CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 38137/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 19/11/2019 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello; udito il difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto, deducendo vizio di motivazione, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di favoreggiamento personale. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso deve essere convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio P.Q.M. Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.