CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.etta,Lsa~e-C37Trasturri-del-P'C Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Roma in data 8 novembre 2007, irrevocabile il 30 novembre 2007, e con sentenza dello stesso Tribunale in data 3 luglio 2015, irrevocabile il 30 luglio 2015. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione la Nasso, tramite i propri difensori, deducendo nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa per non avere il Giudice dell'esecuzione preso in considerazione le note di trattazione scritta inviate il 20 aprile 2021 tramite PEC dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva il rinvio per legittimo impedimento della Nasso, per non essere risultate in atti nomine ulteriori rispetto a quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che, essendo l'imputata detenuta, il difensore sarebbe stato impossibilitato a depositare in cancelleria atto di nomina sottoscritto dalla stessa, dovendo provvedervi direttamente quest'ultima presso l'ufficio matricola del carcere. Tale ufficio nel caso in esame provvedeva a comunicare al difensore l'avvenuto invio della nomina presso la cancelleria del Tribunale di Roma (in calce alla PEC inviata dal medesimo, successivamente all'ordinanza impugnata, in cui veniva chiesto al suddetto ufficio se avesse inviato la nomina fiduciaria; come da allegazione al ricorso). Pertanto, la mancata presenza in atti della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dovuta ad un errore della cancelleria, integra, secondo la difesa, una causa di nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si riverbera sull'ordinanza impugnata per lesione del diritto dell'imputata ad avere un difensore di sua scelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. È vero che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. dall'imputato o dall'indagato detenuto ha efficacia immediata indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente (come rilevato da Sez. 1, n. 40495 del 4/10/2007, Silvestro ed altro, Rv. 237864); nel caso in esame, tuttavia, a fronte dello specifico rilievo di cui all'ordinanza impugnata sulla mancanza in atti della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e sulla presenza in atti della sola nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 febbraio 2021 (risultando dagli atti la suddetta, altresì, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con detto difensore), viene prodotta in allegato al ricorso una PEC inviata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla dott. [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio matricola della Casa circondariale di Rebibbia, nella quale il suddetto chiede riscontro della sua nomina fiduciaria e dell'invio della medesima all'autorità giudiziaria competente. Si legge in detta PEC: "Gentile dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla posizione della detenuta in oggetto per cui è intervenuta nomina fiduciaria su tutti i procedimenti in cui è coinvolta come imputata e persona offesa a far data almeno dal 14 aprile 2021, le richiede riscontro formale di quando la stessa è stata inviata dalla matricola di Rebibbia non essendo mai stata notificata allo scrivente difensore ed in particolare mi riferisco all'incidente di esecuzione n.11/21 e n. Siep 4530/2021 per cui si è tenuto udienza in data 20 aprile 2021.". E in calce alla stessa è annotato "Si comunichi che la nomina è stata inviata all'AG. Il legale può prenderne visione in Tribunale, 27/4/12" ed è apposta come sottoscrizione una sigla priva di timbro. Non potendo evincersi da detta documentazione che la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] riguardasse il presente procedimento esecutivo e soprattutto fosse antecedente all'udienza tenuta (invero, il riferimento alla data del 14 aprile 2021 sembra avere riguardo alla nomina fiduciaria su tutti i procedimenti in cui la Nasso è coinvolta come imputata e persona offesa), le doglianze difensive palesano la loro genericità e manifesta infondatezza. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec