CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33272/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino, nel riformare unicamente la durata delle pene accessorie, ha per il resto confermato la sentenza pronunciata in data 1° dicembre 2017 dal Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta distrattiva, nella sua qualità di consigliere sino al 21 luglio 2008 e successivamente di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Torino in data 30 aprile 2014. La contestazione è relativa alla mancata consegna al Commissario liquidatore dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, avuto riguardo alle schede contabili, al libro giornale e libro inventari, quest'ultimo non tenuto sin dall'anno 2009. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente. La Corte territoriale ha recepito acriticamente i contenuti della sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche censure contenute nell'atto di appello se non con mere formule di stile. Illogico, dunque, appare il richiamo alla possibilità di una motivazione per relationem da parte del Giudice dell'impugnazione allorquando nell'atto di appello sono contenute delle specifiche doglianze che richiedono risposta. È quanto accaduto rispetto alla censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente non avendo la sentenza indicato come si sia realizzata la finalità di recare danno ai creditori. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del fatto contestato in ipotesi di bancarotta semplice e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno. La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione quanto alla possibile riqualificazione dei fatti nella ipotesi di bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado.1.1.Con riguardo alla doglianza relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto. 1.2. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche il dolo specifico espressamente contestato: -il ricorrente non ha più curato la contabilità (non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie quali il libro giornale e il libro degli inventari) sostanzialmente dall'anno 2009 e sino a quando con decreto ministeriale nel gennaio 2013 è stata disposta la liquidazione coatta proprio perché consapevole che se la documentazione fosse stata redatta e successivamente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe sicuramente permesso di ricostruire le vicende societarie, consentendo in tal modo ai creditori di aggredire l'attivo residuo. La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili). (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 2.11 secondo motivo è generico nonché manifestamente infondato. 2.1.Pur lamentando la mancata risposta in sentenza ad osservazioni formulate in motivi di appello, il motivo non riporta in cosa consistessero le stesse e presenta quindi sotto questo profilo già un problema di specificità. 2.2. Risulta manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la sentenza impugnata.La sentenza sul punto opera uno specifica richiamo all'"affare Ferro" e alla distrazione di due immobili alienati senza corrispettivo (che non sono stati oggetto, tuttavia, della contestazione distrattiva) e alla conseguente necessità di evitare, attraverso l'occultamento della contabilità, la ricostruzione delle operazioni realizzate in danno dei creditori. In ragione di ciò la Corte ha escluso la qualificazione del reato in bancarotta semplice. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am