CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima per due episodi di furto di capi di abbigliamento aggravati dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede, gli altri due ognuno per uno dei predetti episodi di furto in concorso con la madre. 2. Contro la sentenza di cui sopra i tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del medesimo difensore di fiducia, che ha però redatto atti distinti. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che risponde dell'episodio del 17 marzo 2018 — si compone di tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose. Secondo quanto sostenuto dalla Corte di merito, l'imputata aveva asportato le placche antitaccheggio dai capi rubati e poi le aveva ricollocate su altri esposti nell'esercizio, il che — a dire della ricorrente — comproverebbe che tali placche non erano state danneggiate. A sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata quanto all'aggravante in parola, la ricorrente cita diversi arresti di questa Corte circa la differenza tra manomissione e mera manipolazione e circa la necessità di un'attività ripristinatoria per reputare sussistente la violenza sulle cose (tra cui Sez. 4, n. 10783 del 14 gennaio 2020 proprio sulle placche antitaccheggio). Esclude, poi, la ricorrente che la rimozione dai capi dove erano state collocate da loro le placche costituisca un'attività di ripristino nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto si tratta di attività analoga a quella che si compie normalmente quando un capo venduto deve essere consegnato al cliente. Conclude l'imputata osservando che l'aggravante che si contesta è stata riconosciuta da questa Corte solo nel caso in cui la placca antitaccheggio fosse stata danneggiata, aspetto su cui non vi è motivazione nella sentenza impugnata. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione circa la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, da escludersi a cagione dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza e delle placche antitaccheggio. Non sarebbe applicabile — sostiene la ricorrente — la giurisprudenza circa la compatibilità tra sistema di videosorveglianza ed aggravante in parola, tenuto conto che essa è maturata quanto a vicende che riguardavano supermercati, mentre l'esercizio teatro dei fatti è di piccole dimensioni e vi prestano servizio commessi addetti al controllo della merce, oltre che la responsabile del punto vendita, alla quale gli imputati si erano inizialmente rivolti per ricevere assistenza, figura assimilabile a quella del proprietario. 3.2. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge circa il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, viziato anche da carenza di motivazione. Si duole la ricorrente che i giudici di merito abbiano utilizzato gli stessi elementi sia per commisurare la pena che per negare le circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito non aveva poi considerato che la ricorrente rispondeva di un solo episodio e che la precedente condanna riportata era piuttosto datata ed aveva già comportato un aumento in termini di recidiva. Il danno, inoltre, era stato commisurato al prezzo di vendita dei beni e non a quello di acquisto, certamente minore. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che risponde dell'episodio del 16 marzo 2018 — si compone di tre motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose. La motivazione che si legge nella sentenza impugnata, infatti, riguarda solo l'altro episodio, di cui però [OSCURATO:PERSONA] non risponde. In ogni caso, anche per questo episodio, le placche antitaccheggio erano state posizionate dalla [OSCURATO:PERSONA] su altri capi esposti. A seguire il ricorrente sviluppa le medesime argomentazioni in diritto del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione circa la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, con argomentazioni identiche a quelle sviluppate nel secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui pure si rinvia. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego della circostanze attenuanti generiche, viziato anche da carenza di motivazione. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito abbiano utilizzato gli stessi elementi sia per commisurare la pena che per negare le circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito non aveva poi considerato che il ricorrente rispondeva di un solo episodio e che aveva solo fatto da palo. Anche in questo caso ci si duole che il valore dei beni era stato considerato quello di vendita e si contesta la sopravvalutazione dell'unico precedente del prevenuto, per guida in stato di ebbrezza. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta anch'esso di tre motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose. Il motivo in esame riproduce quelli articolati, sia quanto al primo che quanto al secondo episodio, nei primi motivi degli altri ricorrenti, cui si rinvia. 5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione riguardo alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, con argomentazioni identiche a quelle sviluppate nel secondo motivo di ricorso sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], cui pure si rinvia.5.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego della circostanze attenuanti generiche, viziato anche da carenza di motivazione. Anche questa ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano utilizzato gli stessi elementi sia per commisurare la pena che per negare le circostanze attenuanti generiche. Il danno, inoltre, era stato commisurato al prezzo di vendita dei beni e non a quello di acquisto, certamente minore. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili. 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la circostanza aggravante della violenza sulle cose — è inammissibile in quanto, nell'atto di appello stilato per tutti e tre gli imputati, il motivo concernente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. non era posto sotto il profilo della natura di manipolazione o di manomissione della placca antitaccheggio, ma era teso proprio ad escludere che le placche fossero state spostate da un capo all'altro, sostenendo la tesi che gli imputati non le avessero proprio toccate. Di conseguenza non rileva che la Corte di merito abbia omesso di porsi il problema della natura di manomissione o di mera manipolazione delle placche, dal momento che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Non osta a tale conclusione la possibile riconducibilità della questione al novero della qualificazione giuridica. Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione è sempre Giudice della qualificazione giuridica del fatto ex art. 609 cod. proc. pen., anche a prescindere da una sollecitazione di parte, tale potestà di intervento officioso trova un limite laddove la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013 , dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Ross, Rv. 259730). Ebbene, nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado non offrono elementi per ritenere quale sia stata la natura dell'attività compiuta sulle placche antitaccheggio, vale a dire se si sia trattato di mera manipolazione o di una vera e propria manomissione, con conseguente inservibilità dei congegni rispetto alla funzione cui essi erano destinati; ne consegue che la ricorrente, qualora avesse inteso porre la questione, avrebbe dovuto sollecitare la Corte di merito ad esprimersi sulla precisa ricostruzione in fatto, prima di porre la questione della qualificazione giuridica della condotta. 1.2. Il ricorso — quando contesta il riconoscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — è inammissibile considerato che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel negare che l'esistenza di apparati di videosorveglianza possa far escludere l'esposizione alla pubblica fede, trattandosi solo di strumenti di controllo successivo, che consentono l'identificazione del responsabile, così come è stato nella specie, ma che non permettono l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante in discorso (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808). Né questa Corte può valutare la circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui l'esercizio commerciale era di ridotte dimensioni, trattandosi di questione di fatto non posta nel motivo di appello. Neanche rileva — nei sensi auspicati dalla ricorrente — l'apposizione della placca antitaccheggio sui beni asportati, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (tra le altre, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, Monachino, Rv. 269923). Quanto alla presenza dei commessi ed a quella della responsabile del punto vendita, la Corte di appello ha chiarito che si trattava di addetti alle vendite e non di personale di custodia, circostanza con cui il ricorso non si confronta e che impedisce di ritenere che essi fossero deputati ad effettuare una sorveglianza costante dei beni al fine di prevenire episodi di furto, sì da escludere l'aggravante in parola. 1.3. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.Quanto all'utilizzo duplice dei medesimi parametri, per la verità esso si rileva solo quanto al riferimento ai precedenti; in ogni caso, tale indicatore — la cui valenza negativa non si "consuma" laddove considerata per il trattamento sanzionatorio ovvero per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto immanente alla posizione dell'imputato — è suscettibile di valutazione duplice. A ciò si aggiunga che nel caso di specie, da una parte, la negazione delle circostanze attenuanti generiche è avvenuta anche rimarcando l'assenza di segnali di resipiscenza e, dall'altra, la quantificazione della pena è stata commisurata anche al danno patito dalla persona offesa. Quanto all'entità del danno, a prescindere dalla fondatezza del rilievo, manca il presupposto da cui muove il ragionamento della ricorrente, vale a dire che il danno sia stato commisurato al prezzo di vendita della refurtiva piuttosto che a quello di acquisto dai grossisti, circostanza che non emerge dalla lettura della sentenza impugnata. A ciò si aggiunga che il calcolo della pena è partito dal minimo edittale della fattispecie pluriaggravata, sicché la motivazione offerta dalla Corte di merito va ben oltre lo standard giustificativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Si ricorda, infatti, che l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, n./ Denaro, Rv. 245596). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose — è inammissibile giacché, se pure la motivazione specifica sulla circostanza aggravante è stata articolata solo sull'episodio sub B), le circostanze fattuali alla sua base sono riportate a pag. 5 della sentenza impugnata e, peraltro, è lo stesso ricorrente che ammette che, anche per questo episodio, vi era stata la rimozione delle placche antitaccheggio e la loro riapposizione su altri capi. Possono a questo proposito, ribadirsi, dunque, le medesime argomentazioni svolte in risposta al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvi,a,..(cfr. supra § 1 . 1 ) . pf2A `-i(fcoticb et."14 2.2. Anchefl data l'identità tra le censure, può richiamarsi la risposta al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra § 1.2.). 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego della circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ancorché l'argomento di censura sia privo di rilievo (come spiegato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cfr. supra § 1.3.), non vi è stato utilizzo degli stessi parametri sia per commisurare la pena che per negare le circostanze attenuanti generiche. Quanto a queste ultime il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (il precedente per guida in stato di ebbrezza) e fattuale (assenza di segnali di resipiscenza) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose. Data l'identità di censure, si rinvia alla risposta fornita in relazione al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra § 1.1.). 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione riguardo alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Data l'identità di censure, si rinvia alla risposta fornita in relazione al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra § 1.2.). 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego della circostanze attenuanti generiche. Data l'identità di censure, si rinvia alla risposta fornita in relazione al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra § 1.3.). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/