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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:704
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CJ0048_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti che possono incidere sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo e sull’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo adottato entro il 30 ottobre 2007 le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della stessa direttiva, fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi imposti dall’art. 5, n. 1, della suddetta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0048_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti che possono incidere sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo e sull’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo adottato entro il 30 ottobre 2007 le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della stessa direttiva, fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi imposti dall’art. 5, n. 1, della suddetta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris