CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 13232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ill ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], insiste nella conferma delle statuizioni civili anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, emessa in data 06/12/2018, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 494 cod. pen. e 167, comma 1, d. Igs. 196/2003, in Pescara ed altrove fino al 07/11/2013. 2. In data 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli arit. 494 cod. pen., 167, comma 1, d. Igs. 196/2003, 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di considerare la carenza di indagini circa il computer ed il router intestato a [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e non a quest'ultimo, nonché la possibilità che detti strumenti informatici fossero accessibili a chiunque, come emerso dalla deposizione della teste di P.G., [OSCURATO:PERSONA], con conseguente insussistenza di un compendio indiziario connotato da requisiti di gravità, precisione e concordanza, non essendo stato neanche dimostrato come il fe9 ricorrente si fosse procurato il numero di utenza telefonica della persona offesa, né come avesse creato falsi account; essendo del tutto indimostrata anche la circostanza che il padre del ricorrente - intestatario dell'utenza telefonica - non conoscesse le persone offese; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 494 cod. pen., 167, comma 1, d. Igs. 196/2003, 125, comma 3, 192, comrni 1 e 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., quanto all'omessa motivazione, da parte della Corte di merito, dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 494 cod. pen., 167, comma 1, d. Igs. 196/2003, 129, comma 1, cod. proc. peri., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., quanto all'omessa valutazione della prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente; la deduzione difensiva appare fondata, atteso che il termine di prescrizione massimo - calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., pari ad anni sette mesi sei per entrambi i reati di cui all'imputazione, cui vanno aggiunti giorni ventuno di sospensione - risulta decorso alla data del 28/05/2021, alla luce della contestazione formulata, in base alla quale la condotta risulta cessata alla data del 07/11/2013. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione, maturata„ peraltro, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tuttavia, alla luce dei principi di cui alle Sezioni Unite - n. 26217 del 13/07/2020 Tettamanti, Rv. 244273, 244274, 244275 - va disposto il rinvio della sentenza impugnata agli effetti civili, risultando fondata la doglianza concernente il vizio di motivazione. La vicenda processuale - per quanto è dato evincere dalla scarna motivazione sia della sentenza di primo grado che della sentenza impugnata - concerne l'indebito utilizzo dei dati personali delle persone offese -- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da parte del Ciampaglia, collega delle predette, il quale, attraverso l'utenza telefonica intestata al padre, aveva utilizzato i dati personali delle due donne - in particolare le generalità ed i numeri di telefono - in alcune chat, i cui interlocutori avevano, poi, contattato le ignare persone offese. Verificata l'esistenza del nickname riferibile a ciascuna delle predette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazioni in chat, gli accertamenti erano risaliti all'individuazione dell'utenza telefonica collegata all'indirizzo IP utilizzato, intestata, come detto, al padre del ricorrente. La sentenza di primo grado ha dato atto che tale utenza era in uso all'intero nucleo familiare dell'intestatario, affermando che il ricorrente, tuttavia, quale collega delle persone offese, fosse l'unica persona in condizione di accedere ai numeri di telefono delle stesse ed aggiungendo che, quanto al reato di cui all'art. 167 d. Igs. 196/2003, "la configurabilità del dolo è in re ipsa", giungendo alle medesime conclusioni anche in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. A fronte di specifici motivo di gravame, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza di un grave quadro indiziario, affermando che non risulta che il padre dell'imputato conoscesse le persone offese e aggiungendo, quanto all'elemento soggettivo dei reati ascritti al ricorrente, che "non si riesce a concepire come l'azione in esame possa essere stata concepita a livello meramente colposo, consistendo nel fatto che il reo avrebbe divulgato i dati sensibili delle persone offese, sostituendosi alle stesse nelle loro identità, e con ciò concretando sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo i reati di cui agli art. 494 cod. pen. e 167 d. Igs. 196/03." Tanto premesso, va osservato come, effettivamente, non sia stato in alcun modo approfondito il profilo relativo alla composizione del nucleo familiare del ricorrente, pur accennato dal primo giudice, al fine di escludere che altri componenti del nucleo potessero conoscere le due persone offese, non avendo, la sentenza impugnata, su tale aspetto, fornito alcuna motivazione, neanche in riferimento ad eventuali accertamenti in tal senso svolti. Il profilo, tuttavia, rispetto al quale la motivazione dei giudici di merito appare inequivocabilmente frutto di un palese disorientamento argomentativo attiene alla individuazione dell'elemento psicologico dei reati in esame. Entrambe le fattispecie coinvolte nell'imputazione, infatti, sono punte a titolo di dolo specifico, come risulta dalla testuale formulazione delle rispettive norme incriminatrici e confermato dall'orientamento ermeneutico di questa Corte (Sez. 5, n. 41012 del 26/05/2014, Cimadomo, Rv. 260493, in riferimento all'art.494 cod. pen.; Sez. 3, n. 3683 del 11/12/2013, dep. 28/01;2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258492, in riferimento all'art. 167 d. Igs. 196/2003), essendo altrettanto pacifico che le due fattispecie possano conc:orrere, pur a fronte di omogeneità della condotta, stante la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, in quanto la sostituzione di persona tutela la fede pubblica, mentre il trattamento illecito di dati personali tutela la riservatezza, che ha riguardo all'aspetto interiore 0,97 dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da indiscrezioni e attenzioni indebite (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280758). In tal senso, quindi, sarebbe stato auspicabile quanto meno che i giudici di merito affrontassero la tematica avendo presente la declinazione dell'elemento soggettivo di entrambe le fattispecie, laddove, al contrario, il primo giudice ha evocato il dolo in re ipsa e la sentenza impugnata ha eluso del tutto la problematica, scivolando verso il concetto di colpa. Per quanto riguarda tale aspetto, va ricordato che, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha univocamente e inequivocabilmente affermato come, alla luce dell'art. 43 cod. pen. - che richiede la volontarietà dell'azione e dell'evento - sia esclusa ogni possibilità di ritenere la sussistenza del dolo a prescindere da una specifica dimostrazione dell'elemento soggettivo, non potendosi, cioè, affermare che l'elemento soggettivo sia rivelato semplicemente dal fatto materiale commesso. Tale elaborazione - che può essere ritenuta espressione di un orientamento univoco - è stata operata in riferimento a specifiche fattispecie di reato, tra cui, essenzialmente, i reati contro la fede pubblica, ma non solo (Sez. 1, n, 27230 del 11/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279785, in tema di reati contro la fede pubblica, con giurisprudenza ivi citata; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altro, Rv. 268673, in tema di bancarotta impropria da reato societario; Sez. 1, n. 10024 del 30/01/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221494, in tema di reato omissivo; Sez. 2, n. 1222 del 02/10/1961, Bettini, Rv. 098662, in tema di reati contro l'onore), accomunate, tuttavia, dal fatto di essere contraddistinte dall'elemento soggettivo nella forma del dolo generico. Nel caso in esame, invece, in cui entrambe le fattispecie sono punite a titolo di dolo specifico, appare del tutto incongrua la motivazione della Corte di merito - e, ancor prima, quella del primo giudice, assolutamente apodittica, oltre che giuridicamente errata - in quanto la rilevanza della colpa in tanto può emergere in quanto non si riesca a dimostrare la consapevolezza della condotta; nel caso in esame, al contrario, proprio la presenza del dolo specifico rende indispensabile un'indagine sulla sussistenza del detto elemento soggettivo, attraverso un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente. Le lacune motivazionali individuate sicuramente integrano il denunciato vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che va data continuità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598). Ne consegue, pertanto, l'annullamento delle sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., cui va rimessa, all'esito, anche la liquidazione delle spese tra le parti in riferimento alla presente fase processuale. Per completezza, va aggiunto come il caso in esame esuli del tutto dal contesto ermeneutico relativo all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. perì., che di recente è stato oggetto di difformi soluzioni interpretative, confluite nella rimessione alla Sezioni Unite con ordinanza n. 8149 del 07/02/2023. L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 - secondo cui, quando la sentenza è impugnata per i soli effetti civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile - non rileva nel caso in esame, in cui la sentenza risulta impugnata agli effetti penali e la considerazione autonoma degli effetti civili discende dalla declaratoria cli prescrizione del reato. Nel caso di specie, quindi, risulta applicabile, senza alcun dubbio, la disposizione di cui all'art. 622 cod. proc. pen., tuttora vigente, dovendosi, come detto - per le ragioni ampiamente e condivisibilmente esposte nella motivazione della sentenza della Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, citata -, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla, altresì, la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ri