CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21761/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2900 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 531/2020 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 30/12/2020 R.G.N. 63/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12738/2021Numero sezionale 2900/2026Data pubblicazione 25/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Salerno, in funzionedi giudice del lavoro, e proponeva opposizione avverso l’avvisodi addebito notificato dall’INPS recante la somma di euro72.565,92 per contributi, sanzioni e somme aggiuntive, inerentela posizione contributiva quale datore di lavoro per gestioneagricola. Il ricorrente deduceva la prescrizione della pretesacontributiva per essere decorso il termine di legge, ritenuto paria cinque anni, e la decadenza ai sensi dell’art. 25 della legge46/1999. Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello. L’INPS si costituiva chiedendo il rigettodell’impugnazione. Con la sentenza n. 531/2020 depositata indata 30/12/2020 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro,ha respinto l’appello.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando quattro motivi diimpugnazione. L’INPS si è limitato al deposito della procura.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 12/06/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995,dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1219 e dell’articolo 2943 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Erroneamentela Corte di Appello avrebbe ritenuto applicabile il termineNumero registro generale 12738/2021Numero sezionale 2900/2026decennale di prescrizione in luogo di quello quinquNeumnenroa dli era ccolta generale 21761/2026Data pubblicazione 25/06/2026previsto dall’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995.2. Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha accertatoche nella fattispecie l’INPS aveva documentato il compimento didell’entrata in vigore della novella costituita dalla legge 335 del1995; correttamente la sentenza impugnata ha ritenutoapplicabile la disposizione del comma 10 della stessa normasecondo la quale: «I termini di prescrizione di cui al comma 9 siapplicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedentila data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezioneper i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziatenel rispetto della normativa preesistente […]».3. La parte ricorrente deduce, poi, che i successivi attiinterruttivi avrebbero dovuto essere notificati entro il termine dicinque anni e non entro dieci anni.4. Anche sotto questo profilo il motivo è infondato perché,applicandosi l’articolo 10, il termine era e rimaneva quellodecennale, non mutando dopo il primo atto interruttivo e tantoper espressa previsione di legge già riportata e perinterpretazione di questa Corte. Solo dopo il decorso del terminedecennale come interrotto, i successivi termini potevanoconsiderarsi quinquennali.5. Tuttavia, come accertato dalla Corte di Appello, nellaspecie il termine di prescrizione non è decorso prima deisuccessivi atti interruttivi.5.1. Si consideri, a questo proposito, che: in tema diprescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributidovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3,Numero registro generale 12738/2021Numero sezionale 2900/2026commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termNuminereo ddi ria ccolta generale 21761/2026Data pubblicazione 25/06/2026prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entratain vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel casodi atti interruttivi compiuti dall'INPS anteriormente al 31dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatoredi realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare laprescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre aprescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'attointerruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovotermine decennale di prescrizione (Cass. 06/07/2015, n.n. 13831).6. Sempre con il primo motivo la parte ricorrente contesta,ancora, la natura interruttiva delle missive notificate dall’INPSassumendo che non si tratterebbe di atti idonei a interromperela prescrizione.6.1. Sotto questo profilo il primo motivo è inammissibilecongrua e aderente al tenore dell’atto riportato in sentenza eche, per il resto, «l'attività interpretativa diun atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non aricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertarel'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario,traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservataall'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede dilegittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazioneovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibilicon gli atti giuridici in senso stretto» (Cass.20/05/2025, n. 13430).7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 25 e dell’art. 36, comma 6, d.lgs. n.Numero registro generale 12738/2021Numero sezionale 2900/202646/1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.pN.ucm.e rCo odi nra ccolta generale 21761/2026Data pubblicazione 25/06/2026questo motivo di ricorso si critica la sentenza per avere disattesol’eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.46/1999.7.1. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata haaffermato, in proposito, che – trattandosi di contribuzioni peroperai agricoli assunti nel periodo dal quarto trimestre 1983 alquarto trimestre 1992 – ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs.citato, la decadenza di cui all’art. 25 non era applicabile.7.2. Orbene la decisione va esente da censure atteso chel’art. 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999 così disponeva perregolare il diritto intertemporale: «6. Le disposizioni contenutenell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati edagli accertamenti notificati successivamente alla data di entratain vigore del presente decreto».7.3. Appare, allora, decisiva la circostanza secondo la qualel’accertamento fosse precedente alla entrata in vigore dellanovella, come già evidenziato dalla Corte di Appello con riguardoal primo degli atti interruttivi il primo che era stato notificatoprima della entrata in vigore della legge.7.4. Questa Corte ha, di seguito, escluso la portataretroattiva della disposizione affermando che: alla stregua diun'interpretazione conforme a Costituzione della disciplinatransitoria recata dall'art. 36, sesto comma, del d.lgs. n.46 del1999 che ha introdotto, in tema di riscossione dei contributimediante ruolo, un termine di decadenza dall'iscrizione al ruolo,deve ritenersi non ammissibile la retroattività di tale termine,non imponendo, il sistema precedente, alcun onere ditempestività dell'iscrizione a ruolo per la riscossione dei creditiprevidenziali, né potendo pretendersi, dall'Istituto diNumero registro generale 12738/2021previdenza, un determinato comportamento prima ancora cheN umero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 21761/2026venisse contemplato dall'ordinamento (v. Corte Cost. n.191 delData pubblicazione 25/06/20262005, n.446 del 2002, n.416 del 1999) (Cass.n. 24781 del 22/11/2006; Cass. n. 1100 del 26/01/2012; Cass.n. 23606 del 17/10/2013).8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 198/1985, degli artt.7, 7-bis, e 7-ter del d.l. 231/1989 convertito con modificazionidalla legge n. 286/1989, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c.,dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2938 c.c.,dell’art. 2969 c.c. dell’art. 2907 c.c. nonché nullità dellasentenza per violazione dell’art. 6 della legge n. 198/1985, degliartt. 7, 7-bis, e 7-ter del d.l. 231/1989 convertito conmodificazioni dalla legge n. 286/1989, dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. edell’art. 2938 c.c., dell’art. 2969 c.c. dell’art. 2907 c.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c..8.1. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata nonavrebbe disposto circa la richiesta di applicazione dellerichiamate normative emergenziali emanate a causa di calamitànaturali che avevano colpito la zona dell’azienda agricola delricorrente negli anni 1983- 1992 con diritto all’estinzione deicrediti contributivi.8.2. Il motivo è inammissibile. La sentenza della Corte diAppello non ha affatto trascurato di decidere sul motivo, ma loha disatteso affermando che per l’applicabilità delle disposizionirichiamate, piuttosto che un’istanza in sede giudiziale, eranecessaria una tempestiva istanza amministrativa che ilricorrente mai ha specificato né allegato di aver proposto, sicchéera inammissibile ogni pretesa a tale titolo spiegata in questoNumero registro generale 12738/2021Numero sezionale 2900/2026giudizio. Il motivo di ricorso con questa ratio decidendiN unmoerno dis rai ccolta generale 21761/2026Data pubblicazione 25/06/2026confronta ed è inammissibile.9. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c.e dell’art. 2697 c.c. nonché la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c.e dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. Ci siduole in particolare del fatto che il Tribunale prima e la Corte diAppello poi abbiano disatteso la contestazione dell’an e delquantum della pretesa contributiva che l’odierno ricorrenteaveva comunque effettuato.9.1. Il motivo è inammissibile sotto vari profili. In primoluogo, il motivo enumera tre diversi vizi previsti dall’art. 360,primo comma, c.p.c., quelli cui ai numeri 3, 4 e 5, senzaindicarne in modo univoco alcuno lasciando in sostanza allaCorte il compito, irriferibile, di enucleare il tenore della censura.9.2. In secondo luogo, anche a voler considerare comededotta l’omissione di pronuncia, va rilevato che la sentenzaimpugnata non ha mancato di pronunciarsi ma ha ricostruito lalegittimità della intera pretesa contributiva, ha disatteso tutte ledoglianze sollevate dal ricorrente (al penultimo paragrafo dellapagina 4 afferma che «tutte le doglianze di appello sonoinfondate») e, pur in assenza di una motivazione diffusa especifica sul punto, ha confermato la legittimità della decisionedi primo grado che, in modo chiaro, aveva dichiaratoinammissibile la doglianza per difetto di specificità.9.3. Si consideri che l’indirizzo costante di questa Cortestabilisce che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando laNumero registro generale 12738/2021decisione adottata comporti, per la sua logica intrinseca, iNl umero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 21761/2026rigetto della domanda anche in assenza di una specificaData pubblicazione 25/06/2026argomentazione sul punto, essendo sufficiente la presenza diuna statuizione implicita di rigetto incompatibile con laprospettazione della parte (Cass. 12/04/2022, n. 11717; Cass.06/11/2020, n. 24953; Cass. 29/07/2004, n. 14486; Cass.04/10/2011, n. 20311; Cass. 24/04/2026 n. 11045).10. Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.5. Nulla in ordine alle spese in difetto di formale costituzionedell’INPS. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])