CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28562/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. dist. di Taranto, n. 228, depositata il 24 dicembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Taranto, depositata il 24 dicembre 2012, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione i.v.a. relativa all'anno 2000, recuperata la maggiore imposta non versata e irrogate le relative sanzioni, rideterminando le sanzioni nella misura del minimo edittale; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio ha contestato, in relazione ad operazioni di acquisto di autovetture usate di provenienza intracomunitaria, l'indebito assolvimento dell'i.v.a. mediante il cd. regime del margine, nonché l'illegittima detrazione dell'i.v.a. di rivalsa relative a spese accessorie; - il giudice di appello ha rilevato che nei casi in esame non sussistevano i presupposti per l'assolvimento dell'i.v.a. secondo tale modalità e che la contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare tale circostanza dal contenuto della documentazione tecnica trasmessale; - il ricorso è affidato a sette motivi; - resiste con cohtroricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - l'esame del ricorso richiede l'esame degli atti dei giudizi di merito contenuti nel fascicolo d'ufficio P.Q.M. la Corte dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'intero giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 dicembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]