 2026Il consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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