CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e a aTimmt.eralatIMILZMai Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, con riferimento al procedimento N. 301/2021 SIGE: la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione N. SIEP 183/2018, per la pena che risultava inflitta in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 4 luglio 2017; la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la valutazione di istanza di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199 del 2010. 2. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, rilevando che l'invocata sospensione dell'esecuzione non poteva essere concessa, perché, precedentemente: in data 8 marzo 2018, era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di carcerazione N. SIEP 183/2018, con contestuale sospensione del medesimo e avviso al condannato della sua facoltà di richiedere entro trenta giorni dalla notifica dell'atto la concessione di misura alternativa alla detenzione; a seguito di presentazione di istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 7 maggio 2019, aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e aveva concesso l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare; non era stato possibile notificare l'ordinanza, per irreperibilità del condannato; il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato, il 25 luglio 2019, l'inefficacia della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa con la citata ordinanza del 7 maggio 2019 e, conseguentemente, la Procura generale della Repubblica in sede, il 29 luglio 2019, aveva revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione in data 8 marzo 2018 e aveva disposto la carcerazione del condannato ai fini dell'espiazione della pena. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione di una seconda sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi della legge n. 199 del 2010.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata notifica, in violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dei decreti di citazione per le udienze celebrate presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze nei procedimenti in cui erano state trattate le istanze volte ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si è attenuto ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e ha reso congrua motivazione. È pacifico, infatti, che: il condannato ha già beneficiato della sospensione dell'ordine di carcerazione in relazione alla pena in esecuzione e, successivamente, ha ottenuto la concessione della detenzione domiciliare, disposta con ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 7 maggio 2019; detta sospensione dell'esecuzione è stata poi revocata, ed è stato emesso nuovo ordine di carcerazione, in conseguenza del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato, il 25 luglio 2019, l'inefficacia dell'ordinanza di concessione della misura alternativa, in considerazione dell'impossibilità di notifica all'interessato, rimasto irreperibile. Il caso presenta un elemento di diversità rispetto a quelli nei quali, con le sentenze Sez. 1, n. 14987 del 13/03/2019, Rv. 275330, e Sez. 1, n. 4971 del 09/12/2014, Rv. 262642, è stata affermata la possibilità di ulteriore sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi della legge n. 199 del 2010, dopo che la sospensione era stata già disposta ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. In tali precedenti, infatti, dopo la prima sospensione dell'ordine di carcerazione, il condannato non aveva avanzato richiesta di misura alternativa alla detenzione, mentre nel caso presente il condannato, come si è notato sopra, dopo la sospensione dell'ordine di carcerazione, ha chiesto e ottenuto la detenzione domiciliare con ordinanza successivamente dichiarata inefficace per irreperibilità del condannato. In proposito, si deve ribadire quanto già chiarito dalla sentenza Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, Rv. 253973 - 01, da intendere qui riportata, nella cui motivazione sono illustrate le ragioni in base alle quali la legge n. 199 del 2010 non può essere intesa come una seconda possibilità per ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. Tale sentenza riguarda un caso in cui il condannato aveva già subìto il rigetto dell'istanza dì concessione di misura alternativa alla detenzione, e non v'è ragione per valutare in modo più favorevole la situazione in concreto oggi esaminata, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, come si è detto, la sospensione dell'ordine di carcerazione e la concessione di misura alternativa, ma l'ordinanza di concessione è stata poi dichiarata inefficace per impossibilità di notifica dovuta a irreperibilità del condannato. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché con esso si deducono pretesi vizi dei provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 7 maggio 2019 e il 25 luglio 2019, già sopra citati. Il motivo, quindi, riguarda provvedimenti ben diversi da quello del giudice dell'esecuzione qui impugnato, e avrebbe dovuto essere proposto con tempestiva impugnazione nell'ambito di un ricorso riguardante direttamente quei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza. 3. In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d