CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, afferente la violazione della legge penale in relazione all'art. 63 cod. pen., è inedito in quanto non previamente oggetto di contestazione con atto di appello e, in ogni caso, è manifestamente infondato, considerato il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. a mente del quale se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla (nella specie il giudice ha applicato la pena prevista per il reato di furto pluriaggravato, operando poi un ulteriore aumento, facoltativo, e nei limiti di un terzo, per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale); Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 su 62-bis cod. pen. e pag. 5 su recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec