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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 29897/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 17 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato permesso premio concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 8 settembre 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza.

Il provvedimento di concessione del permesso aveva posto come condizione l'accompagnamento da parte di un volontario, condizione che non si era realizzata per l'assenza di disponibilità.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione di legge, essendo stato revocato un provvedimento legittimo e valido.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto non si è tenuto conto che la funzione del volontario, di mero accompagnamento, poteva essere svolta dalla madre del detenuto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. Il primo motivo è infondato.

I provvedimenti in materia di sorveglianza sono adottati allo stato degli atti e quindi sono suscettibili di revoca ove intervengano mutamenti dello stato di fatto che incidano sui requisiti del provvedimento stesso.

Nel caso in esame un provvedimento di concessione del permesso premio era stato adottato sul presupposto della disponibilità di un volontario ad accompagnare il detenuto in permesso, disponibilità che poi è risultata essere mancante, così risultando modificati i presupposti di fatto del permesso.

2. Il secondo motivo è infondato.

Viene censurata la motivazione della decisione di revoca sul rilievo che alla mancanza di un volontario disponibile si sarebbe potuto sopperire con soluzioni alternative, una delle quali, relativa alla disponibilità della madre, era stata prospettata al Tribunale di sorveglianza.L'ordinanza impugnata ha motivato la revoca sul rilievo del mutamento delle condizioni di fatto che avevano giustificato il provvedimento favorevole, ed ha anche motivato la ritenuta non adeguatezza della madre del detenuto a svolgere la funzione di controllo, che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto essere necessaria per la concedibilità del beneficio.

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 17 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato permesso premio concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 8 settembre 2022 dello stesso Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento di concessione del permesso aveva posto come condizione l'accompagnamento da parte di un volontario, condizione che non si era realizzata per l'assenza di disponibilità. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione di legge, essendo stato revocato un provvedimento legittimo e valido. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto non si è tenuto conto che la funzione del volontario, di mero accompagnamento, poteva essere svolta dalla madre del detenuto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Il primo motivo è infondato. I provvedimenti in materia di sorveglianza sono adottati allo stato degli atti e quindi sono suscettibili di revoca ove intervengano mutamenti dello stato di fatto che incidano sui requisiti del provvedimento stesso. Nel caso in esame un provvedimento di concessione del permesso premio era stato adottato sul presupposto della disponibilità di un volontario ad accompagnare il detenuto in permesso, disponibilità che poi è risultata essere mancante, così risultando modificati i presupposti di fatto del permesso. 2. Il secondo motivo è infondato. Viene censurata la motivazione della decisione di revoca sul rilievo che alla mancanza di un volontario disponibile si sarebbe potuto sopperire con soluzioni alternative, una delle quali, relativa alla disponibilità della madre, era stata prospettata al Tribunale di sorveglianza.L'ordinanza impugnata ha motivato la revoca sul rilievo del mutamento delle condizioni di fatto che avevano giustificato il provvedimento favorevole, ed ha anche motivato la ritenuta non adeguatezza della madre del detenuto a svolgere la funzione di controllo, che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto essere necessaria per la concedibilità del beneficio. 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il
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