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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29946/2026

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24/05/1973 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e tende a sollecitare, attraverso la parziale riproduzione delle dichiarazioni rese dal teste Izzo, una non consentita rilettura del compendio probatorio, valutato dalla Corte territoriale, sulla base della medesima ricostruzione fattuale effettuata dal Giudice di primo grado (si veda pagina 1 della sentenza del Tribunale da cui risulta che solo dopo l'intervento di altra pattuglia il ricorrente acconsentiva a legare i cani) e di argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, quale espressione di una condotta omissiva finalizzata ad ostacolare o intralciare il compimento dell'atto e, dunque, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato infatti, che, come già affermato da questa Corte, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento - anche implicito, purchè percepibile "ex adverso" - volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. (Sez. 6, n. 5147 del 16/01/2014, Picco, Rv. 258631, relativa a fattispecie analoga alla presente in cui l'indagato per cessione di stupefacenti, al fine di ritardare la perquisizione del proprio appartamento e potersi disfare della droga gettandola nel water, aveva lasciato libero il proprio cane rottweiler nelle pertinenze dell'abitazione prima di chiudersi a chiave all'interno, impedendo così l'accesso agli operanti intervenuti per la perquisizione); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato in termini non manifestamente illogici in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attribuendo prevalente rilievo ostativo ai precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24/05/1973 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e tende a sollecitare, attraverso la parziale riproduzione delle dichiarazioni rese dal teste Izzo, una non consentita rilettura del compendio probatorio, valutato dalla Corte territoriale, sulla base della medesima ricostruzione fattuale effettuata dal Giudice di primo grado (si veda pagina 1 della sentenza del Tribunale da cui risulta che solo dopo l'intervento di altra pattuglia il ricorrente acconsentiva a legare i cani) e di argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, quale espressione di una condotta omissiva finalizzata ad ostacolare o intralciare il compimento dell'atto e, dunque, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato infatti, che, come già affermato da questa Corte, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento - anche implicito, purchè percepibile "ex adverso" - volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. (Sez. 6, n. 5147 del 16/01/2014, Picco, Rv. 258631, relativa a fattispecie analoga alla presente in cui l'indagato per cessione di stupefacenti, al fine di ritardare la perquisizione del proprio appartamento e potersi disfare della droga gettandola nel water, aveva lasciato libero il proprio cane rottweiler nelle pertinenze dell'abitazione prima di chiudersi a chiave all'interno, impedendo così l'accesso agli operanti intervenuti per la perquisizione); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato in termini non manifestamente illogici in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attribuendo prevalente rilievo ostativo ai precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M