CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 42741/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 3 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato il positivo esito della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 12 dicembre 2019 del Tribunale di sorveglianza di Milano, limitatamente al periodo di mesi sei, e il non positivo esito per il residuo periodo di mesi sei. L'ordinanza ha rilevato che nel corso della misura il condannato aveva tenuto i rapporti con il servizio sociale e con il Ser.D. solo in maniera discontinua; che era risultato positivo all'assunzione di alcool, dato significativo a fronte di precedenti specifici e dell'attività lavorativa come autista trasportatore. Si riteneva, quindi, che la positività della misura potesse essere riconosciuta solo per metà del periodo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Col primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Col secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione assunta. Il giudizio parzialmente negativo sull'esito della misura era stato fondato sull'ipotizzata assunzione di sostanze alcoliche e dunque sulla guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, dato meramente congetturale e smentito dal riconoscimento della liberazione anticipata e dal contenuto delle informative della polizia giudiziaria. Le prescrizioni vietavano l'abuso di sostanze alcoliche. Col terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del periodo con esito non positivo. La positività all'assunzione di alcool era emersa solo nell'ultimo mese. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Taranto. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che sulla valutazione dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. E' dunque previsto che nella materia de qua il Tribunale di sorveglianza provveda con ordinanza così detta de plano, e dunque senza fissazione di udienza in camera di consiglio; le parti possono proporre avverso l'ordinanza atto di opposizione avanti allo stesso giudice, che provvede previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. E' stato spiegato che la particolare disciplina processuale è funzionale ad assicurare la piena cognizione, da parte del giudice del merito nelle particolari materie previste dagli artt. 672, 676 e 678 cod. proc. pen., di tutte le questioni proponibili, garanzia che il mancato svolgimento della fase di opposizione non assicura. 2. L'impugnazione va dunque qualificata come atto di opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Taranto per lo svolgimento della fase di opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Taranto. Così deciso il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente 1 (.chele itt Bia chi Adri