CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore il liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA]Ambrini, elettivamente domiciliata in Latina, Piazza della Libertà n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], e PM presso il Tribunale di Milano; - intimati- avverso la sentenza n. 11-2021 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 24.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ricorso avverso la sentenza n. 11- 2021, depositata il 24.2.2021, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione contro la sentenza n. 306/2020 del 23/27 luglio 2020 del Tribunale di Milano che ne aveva dichiarato il fallimento;F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9422/2021 Numero sezionale 53/2022 Numero di raccolta generale 2476/2022 La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che effettivamente il ricorso per fallimento ed Data pubblicazione 27/01/2022 il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare erano stati notificati alla società reclamante il 17.7.2020 per l’udienza del 22 luglio, senza dunque il rispetto del termine di cui all’art. 15 l. fall., nella specie abbreviato a sette giorni e de facto ancora parzialmente ridotto, in relazione agli esiti della notifica per come esperita - ha, per quanto qui ancora di interesse, rilevato che il reclamo presentasse profili di pretestuosità, posto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il predetto termine dilatorio, pur astrattamente idoneo – qualora non rispettato – ad integrare la violazione del diritto di difesa, non determina di per sè, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., la nullità del decreto di convocazione, se il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, senza formulare, in tale sede, rilievi e riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli ovvero senza fornire specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile; ha dunque osservato, in applicazione dei predetti principi, che la reclamante aveva consapevolmente rinunziato a presenziare all’udienza prefallimentare, così rinunciando a richiedere un rinvio per poter integrare le sue difese, e, comunque in sede di reclamo, aveva mancato di giovarsi dei più ampi spazi di manovra offerti dalla specialità del rito camerale e, segnatamente dal principio devolutivo, e aveva inoltre perseverato nell’omettere una qualche specifica indicazione di quali mai fossero stati i suoi diritti difensivi pregiudicati; - che la società fallita e il PM, intimati, non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 l. fall. e dell’art. 151 cod. proc. civ. e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, sul rilievo che non sarebbe stato rispettato il termine dilatorio di quindici giorni (ridotti, poi, a sette, per ordine presidenziale) di cui all’art. 15, 3 comma, l. fall., con conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per il mancato rispetto del termine a difesa; 2. che il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.; 2.1 che occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, la regola, dettata dall'art. 157 cod. proc. civ., secondo cui l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9422/2021 Numero sezionale 53/2022 specificazione delle ragioni d'invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a Numero di raccolta generale 2476/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 tutti i processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 22/01/2010); che, pertanto, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) costituisce causa di nullità astrattamente integrante la violazione del diritto di difesa, ma non determina - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 17345 del 13/07/2017); che - come correttamente rilevato dalla corte territoriale (che ha applicato i principi di diritto qui riaffermati) - la società reclamante non ha espressamente dedotto quale fosse stato il vulnus al suo diritto di difesa per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui al terzo comma dell’art. 15 l. fall., rendendo, in tal modo, la doglianza processuale così formulata generica ed irricevibile, già nella fase di impugnazione innanzi alla corte di appello; che neanche con l'odierno motivo di ricorso per cassazione la società dichiarata fallita ha spiegato come concretamente la violazione del predetto termine processuale abbia spiegato effetti sull’esercizio delle sue prerogative difensive sia nella fase prefallimentare che in quella successiva del reclamo ove si era regolarmente costituita e ove avrebbe potuto, in ragione del principio devolutivo, esplicare tutte le sue energie difensive, sia sul versante probatorio che su quello più strettamente assertivo; - che inoltre anche la giurisprudenza affermata recentemente da questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 36596/2021), peraltro dettata nella diversa materia di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella fase di deliberazione della sentenza (art. 190 cod. proc. civ.) non solo non smentisce le conclusioni sopra ricordate ed i principi di diritto qui riaffermati con il richiamo alla giurisprudenza da ultimo menzionata, ma anzi le conferma, posto che le Sezioni Unite hanno chiarito (cfr. par. XVIII, sent. 36596/2021, cit. supra) che, sulla base della regola che postula la conversione delle nullità nel prestabilito mezzo di gravame (l'appello o il ricorso per cassazione: art. 161 cod. proc. civ.), l’eventuale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa deve F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9422/2021 Numero sezionale 53/2022 essere fatta valere "soltanto nei limiti eNumero di raccolta generale 2476/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione" (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 544 del 15/01/2020); 4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 11.1.2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A