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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 07347/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 02/09/2022 il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa il 29/07/2022, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli arti:. 110, 629, comma secondo n.2 cod. pen. 2.

Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore di fiducia dell'indagato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie consumata, non dandosi atto nel verbale di sequestro della somma consegnata t/Q dalla persona offesa, _nonché circa la mancata trasmissione delle videoriprese "fatte dai Carabinieri nelle fasi antecedenti e successive all'arresto".

3. I motivi di ricorso sono generici e determinano l'inammissibilità del ricorso.

I gravi indizi di colpevolezza sono indicati nelle dichiarazioni della persona offesa, confermate dagli esiti della perquisizione informatica sui telefoni sequestrati al ricorrente, circostanze con le quali quest'ultimo non si confronta, lasciando intendere di ritenere indispensabile l'acquisizione di ulteriori elementi d'indagine (estrapolazioni di immagini di sistemi di videosorveglianza) che, allo stato, non interferiscono con il quadro indiziario e che semmai potranno costituire oggetto di approfondimento nelle fasi successive del procedimento.

Anche la qualificazione del reato risulta corretta, escludendosi la fattispecie tentata, posto che il Pappalardo è stato arrestato dopo essersi impossessato delle banconote, così come risulta dal relativo verbale di arresto, nell'irrilevanza della mancata menzione delle banconote nel provvedimento di sequestro.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura di euro 3.000,00 PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/09/2022 il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa il 29/07/2022, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli arti:. 110, 629, comma secondo n.2 cod. pen. 2. Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore di fiducia dell'indagato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie consumata, non dandosi atto nel verbale di sequestro della somma consegnata t/Q dalla persona offesa, _nonché circa la mancata trasmissione delle videoriprese "fatte dai Carabinieri nelle fasi antecedenti e successive all'arresto". 3. I motivi di ricorso sono generici e determinano l'inammissibilità del ricorso. I gravi indizi di colpevolezza sono indicati nelle dichiarazioni della persona offesa, confermate dagli esiti della perquisizione informatica sui telefoni sequestrati al ricorrente, circostanze con le quali quest'ultimo non si confronta, lasciando intendere di ritenere indispensabile l'acquisizione di ulteriori elementi d'indagine (estrapolazioni di immagini di sistemi di videosorveglianza) che, allo stato, non interferiscono con il quadro indiziario e che semmai potranno costituire oggetto di approfondimento nelle fasi successive del procedimento. Anche la qualificazione del reato risulta corretta, escludendosi la fattispecie tentata, posto che il Pappalardo è stato arrestato dopo essersi impossessato delle banconote, così come risulta dal relativo verbale di arresto, nell'irrilevanza della mancata menzione delle banconote nel provvedimento di sequestro. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura di euro 3.000,00 PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2023 Il Consigliere
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