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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41685/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dalla diretta lettura dell'atto di gravame (in particolare, il quinto motivo di appello ha per oggetto esclusivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, prospettando affatto genericamente la conseguente possibilità di ottenere poi «ogni consentito beneficio»; ad ogni buon conto, la Corte lagunare rammenta comunque che i precedenti sono da considerarsi ostativi alla sospensione condizionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dalla diretta lettura dell'atto di gravame (in particolare, il quinto motivo di appello ha per oggetto esclusivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, prospettando affatto genericamente la conseguente possibilità di ottenere poi «ogni consentito beneficio»; ad ogni buon conto, la Corte lagunare rammenta comunque che i precedenti sono da considerarsi ostativi alla sospensione condizionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris