CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8493/2025 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza n. 975/6/2024 depositata il 04/11/2024 dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Nell’anno di imposta 2013 [OSCURATO:PERSONA] è statoamministratore e socio con partecipazione al 50 per cento del capitaleNumero registro generale 8493/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 7789/2026Data pubblicazione 31/03/2026sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., esercente l’attività dicommercio all’ingrosso di legname e semilavorati in legno.A seguito di alcuni controlli effettuati dalla Guardia di Finanza,è emersa una documentazione attinente ai rimborsi chilometricilacunosa e generica, per cui l’Ufficio emetteva un avviso diaccertamento, impugnato dal contribuente dinanzi alla CommissioneProvinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il ricorso, con sentenzaconfermata in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna.Contro la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo, al quale l’Agenzia delleEntrate resiste con controricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione delricorrente.Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 19 marzo2026, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917,(TUIR) e dell’art. 2697 c.c. da parte del giudice d’appello, che haritenuto indimostrati i rimborsi per indennità chilometriche per cui ècausa sulla base di una regola probatoria inesistente e non ha inveceapplicato la regola che avrebbe condotto a ritenerne sussistente laprova (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).Ad avviso della parte ricorrente, i giudici di secondo grado hannoerrato nell’affermare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare irimborsi chilometrici con un’indicazione analitica delle trasferte, delletratte e dei chilometri, poiché tali indicazioni non sono richieste dall’art.51, comma 5, TUIR.Numero registro generale 8493/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 7789/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Il motivo è inammissibile.La controversia trae origine da una verifica della G.d.F., dalla qualeera emerso che l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur avendostabilito il compenso annuale per l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] (cheera anche socio) in complessivi € 68.400,00, nel corso del 2013 avevapagato un totale di € 90.095,95, di cui € 21.695,95 a titolo di indennitàchilometrica.I verificatori, nel p.v.c. del 23.10.2017, constatata la lacunosità ela genericità della documentazione relativa ai rimborsi chilometrici,avevano ritenuto che gli importi percepiti a tale titolo dal [OSCURATO:PERSONA] eranoindeducibili, in quanto privi dei requisiti di cui all’art.109 TUIR.Secondo gli accertatori, i versamenti dovevano essere sottoposti atassazione, in quanto in realtà costituivano un compensodell’amministratore, come peraltro emergeva dalla corrispondenzainformatica intercorsa tra la società ed il proprio consulente del lavoro.L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva definito con adesione lecontestazioni di cui al p.v.c.Il giudice di appello, concordando con la valutazione dei giudici diprimo grado, ha ritenuto del tutto carente la documentazione prodottadalla parte ai fini dell’imputazione a titolo di rimborso delle spese ditrasferta delle somme percepite, affermando che, in mancanza diidonea prova dell’effettività ed inerenza delle trasferte, gli importifossero tassabili ai fini Irpef quali compenso per l’attività diamministratore della società.In particolare, la sentenza di appello, con statuizione che nonrisulta specificamente impugnata, ha rilevato che la tesi dell’ufficiotrovava “rafforzamento” nel fatto che l’[OSCURATO:PERSONA].p.a., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio ed amministratore, aveva definito conadesione le contestazioni di cui al p.v.c. del 23.10.2017, prendendoNumero registro generale 8493/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 7789/2026Data pubblicazione 31/03/2026all’amministratore, perché costi privi dei requisiti di cui all’art.109T.u.i.r.Secondo il giudice di appello, la società datrice di lavoro non avevafornito all’Ufficio la documentazione, che aveva l’obbligo di custodire aifini dell’applicazione del regime di non imponibilità; infatti, il datore dilavoro avrebbe dovuto dimostrare, tramite nota spese edocumentazione interna, che la trasferta era reale, inerente all’attivitàdi impresa ed autorizzata, e che il calcolo secondo le tabelle Aci erarelativo al percorso rilevante a fini lavorativi.Pertanto, la C.g.t. di secondo grado ha ritenuto che l’Ufficio, sullabase delle indicazioni generiche contenute nelle note spese prodottedal contribuente, non fosse posto in condizione di verificare se letrasferte fossero effettive ed inerenti all’esercizio dell’impresa di cuiBellani era amministratore, e, richiamato il principio dionnicomprensitività della retribuzione previsto dall’art. 51, comma 1,del T.U.I.R., dopo un’indagine di tutti gli elementi fattuali al suo esame,concludeva per la natura reddituale delle suddette somme.Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, lavalutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede dilegittimità (ex multis, Cass. 29404/2017).Nel caso di specie, come rilevato nella proposta di definizione, ilricorrente tenta di introdurre nel giudizio un riesame nel merito dellaquestione, richiedendo una nuova valutazione delle note spese mensili,su cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha espresso unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non perillogicità della motivazione, non rinvenibile nel caso di specie.Numero registro generale 8493/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 7789/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoaltresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformitàdella decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 2.600,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro1.300,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 500,00 a favore dellaCassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti