CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 17870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24980/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MESSINA n. 810/2017 depositata il 20/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo sub motivo del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, fondato su nove motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, di rigetto della impugnazione avverso la decisione di primo grado, intervenuta nella causa di divisione che il ricorrente aveva iniziato relativamente a un fabbricato in comunione con la sorella [OSCURATO:PERSONA]. La convenuta, costituendosi, chiese in riconvenzionale che la divisione fosse estesa ai beni derivanti dalla eredità della madre [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], inclusi i beni che la genitrice aveva ereditato dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], che l’aveva nominata con testamento sua erede universale. Secondo la convenuta, fra i beni che la madre aveva ereditato dalla sorella dovevano comprendersi nella divisione anche beni che [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato in legato all’attuale ricorrente (trattandosi di disposizione nulla) , mentre dovevano escludersi i beni legati agli altri nipoti. Nel seguito del giudizio, con sentenza non definitiva, illegato, fatto da Matilde all’attuale ricorrente, fu in effetti dichiarato nullo e fu dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda originaria dell’attore. La sentenza non definitiva fu confermata in appello, con decisione che haa sua volta superato il vaglio della Corte di cassazione. Per quanto rileva, la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la ripartizione dei beni operata dal Tribunale, il quale aveva compreso nelle attribuzioni in favore della convenuta la quota di 1/3 dell’immobile di via Nina da Messina 2 , in catasto al foglio 2017, particella 104, sub 6. Ha ritenuto la corte territoriale che le censure sull’integrità del contraddittorio, mosse dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] relativamente a questo bene, fossero inammissibili in quanto proposte solo con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi in appello. La stessa sorte hanno avuto le censure, mosso dall’attuale ricorrente sotto vari profili, sulla composizione della massa e sulle conclusioni della consulenza tecnica. La Corte d’appello ha rigettato le censure sulla ripartizione diuna indennità di esproprio e sul computo del bene oggetto del legato dichiarato nullo. La corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice, il quale aveva considerato il valore della cosa, disattendendo la pretesa del legatario di considerare il prezzo di vendita. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A. I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. con riferimento all’'art. 360 comma 1, n. 4 e n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perché proposta solo nella comparsa conclusionale di primo grado , l’eccezione relativa all’immobile sito al primo piano di via Nina da Messina 2, che non era di proprietà dei soli condividenti, ma apparteneva anche a un terzo; inoltre per avere ritenuto parimenti inammissibile le obiezioni fondate sulla mancata produzione dei certificati riguardanti le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore alla domanda di divisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4; art. 29 L. 52 del 1985 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. La decisione è censurata sotto il profilo dell’omissione di pronuncia sugli aspetti oggetto del primo motivo; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 789 c.p.c. e 720 e ss. c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la deduzione con la quale l’appellante aveva addebitato al tribunale di avere erroneamente considerato indivisibile l’appartamento di via Nina d Messina; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciandosi l’error e commesso dalla Corte d’appello per non avere compreso nella divisione alcun beni contemplati nel testamento della madre. Si censura poi l’interpretazione della scheda da parte della Corte d’appello, che avrebbe dovuto applicare l’art. 733 c.c., riconoscendo quindi la natura non reale delle disposizioni testamentarie; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 535, 1147 c.c. con riferimento agli artt. 721 e 725 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., denunciandosi l’errore commesso dalla Corte d’appello nella stima dei beni oggetto del legato testamentario in favore dell’attuale ricorrente, dichiarato nullo; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 721 e ss. c.c., 789 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., denunciandosi l’errore commesso dalla Corte d’appello nella ripartizione di un’indennità di espropriazione, attribuita; 7) violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili le obiezioni riguardanti l’inclusione nell’asse, da parte del primo giudice, di beni espropriati e per avere attribuito l’indennità a entrambi i fratelli, nonostante la Corte d’appello l’avesse assegnata al solo ricorrente; 8) violazione e falsa applicazione di legge degli artt. artt. 345 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili la pluralità delle censure mosse dall’attuale ricorrente verso la consulenza tecnica; 9) violazione e falsa applicazione deli artt. 91 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.; 132 c.p.c.,111 Cost. in relazione all'art. 360 c. 1, n.4 c.p.c.: il ricorrente si duole del rigetto del motivo d’appello, con il quale aveva censurato la liquidazione delle spese di lite da parte del primo giudice. B. Il primo motivo, nella parte in cui si denuncia la violazione dell’integrità del contraddittorio,è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento di tutte le altre censure. La questione si pone per l’immobile in via Nina da Messina 2, in catasto al foglio 217, particella 104, sub 6. Con riferimento a questo immobile si può dare per acquisito che esso era originariamente in comproprietà, unitamente a diversa unità immobiliare inclusa nel medesimo stabile (in catasto, alla particella 104, sub 3), delle sorelle Emma, Matilde, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] in ragione di un quarto ciascuno. Fra le sorelle è poi intervenuto, con scrittura privata priva di data, un atto di divisione, operata tramite attribuzione a Giovanna dell’unità indentificata dalla particella 104, sub 6 e tramite attribuzione indivisa della diversa unità immobil iare, identificata dalla particella 104, sub 3, alle tre sorelle Emma, Matilde e Teresa. Tale unità immobiliare è stata attribuita, con statuizione del primo giudice confermata in appello dalla sentenza impugnata, per la quota di 1/3 alla convenuta. L’attribuzione nella suddetta misura suppone una duplice vicenda traslativa pregressa in favore della convenuta, subentrata nella titolarità della quota originariamente già spettante alla madre e nella quota già spettante alla zia Emma. In base a questa ricostruzione sarebbe rimasta comune alle parti in causa la sola quota dell’immobile già spettante a Matilde e infine pervenuta a Teresa (madre delle parti in causa) in forza di testamento della stessa Matilde . Ma tale attribuzione nella misura di un terzo suppone soprattutto l’efficacia della divisione fatta per scrittura privatafra le quattro sorelle. Si può convenire che fra il contratto concluso per scrittura privata, anche se relativo a beni immobil i , sia efficace fra le parti, a prescindere dalla trascrizione. Tale implicazione, però, supponeva la presenza in causa di tutte le parti che l’avevano sottoscritta o dei loro eredi, mentre non ha partecipato al presente giudizio l’erede di Giovanna, nonostante questa fosse rimasta formale comproprietaria dell’immobile in base alle risultanze dei [OSCURATO:PERSONA]. La stessa Giovanna, pertanto, riveste la qualità di litisconsorte necessaria nel giudizio di divisione , ai sensi degli art. 102 e 784 c.p.c. (Cass. n. 1847/1969). Si può convenire ancora che siffatta partecipazione della formale comproprietaria non sarebbe stata necessaria se la divisione fosse stata circoscritta nei limiti della quota indivisa di tre quarti dell’immobile, appartenente alle parti in causa a prescindere dalla divisione fatta per scrittura privata. È stato chiarito che «i beni di una comunione possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, con la conseguenza che, in sede di divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti laquota indivisa di un bene. Ne consegue che non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio qualora non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene» (Cass. n. 27377/2021). Il principio, però, non è applicabile nel caso di specie, perché è stata compresa nella divisione anche la quota di Giovanna. È stato anticipato che l’attribuzione alla convenuta, della quota di 1/3 dell’immobile, (pag. 5 della sentenza impugnata, terzo capoverso), si spiega in considerazione delle vicende traslative intercorse fra alcune delle proprietarie originarie e la convenuta, fermo restando che tale attribuzione implica la divisione dell’intera unità immobiliare, compresa la quota formalmente di proprietà di Giovanna. D’altronde, la stessa convenuta, nella memoria di replica depositata dalla dinanzi al Tribunale (riportata a pag. 10 del ricorso), aveva chiesto l’assegnazione della quota di un quartodell’immobile, e cioè in base al rilievo che «la residua quota di ¼ compete agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Alcontres». È chiaro che la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la questione oggetto del motivo in esame fosse inammissibile p erché nuova, si è discostata dalla regola , del tutto pacifica, che «il difetto di integrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato (Cass. n. 4765/2001; n. 5287/2023). I In conclusione, risultando integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo. Si impone, pertanto, in questa sede di giudizio di cassazione, il rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 4665/2021; n. 23315/2020). Il giudice di rinvio, da identificarsi nel Tribunale di Messina in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina in diversa composizione quale giudice di primo grado, anche per la liquidazione delle spese di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d