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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14492/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13559/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.72; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to n.107/14/2012 depositata il 22 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto veniva rigettato l'appello proposto dalla società con socio unico An- dromeda S.r.l. avverso la sentenza n.101/6/2011 emessa dalla Com- missione Tributaria Provinciale di Venezia, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso della società avente ad oggetto l'avviso di accer- tamento 2006 relativo al recupero di credito di imposta IVA emesso nei confronti della contribuente, svolgente attività di costruzione e vendita di immobili.

2. La controversia era originata da un'istanza di interpello disapplica- tivo ex art.37 bis comma 8 del d.P.R. n.600 del 1973 con la quale la società, rendendo noto di essere proprietaria unicamente di terreni edificabili e non ancora edificati, chiedeva la disapplicazione della normativa sulle società non operative di cui all'art.30 della

I. n.724 del 1994.

L'Agenzia riteneva al contrario applicabile alla contribuente la disciplina delle società c.d. di comodo, sul presupposto che il man- cato inizio dell'attività di costruzione sul terreno fosse imputabile ad una precisa scelta imprenditoriale piuttosto che a circostanze oggetti- ve sopraggiunte successivamente all'acquisto dei cespiti.

La società non si conformava al parere ai fini della compilazione della dichiara- zione dei redditi per l'anno di imposta e ne scaturiva l'emissione del- l'avviso di accertamento impugnato in questa sede.

3. Il giudice d'appello confermava la decisione reiettiva di primo gra- do e, per l'effetto, l'accertamento.

La CTR non condivideva la pro- spettazione della contribuente secondo cui i valori dei terreni edifica- bili, in quanto beni alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività della società, erano stati qualificati come immobili merce e la loro allocazione in bilancio era stata ricompresa nell'attivo circolante secondo corretti principi contabili e, pertanto, il valore dei terreni non doveva essere preso come dato per la classificazione della società fra quelle non operative.

4. Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato ad un unico motivo, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene dedotto il vizio di motivazione, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella spettanza unicamente all'organo amministrativo del- la società di valutare la classificazione degli immobili quali "beni mer- ce" o "beni patrimonio" e ciò sulla base di corretti principi contabili.

6. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sen- tenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall'il settembre 2012 e alle im- pugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie in cui la sentenza appellata è stata depositata il 22 novembre 2012.

7. Inoltre, a ben, vedere il corpo della censura non individua neppure quale sia il fatto storico controverso e decisivo, facendo questione di qualificazione della fattispecie in termini di vizio motivazionale, in termini inammissibili anche per tale ragione.

8. Infine, il mezzo è inammissibile anche in quanto non censura nep- pure l'accertamento espresso dalla CTR, secondo cui la contribuente "ha avuto conoscenza del blocco all'edificabilità già al momento del- l'acquisto del bene, quando accetto di rinviare la commercializzazione dello stesso a tempo indeterminato, cosicché è stato coerente con se stesso quando fin da allora non solo ritenne giustificata l'iscrizione in bilancio del medesimo come immobilizzazione materiale, ma anche necessario l'avvio della procedura prevista dall'art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per evitare che il mancato inizio della commercializza- zione stessa avesse le conseguenze previste dall'art.30 della

I. n. 724 /1994".

Sotto il profilo evidenziato dunque il mezzo è anche in- congruente con la ratio decidendi, non specificamente impugnata, e si limita a riproporre argomenti di merito circa il divieto di valutazione di scelte imprenditoriali.

9. All'inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per com- pensi, oltre a spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13559/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.72; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to n.107/14/2012 depositata il 22 novembre 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto veniva rigettato l'appello proposto dalla società con socio unico An- dromeda S.r.l. avverso la sentenza n.101/6/2011 emessa dalla Com- missione Tributaria Provinciale di Venezia, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso della società avente ad oggetto l'avviso di accer- tamento 2006 relativo al recupero di credito di imposta IVA emesso nei confronti della contribuente, svolgente attività di costruzione e vendita di immobili. 2. La controversia era originata da un'istanza di interpello disapplica- tivo ex art.37 bis comma 8 del d.P.R. n.600 del 1973 con la quale la società, rendendo noto di essere proprietaria unicamente di terreni edificabili e non ancora edificati, chiedeva la disapplicazione della normativa sulle società non operative di cui all'art.30 della I. n.724 del 1994. L'Agenzia riteneva al contrario applicabile alla contribuente la disciplina delle società c.d. di comodo, sul presupposto che il man- cato inizio dell'attività di costruzione sul terreno fosse imputabile ad una precisa scelta imprenditoriale piuttosto che a circostanze oggetti- ve sopraggiunte successivamente all'acquisto dei cespiti. La società non si conformava al parere ai fini della compilazione della dichiara- zione dei redditi per l'anno di imposta e ne scaturiva l'emissione del- l'avviso di accertamento impugnato in questa sede. 3. Il giudice d'appello confermava la decisione reiettiva di primo gra- do e, per l'effetto, l'accertamento. La CTR non condivideva la pro- spettazione della contribuente secondo cui i valori dei terreni edifica- bili, in quanto beni alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività della società, erano stati qualificati come immobili merce e la loro allocazione in bilancio era stata ricompresa nell'attivo circolante secondo corretti principi contabili e, pertanto, il valore dei terreni non doveva essere preso come dato per la classificazione della società fra quelle non operative. 4. Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato ad un unico motivo, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 5. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. - viene dedotto il vizio di motivazione, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella spettanza unicamente all'organo amministrativo del- la società di valutare la classificazione degli immobili quali "beni mer- ce" o "beni patrimonio" e ciò sulla base di corretti principi contabili. 6. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ragioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sen- tenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall'il settembre 2012 e alle im- pugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie in cui la sentenza appellata è stata depositata il 22 novembre 2012. 7. Inoltre, a ben, vedere il corpo della censura non individua neppure quale sia il fatto storico controverso e decisivo, facendo questione di qualificazione della fattispecie in termini di vizio motivazionale, in termini inammissibili anche per tale ragione. 8. Infine, il mezzo è inammissibile anche in quanto non censura nep- pure l'accertamento espresso dalla CTR, secondo cui la contribuente "ha avuto conoscenza del blocco all'edificabilità già al momento del- l'acquisto del bene, quando accetto di rinviare la commercializzazione dello stesso a tempo indeterminato, cosicché è stato coerente con se stesso quando fin da allora non solo ritenne giustificata l'iscrizione in bilancio del medesimo come immobilizzazione materiale, ma anche necessario l'avvio della procedura prevista dall'art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per evitare che il mancato inizio della commercializza- zione stessa avesse le conseguenze previste dall'art.30 della I. n. 724 /1994". Sotto il profilo evidenziato dunque il mezzo è anche in- congruente con la ratio decidendi, non specificamente impugnata, e si limita a riproporre argomenti di merito circa il divieto di valutazione di scelte imprenditoriali. 9. All'inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per com- pensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2022
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