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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02259/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 670-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Catania via Canfora n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4991/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente non ha diritto all'agevolazione fiscale rilevando la circostanza che egli fosse residente, all'epoca del sisma in un Comune non compreso fra quelli previsti nell'ordinanza del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991 e non rilevando, viceversa, che egli fosse un dipendente della ferrovia Circumetnea con sede a Catania.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo di impugnazione, e in prossimità dell'udienza depositava memoria rappresentando che presso la Cassazione sono pendenti altri procedimenti di analogo contenuto, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge Ric. 2022 n. 00670 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- n. 190 del 2014 e dell'art. 112 c.p.c:., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che il lavoratore dipendente in un Comune compreso nell'elenco di quelli aventi diritto all'agevolazione per il sisma in Sicilia del 1990 non potesse usufruirne.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Infatti, la sentenza impugnata ha correttamente evitato di assimilare la circostanza di svolgere un'attività imprenditoriale o professionale in uno dei Comuni aventi diritto all'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 a quella di svolgervi attività di lavoratore dipendente, in quanto le due circostanze sono sia economicamente che giuridicamente diverse.

Sotto il primo profilo (ossia quello economico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, si tratta infatti di una attività in cui un soggetto offre beni o servizi sul mercato a fine cli lucro, e la produzione di quei beni e servizi, ove si svolga in uno dei Comuni colpiti dal sisma, è evidentemente fortemente danneggiata dal sisma stesso, mentre quella dipendente (a meno che non si dimostri che l'impresa presso cui si lavori - circostanza che non si è verificata nel caso di specie - abbia cessato la propria attività in ragione del sisma) non subisce un danno a seguito del sisma.

Sotto il secondo profilo (ossia quello giuridico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, la disciplina del lavoro imprenditoriale e professionale è dettata dagli artt. 33, comma 5, Cost. e 41, comma 1 Cost., mentre quella di lavoro dipendente trova un suo riferimento costituzionale negli artt. 35 Cost. ss.; parimenti completamente diversa e la disciplina a livello di legge ordinaria, ove il lavoro professionale e imprenditoriale trova un punto d'incontro nell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del Ric. 2022 n. 00670 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -3- 2005, che definisce professionista sia l'imprenditore che il professionista intellettuale, trattandosi in entrambi i casi, come sopra ricordato, di attività dirette a vendere sul mercato beni o servizi a fine di lucro) e negli artt. 2229 ss. cod. civ. e 2082 cod. civ., mentre il lavoro dipendente trova un punto di riferimento nello statuto dei lavoratori (legge n. :300 del 1970) e negli artt.2094 cod. civ.

L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, quindi, operando una netta distinzione tra lavoro professionale e imprenditoriale da un lato e lavoro dipendente dall'altro, ha correttamente fatto uso del principio, corollario del principio di uguaglianza, secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali (cfr.

Corte cost. n. 219 del 2013), cosicché non può certo dirsi che la sentenza impugnata abbia correttamente operato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per coloro che abbiano subito danni dal sisma.

In ogni caso, non può non evidenziarsi che, trattandosi di una agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di una lettura ampia, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. n. 28055 del 2021; Cass.n. 17010 del 2021; Cass. n. 12852 dell 2021; Cass., SU, n. 10013 del 2021).

Inoltre, secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass. n. 718 del 2022) la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all'elenco contenuto all'interno del Decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 00670 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -4- del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circostanza deve ovviamente essere provata dal contribuente e quindi erra la [OSCURATO:PERSONA] là dove ha posto il relativo onere probatorio a carico dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, ritenuta la infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente respinto; le spese seguono la soc:combenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 670-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Catania via Canfora n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4991/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente non ha diritto all'agevolazione fiscale rilevando la circostanza che egli fosse residente, all'epoca del sisma in un Comune non compreso fra quelli previsti nell'ordinanza del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991 e non rilevando, viceversa, che egli fosse un dipendente della ferrovia Circumetnea con sede a Catania. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo di impugnazione, e in prossimità dell'udienza depositava memoria rappresentando che presso la Cassazione sono pendenti altri procedimenti di analogo contenuto, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge Ric. 2022 n. 00670 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- n. 190 del 2014 e dell'art. 112 c.p.c:., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che il lavoratore dipendente in un Comune compreso nell'elenco di quelli aventi diritto all'agevolazione per il sisma in Sicilia del 1990 non potesse usufruirne. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha correttamente evitato di assimilare la circostanza di svolgere un'attività imprenditoriale o professionale in uno dei Comuni aventi diritto all'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 a quella di svolgervi attività di lavoratore dipendente, in quanto le due circostanze sono sia economicamente che giuridicamente diverse. Sotto il primo profilo (ossia quello economico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, si tratta infatti di una attività in cui un soggetto offre beni o servizi sul mercato a fine cli lucro, e la produzione di quei beni e servizi, ove si svolga in uno dei Comuni colpiti dal sisma, è evidentemente fortemente danneggiata dal sisma stesso, mentre quella dipendente (a meno che non si dimostri che l'impresa presso cui si lavori - circostanza che non si è verificata nel caso di specie - abbia cessato la propria attività in ragione del sisma) non subisce un danno a seguito del sisma. Sotto il secondo profilo (ossia quello giuridico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, la disciplina del lavoro imprenditoriale e professionale è dettata dagli artt. 33, comma 5, Cost. e 41, comma 1 Cost., mentre quella di lavoro dipendente trova un suo riferimento costituzionale negli artt. 35 Cost. ss.; parimenti completamente diversa e la disciplina a livello di legge ordinaria, ove il lavoro professionale e imprenditoriale trova un punto d'incontro nell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del Ric. 2022 n. 00670 sez. MT - ud. 15-12-2022 -3- 2005, che definisce professionista sia l'imprenditore che il professionista intellettuale, trattandosi in entrambi i casi, come sopra ricordato, di attività dirette a vendere sul mercato beni o servizi a fine di lucro) e negli artt. 2229 ss. cod. civ. e 2082 cod. civ., mentre il lavoro dipendente trova un punto di riferimento nello statuto dei lavoratori (legge n. :300 del 1970) e negli artt.2094 cod. civ. L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, quindi, operando una netta distinzione tra lavoro professionale e imprenditoriale da un lato e lavoro dipendente dall'altro, ha correttamente fatto uso del principio, corollario del principio di uguaglianza, secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali (cfr. Corte cost. n. 219 del 2013), cosicché non può certo dirsi che la sentenza impugnata abbia correttamente operato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per coloro che abbiano subito danni dal sisma. In ogni caso, non può non evidenziarsi che, trattandosi di una agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di una lettura ampia, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. n. 28055 del 2021; Cass.n. 17010 del 2021; Cass. n. 12852 dell 2021; Cass., SU, n. 10013 del 2021). Inoltre, secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass. n. 718 del 2022) la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all'elenco contenuto all'interno del Decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 00670 sez. MT - ud. 15-12-2022 -4- del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circostanza deve ovviamente essere provata dal contribuente e quindi erra la [OSCURATO:PERSONA] là dove ha posto il relativo onere probatorio a carico dell'Agenzia delle entrate. Pertanto, ritenuta la infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente respinto; le spese seguono la soc:combenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stess
Sentenza Cassazione n. 02259/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris