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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25533/2025

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ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51680/2022depositata il 15/03/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025Data pubblicazione 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 12dicembre 2022, Y.A. ha convenuto in giudizio U.B.[.. ed ha chiesto alla Corte di appello di Roma di accertare edichiarare l’insussistenza dei requisiti necessari per ilriconoscimento in Italia della sentenza di divorzio n. 1288-2020-SSEZ-00080, emessa in data 23 gennaio 2020 dal Tribunale diSanto Domingo e annotata a margine dell’estratto di matrimonio indata 22 settembre 2021, e dichiarare detta sentenza non valida, néefficace in Italia in quanto mancante dei requisiti essenziali, ex art.64 legge n. 218/95, revocando la trascrizione e l’annotazione dellamedesima sentenza di divorzio nei registri dello stato civile edadottando i provvedimenti conseguenti.

La ricorrente ha denunciatodi avere avuto conoscenza della sentenza di divorzio solo nel marzo2022, a seguito della richiesta di una copia del certificato dimatrimonio all’Ufficiale di Stato civile di Roma e di avere promosso,a seguito di ciò, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], atto di“Richiesta di rifiuto di atti d’ufficio in ragione di falsus procurator” il28 giugno 2022, con il quale aveva convenuto in giudizio l’avvocatoJosé [OSCURATO:PERSONA], suo solo apparente difensore costituito nelgiudizio di divorzio n. 1288-2019-ECON-00291, chiedendoaccertarsi il difetto di rappresentanza del predetto avvocato, e, diconseguenza, l’annullamento di “tutti gli atti processuali derivantidal medesimo, annullando, principalmente, quello della sentenza didivorzio (…) n. 1288-2020-SSEN-00080, in data 23 gennaio 2020”.Y.A. ha, quindi, contestato, ai sensi dell’art. 67 legge n.218/1995, il riconoscimento della sentenza di divorzio n. 1288-2020-SSEN-00080 pronunciata dall’[OSCURATO:PERSONA] della2 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Repubblica Dominicana.

Per quanto ancora di interesse, haNumero di raccolta generale 25533/2025denunciato la nullità degli atti processuali per violazione dDeatla dpuibrbiltictaozio ne 17/09/2025di difesa per non avere ella avuto conoscenza del procedimento pernon esserle mai stati notificati i relativi atti e per non avereconferito incarico ad alcuno per la sua rappresentanza e difesa nelgiudizio di divorzio dominicano.U.B. ha resistito con controricorso, chiedendo il rigettodelle avverse domande, deducendo la sussistenza di tutti i requisitidella legge n.218/1995 per il riconoscimento della sentenza didivorzio in questione.

Per contrastare la denunciata nullità, U.B hasostenuto che con l’atto n. 65/2019 del 19 febbraio 2019 (all. 15)egli aveva notificato alla Sig.ra Y.A. l’avvio del procedimento didivorzio presso il domicilio indicato dalla stessa nell’atto n.1352/22/2018 (all. 9) di costituzione nel parallelo giudizio disimulazione dell’atto di compravendita del 14 luglio 2012; hariferito che all’udienza del 23 aprile 2019, per la parte resistenteera comparso il difensore, il quale aveva chiesto termine per ildeposito di memorie e documenti, accolto dal Tribunale; che allasuccessiva udienza del 21 maggio 2019, l’avvocato per la parteresistente aveva chiesto: i) l’accoglimento della domanda didivorzio, siccome conforme al diritto e alla legge; ii) assegnarsi unmantenimento di RD$ 40.000,00 in favore della Sig.ra Y.A. finoalla definizione del divorzio; iii) disporsi l’affidamento del figlio allamadre; iv) l’assegnazione di un termine di 5 giorni per memoriaconclusionale e, v) la compensazione delle spese legali; che ilTribunale aveva accolto tutte le richieste formulate nell’interessedella resistente Y.A.Con atto n. 387/2020 del 12 febbraio 2020 (all. 18), lasentenza era stata poi notificata alla Y.A. con le medesimeforme e modalità previste dall’ordinamento della RepubblicaDominicana, sempre al medesimo indirizzo a cui era stato notificatol’atto introduttivo del giudizio di divorzio.

Quindi, egli aveva3 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025richiesto il certificato di non proposta impugnazione della sentenzaData pubblicazione 17/09/2025di divorzio n. 128-2020-SSEN-00080 del 23 gennaio 2020,rilasciato il 31 luglio 2024 e ne aveva curato la registrazione pressol’Ufficio dello Stato civile di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza impugnata, haaccolto il ricorso, rammentando che ai sensi dell’art 64 della L n.218/95, condizione per il riconoscimento in Italia della sentenzastraniera è la verifica del rispetto del contraddittorio nelprocedimento nel quale la stessa è stata pronunciata secondo lenorme dell’ordinamento del luogo ove lo stesso si è svolto, ed haaffermato che «ai sensi di quanto disposto dall’art 64 lett. b) e c)della L n. 218/95 il ricorso merita accoglimento in quanto, conriferimento al procedimento di divorzio celebratosi innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'atto introduttivo del giudizio non èstato portato a conoscenza della parte convenuta in conformità aquanto previsto dalla legge del luogo, la signora Y.A. non si ècostituita in giudizio secondo sempre la legge del luogo e ilprocesso si è svolto pertanto con violazione dei diritti essenzialidella difesa.» (fol.7, sent. imp.).In particolare, in merito alla questione relativa allarappresentanza processuale, la Corte territoriale ha rimarcato cheY.A. aveva negato di aver conferito mandato all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la sua rappresentanza nel giudizio di divorziopromosso dal marito innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e cheU.B. non aveva controdedotto, né documentato, l’esistenzadi detto mandato» ed ha, inoltre, ritenuto non decisiva«l’affermazione contenuta nella sentenza (non definitiva) n. 1288-2023-SSEN-00999, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aconclusione della causa promossa dalla Sig.ra Y.A. neiconfronti del predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] (allegata dalresistente con le sue note d’udienza) – per cui “gli avvocati nonnecessitano di presentare il mandato che li legittima, salvo4 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025eccezione”, osservando che questa massima non poteva valere «adData pubblicazione 17/09/2025escludere la facoltà del soggetto falsamente rappresentato, rimastopertanto estraneo a tale procedimento, di agire per rendersiimmune dalle conseguenze della sentenza e per far valere ogniresponsabilità del falso procuratore.» (fol.6, sent. imp.).In riferimento alla carenza notificatoria denunciata in relazioneall’atto introduttivo del giudizio di divorzio dominicano, la Corte diappello ha affermato che era inconferente al caso il richiamooperato agli artt. 111 del [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] 2e 75 del Codigo de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] non era stato specificato dal convenuto quale sarebbe stato,con riferimento al giudizio di divorzio, l’atto precedente contenentel’elezione di domicilio per la sua esecuzione dichiarata dalla sig.raY.A. diversa dal luogo della sua residenza effettiva, nonpotendo rilevare l’elezione di domicilio formulata nel distintogiudizio per la declaratoria della simulazione della compravendita.Ha, quindi, aggiunto che «Ancor meno comprensibile, e certonon condivisibile, quanto inoltre affermato dal Tribunale di SantoDomingo nella richiamata sua sentenza n. 1288-2023-SSEN-00999in ordine alla validità ed efficacia della notifica alla stessa sig.raY.A. dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio a dettorecapito da ella indicato, come già detto, per ricevere gli atti deldiverso procedimento (sembrerebbe trattarsi dell’abitazione dellasorella nella Repubblica Dominicana, ella invece essendo residentein Italia) in quanto “tale atto può esser attaccato solo mediantequerela di falso ove si constati che tale [OSCURATO:PERSONA] abbiafalsificato detta notificazione, o non abbia effettuato la spedizionecome indicato nella comunicazione”.

L’argomento è fuorviante inquanto la sig.ra Y.A. non ha inteso contestare (né aveva alcuninteresse a farlo) che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato lanotifica per come dallo stesso indicato (nelle mani di soggettodichiaratosi esser sua sorella), quanto invece che non sussisteva5 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025alcun valido legame giuridico della sua persona con tale recapito aiData pubblicazione 17/09/2025fini della regolare instaurazione del contradditorio nel giudizio didivorzio.

Tale sua contestazione, come già illustrato, non ha trovatoqui alcuna smentita ed è, anzi, risultata confermata dal tenore delledifese del convenuto.». (fol.6/7, sent. imp.).U.B ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell’ordinanzaimpugnata con un mezzo.

Y.A. ha replicato con controricorso ememoria.La Procura Generale ha depositato la requisitoria scritta con cuiha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Il primo ed unico motivo di ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 64 L. 218/1995 in relazione agli artt. 14, 15 della stessalegge, nella parte in cui ha statuito che “l’atto introduttivo delgiudizio non è stato portato a conoscenza della odiernacontroricorrente in conformità a quanto previsto dalla legge delluogo” e che “la signora Y.A. non si sarebbe costituita ingiudizio secondo sempre la legge del luogo”.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel valutare irequisiti stabiliti dalla norma per il riconoscimento della sentenzastraniera, con particolare riguardo ai requisiti di cui alle lettere b),c) ed e) dell’art.64 cit., non avrebbe fatto applicazione del dirittodominicano secondo quanto, invece, previsto dagli articoli 14 e 15della legge n. 218/1995, ma della legge italiana.Egli sostiene, inoltre, che la decisione del Giudice contrastaaltresì con la sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999,divenuta definitiva, che ha rigettato la domanda proposta dallaodierna controricorrente di annullamento degli atti del processo didivorzio e della sentenza n. 1288-2020-SSEN-00080, oggetto delcontestato riconoscimento.3.- Il ricorso è fondato e va accolto.6 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/20253.1.- Innanzi tutto, va osservato che la sentenza dominicana n.Data pubblicazione 17/09/20251288-2023-SSEN-00999 ha accertato che non vi era prova dellaviolazione delle disposizioni normative lamentate dalla Y.A. inrelazione al pregresso giudizio di divorzio, alla stregua del dirittodominicano.3.2- Ed, invero, la sentenza n. 1288-2023-SSEN-00999,conseguente alla specifica azione proposta da Y.A. perconseguire la declaratoria di nullità della sentenza di divorzio, harespinto la domanda di nullità.Inoltre, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], richiamato il principioper cui “gli avvocati non necessitano di presentare il mandato che lilegittima, salvo eccezione.

No.61.[OSCURATO:PERSONA]. 2012, B.J.1214”, non haaffatto escluso, come erroneamente ritenuto dalla Corte capitolina(fol.6, sent. imp.), «la facoltà del soggetto falsamenterappresentato, rimasto pertanto estraneo a tale procedimento, diagire per rendersi immune dalle conseguenze della sentenza e perfar valere ogni responsabilità del falso procuratore», perché, alcontrario, ha preso esattamente in esame la domanda proposta daY.A. (e non la ha dichiarata inammissibile) e ha ritenuto allaluce del principio enunciato e all’esito della valutazione dellerisultanze istruttorie (parr. 20/21 della sent. dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999) che la sua domanda non era suffragata daelementi di prova sufficienti a dimostrarne la fondatezza, perchél’assunto posto a fondamento della domanda della Y.A. perfalsa rappresentanza processuale era rimasto sfornito di prova,mentre erano emersi, di contro, precedenti ed incontestati rapportiprofessionali tra la stessa e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di simulazione di compravendita immobiliareprecedentemente intercorso tra Y.A. e U.B che noncorroboravano affatto, ed anzi smentivano, quanto propugnatodalla Y.A.7 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Ne consegue che deve ritersi esclusa in via definitiva la nullitàNumero di raccolta generale 25533/2025della sentenza di divorzio per difetto di rappreDsaetan ptuabbnliczaazio ne 17/09/2025processuale, secondo il diritto dominicano, a seguito di sentenzaresa sul punto dall’ Autorità giurisdizionale dominicana nel rispettodel contraddittorio e del diritto di difesa e di ciò la Corte di meritocapitolina dovrà tenere conto nello svolgere le valutazioni di suacompetenza per il riconoscimento della sentenza di divorzio resanella Repubblica Dominicana, in considerazione della legge delluogo.3.3.- A fronte di ciò il tema relativo alla ritualità o meno dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio, risultarecessivo e non decisivo.Secondo i noti principi «In tema di riconoscimento di sentenzestraniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della legge 31 maggio1995, n. 218 prevede come requisito, tra l'altro, che l'attointroduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto inconformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svoltoil processo.

A tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, lacorte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi intema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificarese la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo delgiudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero edabbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modotale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tuttiquello al contraddittorio.» (Cass. n. 16978 del 25/07/2006) perchéla produzione nel giudizio sull’ “exequatur” dell'attestato rilasciatodall'autorità straniera, ai sensi degli artt. 54 e 55 del reg.

CE n. 44del 2001, non preclude al giudice di effettuare un'autonomavalutazione degli elementi di prova, al fine di verificare se ilconvenuto contumace abbia ricevuto la notificazione della domandagiudiziale e se tale notificazione sia avvenuta in modo tale daconsentirgli di presentare le proprie difese, in quanto limitare tale8 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025potere, per il fatto che sia stato prodotto il menzionato attestato,Numero di raccolta generale 25533/2025significherebbe impedire la garanzia del contraddittorio e iDl artai sppubebltictaozio ne 17/09/2025del diritto di difesa (Cass. n.19453/2019; Cass. n. 4392/2014).Ebbene, nel caso in esame, ove ravvisata, la ritualepartecipazione al giudizio di divorzio della Y.A. a mezzo delprocuratore legale costituto e il regolare svolgimento del giudizio incontraddittorio (che vide accolte proprio le richieste formulate daldifensore costituito della Y.A. secondo la legge dominicana,alla stregua della successiva sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999, appare incompatibile con la contumaciainconsapevole di quest’ultima e con la lesione del contraddittorio,posto che non risulta che alcuna eccezione in quel giudizio sia statasollevata dal difensore in ordine al luogo della notifica, dove l’attointroduttivo risultò regolarmente accettato.La censura va accolta e l’ordinanza va, quindi, cassata anche inrelazione alla statuizione concernente la notifica dell’attointroduttivo del giudizio di divorzio proposto nella RepubblicaDominicana.Va aggiunto che nella successiva sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999 è stata accertata anche l’esistenza di unarelazione tra Y.A. e l’indirizzo dove venne eseguita la notifica,presso il quale in precedenza era stata eseguita la notifica dell’attointroduttivo del giudizio di simulazione a cui Y.A. avevapartecipato rappresentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.- In conclusione, il ricorso, in adesione alle conclusionirassegnate dalla Procura Generale, va accolto e l’ordinanzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma indiversa composizione che provvederà ad applicare i principiespressi, statuendo anche sulle spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.9 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 25533/2025- Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e riDnavta ipau bbalicllaazio ne 17/09/2025Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e lastatuizione sulle spese;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 10 settembre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51680/2022depositata il 15/03/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025Data pubblicazione 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 12dicembre 2022, Y.A. ha convenuto in giudizio U.B.[.. ed ha chiesto alla Corte di appello di Roma di accertare edichiarare l’insussistenza dei requisiti necessari per ilriconoscimento in Italia della sentenza di divorzio n. 1288-2020-SSEZ-00080, emessa in data 23 gennaio 2020 dal Tribunale diSanto Domingo e annotata a margine dell’estratto di matrimonio indata 22 settembre 2021, e dichiarare detta sentenza non valida, néefficace in Italia in quanto mancante dei requisiti essenziali, ex art.64 legge n. 218/95, revocando la trascrizione e l’annotazione dellamedesima sentenza di divorzio nei registri dello stato civile edadottando i provvedimenti conseguenti. La ricorrente ha denunciatodi avere avuto conoscenza della sentenza di divorzio solo nel marzo2022, a seguito della richiesta di una copia del certificato dimatrimonio all’Ufficiale di Stato civile di Roma e di avere promosso,a seguito di ciò, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], atto di“Richiesta di rifiuto di atti d’ufficio in ragione di falsus procurator” il28 giugno 2022, con il quale aveva convenuto in giudizio l’avvocatoJosé [OSCURATO:PERSONA], suo solo apparente difensore costituito nelgiudizio di divorzio n. 1288-2019-ECON-00291, chiedendoaccertarsi il difetto di rappresentanza del predetto avvocato, e, diconseguenza, l’annullamento di “tutti gli atti processuali derivantidal medesimo, annullando, principalmente, quello della sentenza didivorzio (…) n. 1288-2020-SSEN-00080, in data 23 gennaio 2020”.Y.A. ha, quindi, contestato, ai sensi dell’art. 67 legge n.218/1995, il riconoscimento della sentenza di divorzio n. 1288-2020-SSEN-00080 pronunciata dall’[OSCURATO:PERSONA] della2 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Repubblica Dominicana. Per quanto ancora di interesse, haNumero di raccolta generale 25533/2025denunciato la nullità degli atti processuali per violazione dDeatla dpuibrbiltictaozio ne 17/09/2025di difesa per non avere ella avuto conoscenza del procedimento pernon esserle mai stati notificati i relativi atti e per non avereconferito incarico ad alcuno per la sua rappresentanza e difesa nelgiudizio di divorzio dominicano.U.B. ha resistito con controricorso, chiedendo il rigettodelle avverse domande, deducendo la sussistenza di tutti i requisitidella legge n.218/1995 per il riconoscimento della sentenza didivorzio in questione. Per contrastare la denunciata nullità, U.B hasostenuto che con l’atto n. 65/2019 del 19 febbraio 2019 (all. 15)egli aveva notificato alla Sig.ra Y.A. l’avvio del procedimento didivorzio presso il domicilio indicato dalla stessa nell’atto n.1352/22/2018 (all. 9) di costituzione nel parallelo giudizio disimulazione dell’atto di compravendita del 14 luglio 2012; hariferito che all’udienza del 23 aprile 2019, per la parte resistenteera comparso il difensore, il quale aveva chiesto termine per ildeposito di memorie e documenti, accolto dal Tribunale; che allasuccessiva udienza del 21 maggio 2019, l’avvocato per la parteresistente aveva chiesto: i) l’accoglimento della domanda didivorzio, siccome conforme al diritto e alla legge; ii) assegnarsi unmantenimento di RD$ 40.000,00 in favore della Sig.ra Y.A. finoalla definizione del divorzio; iii) disporsi l’affidamento del figlio allamadre; iv) l’assegnazione di un termine di 5 giorni per memoriaconclusionale e, v) la compensazione delle spese legali; che ilTribunale aveva accolto tutte le richieste formulate nell’interessedella resistente Y.A.Con atto n. 387/2020 del 12 febbraio 2020 (all. 18), lasentenza era stata poi notificata alla Y.A. con le medesimeforme e modalità previste dall’ordinamento della RepubblicaDominicana, sempre al medesimo indirizzo a cui era stato notificatol’atto introduttivo del giudizio di divorzio. Quindi, egli aveva3 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025richiesto il certificato di non proposta impugnazione della sentenzaData pubblicazione 17/09/2025di divorzio n. 128-2020-SSEN-00080 del 23 gennaio 2020,rilasciato il 31 luglio 2024 e ne aveva curato la registrazione pressol’Ufficio dello Stato civile di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza impugnata, haaccolto il ricorso, rammentando che ai sensi dell’art 64 della L n.218/95, condizione per il riconoscimento in Italia della sentenzastraniera è la verifica del rispetto del contraddittorio nelprocedimento nel quale la stessa è stata pronunciata secondo lenorme dell’ordinamento del luogo ove lo stesso si è svolto, ed haaffermato che «ai sensi di quanto disposto dall’art 64 lett. b) e c)della L n. 218/95 il ricorso merita accoglimento in quanto, conriferimento al procedimento di divorzio celebratosi innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'atto introduttivo del giudizio non èstato portato a conoscenza della parte convenuta in conformità aquanto previsto dalla legge del luogo, la signora Y.A. non si ècostituita in giudizio secondo sempre la legge del luogo e ilprocesso si è svolto pertanto con violazione dei diritti essenzialidella difesa.» (fol.7, sent. imp.).In particolare, in merito alla questione relativa allarappresentanza processuale, la Corte territoriale ha rimarcato cheY.A. aveva negato di aver conferito mandato all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la sua rappresentanza nel giudizio di divorziopromosso dal marito innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e cheU.B. non aveva controdedotto, né documentato, l’esistenzadi detto mandato» ed ha, inoltre, ritenuto non decisiva«l’affermazione contenuta nella sentenza (non definitiva) n. 1288-2023-SSEN-00999, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aconclusione della causa promossa dalla Sig.ra Y.A. neiconfronti del predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] (allegata dalresistente con le sue note d’udienza) – per cui “gli avvocati nonnecessitano di presentare il mandato che li legittima, salvo4 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025eccezione”, osservando che questa massima non poteva valere «adData pubblicazione 17/09/2025escludere la facoltà del soggetto falsamente rappresentato, rimastopertanto estraneo a tale procedimento, di agire per rendersiimmune dalle conseguenze della sentenza e per far valere ogniresponsabilità del falso procuratore.» (fol.6, sent. imp.).In riferimento alla carenza notificatoria denunciata in relazioneall’atto introduttivo del giudizio di divorzio dominicano, la Corte diappello ha affermato che era inconferente al caso il richiamooperato agli artt. 111 del [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] 2e 75 del Codigo de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] non era stato specificato dal convenuto quale sarebbe stato,con riferimento al giudizio di divorzio, l’atto precedente contenentel’elezione di domicilio per la sua esecuzione dichiarata dalla sig.raY.A. diversa dal luogo della sua residenza effettiva, nonpotendo rilevare l’elezione di domicilio formulata nel distintogiudizio per la declaratoria della simulazione della compravendita.Ha, quindi, aggiunto che «Ancor meno comprensibile, e certonon condivisibile, quanto inoltre affermato dal Tribunale di SantoDomingo nella richiamata sua sentenza n. 1288-2023-SSEN-00999in ordine alla validità ed efficacia della notifica alla stessa sig.raY.A. dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio a dettorecapito da ella indicato, come già detto, per ricevere gli atti deldiverso procedimento (sembrerebbe trattarsi dell’abitazione dellasorella nella Repubblica Dominicana, ella invece essendo residentein Italia) in quanto “tale atto può esser attaccato solo mediantequerela di falso ove si constati che tale [OSCURATO:PERSONA] abbiafalsificato detta notificazione, o non abbia effettuato la spedizionecome indicato nella comunicazione”. L’argomento è fuorviante inquanto la sig.ra Y.A. non ha inteso contestare (né aveva alcuninteresse a farlo) che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato lanotifica per come dallo stesso indicato (nelle mani di soggettodichiaratosi esser sua sorella), quanto invece che non sussisteva5 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/2025alcun valido legame giuridico della sua persona con tale recapito aiData pubblicazione 17/09/2025fini della regolare instaurazione del contradditorio nel giudizio didivorzio. Tale sua contestazione, come già illustrato, non ha trovatoqui alcuna smentita ed è, anzi, risultata confermata dal tenore delledifese del convenuto.». (fol.6/7, sent. imp.).U.B ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell’ordinanzaimpugnata con un mezzo. Y.A. ha replicato con controricorso ememoria.La Procura Generale ha depositato la requisitoria scritta con cuiha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Il primo ed unico motivo di ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 64 L. 218/1995 in relazione agli artt. 14, 15 della stessalegge, nella parte in cui ha statuito che “l’atto introduttivo delgiudizio non è stato portato a conoscenza della odiernacontroricorrente in conformità a quanto previsto dalla legge delluogo” e che “la signora Y.A. non si sarebbe costituita ingiudizio secondo sempre la legge del luogo”.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel valutare irequisiti stabiliti dalla norma per il riconoscimento della sentenzastraniera, con particolare riguardo ai requisiti di cui alle lettere b),c) ed e) dell’art.64 cit., non avrebbe fatto applicazione del dirittodominicano secondo quanto, invece, previsto dagli articoli 14 e 15della legge n. 218/1995, ma della legge italiana.Egli sostiene, inoltre, che la decisione del Giudice contrastaaltresì con la sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999,divenuta definitiva, che ha rigettato la domanda proposta dallaodierna controricorrente di annullamento degli atti del processo didivorzio e della sentenza n. 1288-2020-SSEN-00080, oggetto delcontestato riconoscimento.3.- Il ricorso è fondato e va accolto.6 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Numero di raccolta generale 25533/20253.1.- Innanzi tutto, va osservato che la sentenza dominicana n.Data pubblicazione 17/09/20251288-2023-SSEN-00999 ha accertato che non vi era prova dellaviolazione delle disposizioni normative lamentate dalla Y.A. inrelazione al pregresso giudizio di divorzio, alla stregua del dirittodominicano.3.2- Ed, invero, la sentenza n. 1288-2023-SSEN-00999,conseguente alla specifica azione proposta da Y.A. perconseguire la declaratoria di nullità della sentenza di divorzio, harespinto la domanda di nullità.Inoltre, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], richiamato il principioper cui “gli avvocati non necessitano di presentare il mandato che lilegittima, salvo eccezione. No.61.[OSCURATO:PERSONA]. 2012, B.J.1214”, non haaffatto escluso, come erroneamente ritenuto dalla Corte capitolina(fol.6, sent. imp.), «la facoltà del soggetto falsamenterappresentato, rimasto pertanto estraneo a tale procedimento, diagire per rendersi immune dalle conseguenze della sentenza e perfar valere ogni responsabilità del falso procuratore», perché, alcontrario, ha preso esattamente in esame la domanda proposta daY.A. (e non la ha dichiarata inammissibile) e ha ritenuto allaluce del principio enunciato e all’esito della valutazione dellerisultanze istruttorie (parr. 20/21 della sent. dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999) che la sua domanda non era suffragata daelementi di prova sufficienti a dimostrarne la fondatezza, perchél’assunto posto a fondamento della domanda della Y.A. perfalsa rappresentanza processuale era rimasto sfornito di prova,mentre erano emersi, di contro, precedenti ed incontestati rapportiprofessionali tra la stessa e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di simulazione di compravendita immobiliareprecedentemente intercorso tra Y.A. e U.B che noncorroboravano affatto, ed anzi smentivano, quanto propugnatodalla Y.A.7 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025Ne consegue che deve ritersi esclusa in via definitiva la nullitàNumero di raccolta generale 25533/2025della sentenza di divorzio per difetto di rappreDsaetan ptuabbnliczaazio ne 17/09/2025processuale, secondo il diritto dominicano, a seguito di sentenzaresa sul punto dall’ Autorità giurisdizionale dominicana nel rispettodel contraddittorio e del diritto di difesa e di ciò la Corte di meritocapitolina dovrà tenere conto nello svolgere le valutazioni di suacompetenza per il riconoscimento della sentenza di divorzio resanella Repubblica Dominicana, in considerazione della legge delluogo.3.3.- A fronte di ciò il tema relativo alla ritualità o meno dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio, risultarecessivo e non decisivo.Secondo i noti principi «In tema di riconoscimento di sentenzestraniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della legge 31 maggio1995, n. 218 prevede come requisito, tra l'altro, che l'attointroduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto inconformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svoltoil processo. A tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, lacorte d'appello non deve applicare pedissequamente i principi intema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificarese la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo delgiudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero edabbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modotale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tuttiquello al contraddittorio.» (Cass. n. 16978 del 25/07/2006) perchéla produzione nel giudizio sull’ “exequatur” dell'attestato rilasciatodall'autorità straniera, ai sensi degli artt. 54 e 55 del reg. CE n. 44del 2001, non preclude al giudice di effettuare un'autonomavalutazione degli elementi di prova, al fine di verificare se ilconvenuto contumace abbia ricevuto la notificazione della domandagiudiziale e se tale notificazione sia avvenuta in modo tale daconsentirgli di presentare le proprie difese, in quanto limitare tale8 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025potere, per il fatto che sia stato prodotto il menzionato attestato,Numero di raccolta generale 25533/2025significherebbe impedire la garanzia del contraddittorio e iDl artai sppubebltictaozio ne 17/09/2025del diritto di difesa (Cass. n.19453/2019; Cass. n. 4392/2014).Ebbene, nel caso in esame, ove ravvisata, la ritualepartecipazione al giudizio di divorzio della Y.A. a mezzo delprocuratore legale costituto e il regolare svolgimento del giudizio incontraddittorio (che vide accolte proprio le richieste formulate daldifensore costituito della Y.A. secondo la legge dominicana,alla stregua della successiva sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999, appare incompatibile con la contumaciainconsapevole di quest’ultima e con la lesione del contraddittorio,posto che non risulta che alcuna eccezione in quel giudizio sia statasollevata dal difensore in ordine al luogo della notifica, dove l’attointroduttivo risultò regolarmente accettato.La censura va accolta e l’ordinanza va, quindi, cassata anche inrelazione alla statuizione concernente la notifica dell’attointroduttivo del giudizio di divorzio proposto nella RepubblicaDominicana.Va aggiunto che nella successiva sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999 è stata accertata anche l’esistenza di unarelazione tra Y.A. e l’indirizzo dove venne eseguita la notifica,presso il quale in precedenza era stata eseguita la notifica dell’attointroduttivo del giudizio di simulazione a cui Y.A. avevapartecipato rappresentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.- In conclusione, il ricorso, in adesione alle conclusionirassegnate dalla Procura Generale, va accolto e l’ordinanzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma indiversa composizione che provvederà ad applicare i principiespressi, statuendo anche sulle spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.9 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 18374/2024Numero sezionale 2926/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 25533/2025- Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e riDnavta ipau bbalicllaazio ne 17/09/2025Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e lastatuizione sulle spese;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 10 settembre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti10 di 10
Sentenza Cassazione n. 25533/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris