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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 19133/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.20705/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, elettivamente domiciliata [OSCURATO:PERSONA] G.P da Palestina 55 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 13 Ed. 5 int. 5 presso la dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl -intimati- avverso la sentenza nr.59/2021 della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 11/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione-,(di seguito denominata per brevità [OSCURATO:PERSONA]) nei cui confronti era stata proposta istanza di fallimento, presentava presso il Tribunale di Napoli domanda «di ammissione al concordato con riserva» ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall, cui faceva seguito, il successivo 20/11/2020, la presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo corredato dal piano e dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano era di tipo liquidatorio, la proposta prevedeva, oltre al pagamento per l’intero delle spese della procedura e dei crediti prededucibili, l’integrale soddisfacimento dei creditori muniti di prelazione e il parziale pagamento dei creditori chirografari, non suddivisi classi, nella misura del 20%. 2 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 11/11/2020, dichiarava inammissibile la domanda di concordato pronunciando, con coeva e separata sentenza, il fallimento della società.

3. Sul gravame del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo; i giudici di secondo grado hanno rilevato : a) che l’impianto contabile posto alla base del piano era inadeguato e la parte informativa lacunosa non risultando depositata, ai sensi dell’art 161 l.fall, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, essendo stati prodotti unicamente dei prospetti contabili non dettagliati; in particolare i bilanci del Consorzio presentavano lacune significative sotto diversi profili:

1. mancata rappresentazione delle rimanenze, ed in specifico, dei lavori in corso su ordinazione;

2. carenze relative alla rappresentazione dei rami di azienda commissariati; 3 carente applicazione dei precetti in tema di liquidazione;

4. mancanza della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; b) che nessuna delle critiche sollevate dalla reclamante e fondate su un parere pro veritate intaccava tale ricostruzione; c) che la revoca della Prefettura di Napoli della misura di temporanea e straordinaria gestione, con liberatoria antimafia e conseguente iscrizione alla cd. white - list , non incideva sull e valutazion i , in termini di insolvenza, effettate dal Tribunale con l’impugnata pronuncia dovendosi, peraltro, escludersi l’automatica ordinaria ripresa delle attività imprenditoriali consortili in conseguenza del quadro aziendale descritto dagli [OSCURATO:PERSONA] (messa in liquidazione della società, licenziamento i tutto il personale tecnico, perdita dei requisiti SOA, mancato pagamento dei contributi previdenziali con conseguente situazione DURC irregolare)

3. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo di gravame il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e segg. l.fall. , in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; sostiene, a fronte di una attestazione nella quale il professionista ha verificato i crediti dedotti dalla ricorrente, i valori indicati nella proposta, traendone coerentemente la conclusione e la fattibilità del piano, che il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, nel dichiarare inammissibile dal domanda , avrebbero esorbitato i confini entro i quali esercitare i poteri di valutazione e di controllo del piano. 1.1 Con il secondo motivo il Consorzio lamenta violazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 4 cpc; si imputa alla Corte di non aver esaminato la diversa ricostruzione del quadro giuridico/fattuale dell’obbligo di inserire in bilancio le rimanenze e della questione attinente al patrimonio destinato alle commesse gestite dagli amministratori fornita dalla reclamante sulla scorta della relazione di un esperto, ma di aver recepito acriticamente le conclusioni del Tribunale. 1.2 Con il terzo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.fall., in relazione all’art. 360 1 comma nr 4 cpc, per non aver la Corte d’Appello dato rilievo alla revoca del procedimento interdittivo che avrebbe potuto consentire la riattivazione dei contratti in essere e superare la disgregazione del patrimonio aziendale; si deduce al riguardo che fosse acclarato che le cause della crisi erano da ascriversi nella impossibilità di esercitare la propria attività a causa della adozione della misura antimafia. 2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la Corte territoriale ha dato ampiamente conto , alle pagine 26 - 28 della sentenza,delle ragioni dell’incompletezza e dell’inadeguatezza della relazione dell’asseveratore tali da rendere tale elaborato non conforme al tipo legale. 2.2 E’ stato , quindi , fatto buon governo dei principi ripetutamente enunciati da questa Corte secondo i quali "in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale, se non può controllare direttamente la regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente", ben può, invece, "svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione dell'aspetto designato ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 2, in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori".

Il giudice del merito ben può, in altri termini, effettuare una "penetrante verifica dell'adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori": così perseguendo, in particolare, lo scopo di consentire a questi ultimi una decisione realmente consapevole sulla proposta formulata dal debitore (cfr.Cass. 21555/2021, 5653/2019,7579/2017 e 1101472013) 3 Il secondo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. 3.1 Va, in primo luogo , rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia ( cfr. Cass, 27411/2019). 3.2 Nella fattispecie l’ omesso esame di un determinato fatto è stato denunciato con il vizio di omessa pronuncia. 3.3 In ogni caso, anche in questo caso , la censura appare disancorata dalla ratio decidendi in quanto la Corte distrettuale, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, si è diffusamente soffermata sulla rapprese ntazione in bilancio delle rimanenze per i lavori in corso appaltati dal Consorzio e sui patrimoni destinati, per ciò che riguarda le commesse affidate alla gestione degli amministratori straordinari, richiamando il principio contabile OIC nr 23, le linee guida Anac nonché la relazione del Commissario giudiziale. 4 Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1 Ancora una volta la doglianza di mancata valutazione di fatti decisivi si rivela avulsa dal contenuto della decisione impugnata che, alle pagine 17/20 della sentenza, richiamando le contestazioni della Curatela e la documentazione in atti, ha ben evidenziato le plurime circostanze idonee a palesare l’intervenuta, radicale, disgregazione dell’azienda; circostanza individuat a sulla scorta del licenziamento del personale, della perdita delle certificazioni SOA e della irregolarità del DURC. 4.2 A fronte di tale inequivoco quadro aziendale , i giudici napoletani hanno ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, la mera revoca della misura interdittiva. 5 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita che si liquidano € 10.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.20705/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, elettivamente domiciliata [OSCURATO:PERSONA] G.P da Palestina 55 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr 13 Ed. 5 int. 5 presso la dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl -intimati- avverso la sentenza nr.59/2021 della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 11/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione-,(di seguito denominata per brevità [OSCURATO:PERSONA]) nei cui confronti era stata proposta istanza di fallimento, presentava presso il Tribunale di Napoli domanda «di ammissione al concordato con riserva» ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall, cui faceva seguito, il successivo 20/11/2020, la presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo corredato dal piano e dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano era di tipo liquidatorio, la proposta prevedeva, oltre al pagamento per l’intero delle spese della procedura e dei crediti prededucibili, l’integrale soddisfacimento dei creditori muniti di prelazione e il parziale pagamento dei creditori chirografari, non suddivisi classi, nella misura del 20%. 2 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 11/11/2020, dichiarava inammissibile la domanda di concordato pronunciando, con coeva e separata sentenza, il fallimento della società. 3. Sul gravame del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo; i giudici di secondo grado hanno rilevato : a) che l’impianto contabile posto alla base del piano era inadeguato e la parte informativa lacunosa non risultando depositata, ai sensi dell’art 161 l.fall, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, essendo stati prodotti unicamente dei prospetti contabili non dettagliati; in particolare i bilanci del Consorzio presentavano lacune significative sotto diversi profili: 1. mancata rappresentazione delle rimanenze, ed in specifico, dei lavori in corso su ordinazione; 2. carenze relative alla rappresentazione dei rami di azienda commissariati; 3 carente applicazione dei precetti in tema di liquidazione; 4. mancanza della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; b) che nessuna delle critiche sollevate dalla reclamante e fondate su un parere pro veritate intaccava tale ricostruzione; c) che la revoca della Prefettura di Napoli della misura di temporanea e straordinaria gestione, con liberatoria antimafia e conseguente iscrizione alla cd. white - list , non incideva sull e valutazion i , in termini di insolvenza, effettate dal Tribunale con l’impugnata pronuncia dovendosi, peraltro, escludersi l’automatica ordinaria ripresa delle attività imprenditoriali consortili in conseguenza del quadro aziendale descritto dagli [OSCURATO:PERSONA] (messa in liquidazione della società, licenziamento i tutto il personale tecnico, perdita dei requisiti SOA, mancato pagamento dei contributi previdenziali con conseguente situazione DURC irregolare) 3. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] soc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo di gravame il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e segg. l.fall. , in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; sostiene, a fronte di una attestazione nella quale il professionista ha verificato i crediti dedotti dalla ricorrente, i valori indicati nella proposta, traendone coerentemente la conclusione e la fattibilità del piano, che il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, nel dichiarare inammissibile dal domanda , avrebbero esorbitato i confini entro i quali esercitare i poteri di valutazione e di controllo del piano. 1.1 Con il secondo motivo il Consorzio lamenta violazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 4 cpc; si imputa alla Corte di non aver esaminato la diversa ricostruzione del quadro giuridico/fattuale dell’obbligo di inserire in bilancio le rimanenze e della questione attinente al patrimonio destinato alle commesse gestite dagli amministratori fornita dalla reclamante sulla scorta della relazione di un esperto, ma di aver recepito acriticamente le conclusioni del Tribunale. 1.2 Con il terzo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.fall., in relazione all’art. 360 1 comma nr 4 cpc, per non aver la Corte d’Appello dato rilievo alla revoca del procedimento interdittivo che avrebbe potuto consentire la riattivazione dei contratti in essere e superare la disgregazione del patrimonio aziendale; si deduce al riguardo che fosse acclarato che le cause della crisi erano da ascriversi nella impossibilità di esercitare la propria attività a causa della adozione della misura antimafia. 2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la Corte territoriale ha dato ampiamente conto , alle pagine 26 - 28 della sentenza,delle ragioni dell’incompletezza e dell’inadeguatezza della relazione dell’asseveratore tali da rendere tale elaborato non conforme al tipo legale. 2.2 E’ stato , quindi , fatto buon governo dei principi ripetutamente enunciati da questa Corte secondo i quali "in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale, se non può controllare direttamente la regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente", ben può, invece, "svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione dell'aspetto designato ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 2, in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori". Il giudice del merito ben può, in altri termini, effettuare una "penetrante verifica dell'adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori": così perseguendo, in particolare, lo scopo di consentire a questi ultimi una decisione realmente consapevole sulla proposta formulata dal debitore (cfr.Cass. 21555/2021, 5653/2019,7579/2017 e 1101472013) 3 Il secondo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. 3.1 Va, in primo luogo , rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia ( cfr. Cass, 27411/2019). 3.2 Nella fattispecie l’ omesso esame di un determinato fatto è stato denunciato con il vizio di omessa pronuncia. 3.3 In ogni caso, anche in questo caso , la censura appare disancorata dalla ratio decidendi in quanto la Corte distrettuale, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, si è diffusamente soffermata sulla rapprese ntazione in bilancio delle rimanenze per i lavori in corso appaltati dal Consorzio e sui patrimoni destinati, per ciò che riguarda le commesse affidate alla gestione degli amministratori straordinari, richiamando il principio contabile OIC nr 23, le linee guida Anac nonché la relazione del Commissario giudiziale. 4 Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1 Ancora una volta la doglianza di mancata valutazione di fatti decisivi si rivela avulsa dal contenuto della decisione impugnata che, alle pagine 17/20 della sentenza, richiamando le contestazioni della Curatela e la documentazione in atti, ha ben evidenziato le plurime circostanze idonee a palesare l’intervenuta, radicale, disgregazione dell’azienda; circostanza individuat a sulla scorta del licenziamento del personale, della perdita delle certificazioni SOA e della irregolarità del DURC. 4.2 A fronte di tale inequivoco quadro aziendale , i giudici napoletani hanno ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, la mera revoca della misura interdittiva. 5 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita che si liquidano € 10.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così decis
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