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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 31585/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 7357/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione de lla sentenza del Tribunale di Roma n. 7357 del 2 021 , che, in accoglimento del suo appello, aveva dichiarato l’estinzione del credito sotteso alla cartella di pagamento per intervenuta prescrizione e quindi compensa to le spese di entrambi i gradi di giudizio, “ ten uto conto della mancanza di un orientamento consolidato sulla possibilità di ottenere in via principale e non di eccezione una pronuncia di accertamento della prescrizione con riferimento ai crediti di natura non previdenziale”; con unico motivo di ricorso,il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 1 00 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata per av ere compensato le spese di lite a fronte della totale soccombenza dei convenuti, erroneamente rilevando l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di accertamento della prescrizione relativamente a crediti non previdenziali; il motivo è manifestamente fondato, tenuto conto che la nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione della statuizione impugnata appare del tutto incongrua, avendo il Tribunale, da un lato , accolto l’appello richiamando l’o rientamento espresso dallapronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 19704 del 2015 e da numerose altre successive, e, dall’altro, al momento di regolare le spese di lite, dato atto dell’assenza sulla questione decisa di un orientamento giurisprudenzi ale consolidato .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 7357/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione de lla sentenza del Tribunale di Roma n. 7357 del 2 021 , che, in accoglimento del suo appello, aveva dichiarato l’estinzione del credito sotteso alla cartella di pagamento per intervenuta prescrizione e quindi compensa to le spese di entrambi i gradi di giudizio, “ ten uto conto della mancanza di un orientamento consolidato sulla possibilità di ottenere in via principale e non di eccezione una pronuncia di accertamento della prescrizione con riferimento ai crediti di natura non previdenziale”; con unico motivo di ricorso,il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 1 00 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata per av ere compensato le spese di lite a fronte della totale soccombenza dei convenuti, erroneamente rilevando l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di accertamento della prescrizione relativamente a crediti non previdenziali; il motivo è manifestamente fondato, tenuto conto che la nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione della statuizione impugnata appare del tutto incongrua, avendo il Tribunale, da un lato , accolto l’appello richiamando l’o rientamento espresso dallapronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 19704 del 2015 e da numerose altre successive, e, dall’altro, al momento di regolare le spese di lite, dato atto dell’assenza sulla questione decisa di un orientamento giurisprudenzi ale consolidato . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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