CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 35295/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 31268 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, STRIANESE soc. coop. a resp. lim. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 362/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma la "Venere" s.r.l. e la "Strianese" soc. coop. a resp. lim. si dolevano per l'irragionevole durata dei giudizi, del pari ex lege n. 89/2001, intrapresi dinanzi alla medesima Corte con distinti ricorsi depositati il 7.9.2012 e definiti con decreto depositato il 10.9.2018. Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo. 2. Con decreto del 22.10.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a ciascuna ricorrente della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali; ingiungeva altresì al Ministero il pagamento al difensore anticipatario delle ricorrenti della somma di euro 350,00 per compensi e di euro 27,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. 3. La "Venere" s.r.l. e la "Strianese" soc. coop. a resp. lim. proponevano opposizione. Deducevano che i compensi della fase monitoria erano stati liquidati in violazione dei parametri tariffari. Resisteva il Ministero della Giustizia. 4. Con decreto n. 362/2020 la Corte di Roma rigettava l'opposizione. 5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso la "Venere" s.r.l. e la "Strianese" soc. coop. a resp. lim.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con l'unico motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., degli artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, dell'art. 24 legge n. 794/1942, dell'art. 3, 2° co., dec. leg. n. 223/2006, dell'art. 4 d.m. n. 55/2014. Deducono che ha errato la corte d'appello a disconoscere natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege "Pinto" e su tale scorta a reputare inapplicabile la tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014. 8. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che le ricorrenti non hanno provveduto al deposito di memoria. Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere. 9. Invero alla fase monitoria innanzi al consigliere designato si applica la tabella 8 allegata al d.m. n. 55/2014 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512, secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata de/processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione). Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), l'importo liquidato (euro 350,00) nella specie dal consigliere designato in ogni caso non è inferiore al "minimo" (minimo pari ad euro 225,00). Ovviamente, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289). 10. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in punto di spese va pertanto assunta. 11. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]