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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14821/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 3 settembre 2019 del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave perché commessa con un'arma, nello specifico una scacciacani, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'arma.

Sostiene che l'aggravante dell'arma è inapplicabile, essendo stata utilizzata una pistola giocattolo e non essendo stato prodotto un intenso effetto intimidatorio.

Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente si è limitato a reiterare in questa sede il motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del suo rigetto.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahnnetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Peraltro, la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi che l'utilizzo della scacciacani avesse prodotto, nel caso concreto, un maggior effetto intimidatorio della minaccia.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](_no, f Palla [OSCURATO:PERSONA] 1 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire una memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 3 settembre 2019 del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave perché commessa con un'arma, nello specifico una scacciacani, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'arma. Sostiene che l'aggravante dell'arma è inapplicabile, essendo stata utilizzata una pistola giocattolo e non essendo stato prodotto un intenso effetto intimidatorio. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a reiterare in questa sede il motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del suo rigetto. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahnnetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Peraltro, la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi che l'utilizzo della scacciacani avesse prodotto, nel caso concreto, un maggior effetto intimidatorio della minaccia. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](_no, f Palla [OSCURATO:PERSONA] 1 5
Sentenza Cassazione n. 14821/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris