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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29968/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 24/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 18/10/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B), commessi nella veste di amministratore unico della società CSA [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dichiarata fallita il 21/03/2013, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore della società CSA S.r.I., dichiarata fallita il 17/01/2013, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'entità della distrazione 01^- accertata, della integrale restituzione e del comportamento processuale, valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

1.1. Con sentenza in data 3/11/2021, la Corte di cassazione annullò la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno prevista dall'art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disponendo il rinvio per nuovo esame sul punto.

1.2. Con sentenza in data 24/05/2022, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, ha riconosciuto la predetta circostanza attenuante con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e ha confermato la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69 cod. pen. e 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle predette circostanze attenuanti.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.. b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza emessa in sede di rinvio abbia compiuto un giudizio di bilanciamento nel quale sia stata omessa ogni valutazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. precedentemente riconosciute.

Sotto altro profilo, il ricorso denuncia l'assenza di un congruo giudizio di comparazione tra le circostanze, per non avere la Corte territoriale considerato, nel computo della pena, la nuova componente favorevole, avendo la sentenza fatto riscorso, sul punto, a un'affermazione apodittica, priva di fondamenti normativi.

Infatti, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e le circostanze attenuanti generiche avevano già fondato un giudizio di equivalenza, su cui si era formato il giudicato, sicché il Giudice di rinvio avrebbe dovuto partire da tale premessa per determinare gli effetti dell'ulteriore circostanza attenuante riconosciuta.

In tal modo, si sarebbe determinata «una pratica mortificazione degli effetti del giudizio di annullamento, limitando l'effetto dello stesso al formale riconoscimento della circostanza attenuante». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello, dopo avere escluso una circostanza aggravante o dopo avere riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché tale apprezzamento sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01; nella giurisprudenza successiva v.

Sez. 4, n. 29599 del 7/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01).

3. A tali premesse interpretative si è attenuta la Corte territoriale, la quale, nell'argomentare la propria decisione di mantenere fermo il giudizio di equivalenza, in origine espresso tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante, anche all'esito del riconoscimento dell'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 367, ha adeguatamente motivato la propria decisione richiamando la gravità della condotta di bancarotta documentale e la negativa personalità dell'imputato, soggetto pluri- recidivo per reati di natura patrimoniale e con un precedente penale specifico a suo carico per bancarotta fraudolenta.

Tali indicazioni costituiscono puntuale esplicazione dei criteri seguiti nell'esercizio dell'apprezzamento discrezionale demandato al giudice di merito, che nella specie si palesa congruo e scevro da vizi di manifesta illogicità.

Le censure difensive non possono, pertanto, essere condivise, tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01, secondo cui deve ritenersi tale quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 24/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 18/10/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B), commessi nella veste di amministratore unico della società CSA [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dichiarata fallita il 21/03/2013, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore della società CSA S.r.I., dichiarata fallita il 17/01/2013, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'entità della distrazione 01^- accertata, della integrale restituzione e del comportamento processuale, valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 1.1. Con sentenza in data 3/11/2021, la Corte di cassazione annullò la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno prevista dall'art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disponendo il rinvio per nuovo esame sul punto. 1.2. Con sentenza in data 24/05/2022, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, ha riconosciuto la predetta circostanza attenuante con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e ha confermato la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69 cod. pen. e 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle predette circostanze attenuanti. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.. b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza emessa in sede di rinvio abbia compiuto un giudizio di bilanciamento nel quale sia stata omessa ogni valutazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. precedentemente riconosciute. Sotto altro profilo, il ricorso denuncia l'assenza di un congruo giudizio di comparazione tra le circostanze, per non avere la Corte territoriale considerato, nel computo della pena, la nuova componente favorevole, avendo la sentenza fatto riscorso, sul punto, a un'affermazione apodittica, priva di fondamenti normativi. Infatti, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e le circostanze attenuanti generiche avevano già fondato un giudizio di equivalenza, su cui si era formato il giudicato, sicché il Giudice di rinvio avrebbe dovuto partire da tale premessa per determinare gli effetti dell'ulteriore circostanza attenuante riconosciuta. In tal modo, si sarebbe determinata «una pratica mortificazione degli effetti del giudizio di annullamento, limitando l'effetto dello stesso al formale riconoscimento della circostanza attenuante». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello, dopo avere escluso una circostanza aggravante o dopo avere riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché tale apprezzamento sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 4, n. 29599 del 7/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01). 3. A tali premesse interpretative si è attenuta la Corte territoriale, la quale, nell'argomentare la propria decisione di mantenere fermo il giudizio di equivalenza, in origine espresso tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante, anche all'esito del riconoscimento dell'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 367, ha adeguatamente motivato la propria decisione richiamando la gravità della condotta di bancarotta documentale e la negativa personalità dell'imputato, soggetto pluri- recidivo per reati di natura patrimoniale e con un precedente penale specifico a suo carico per bancarotta fraudolenta. Tali indicazioni costituiscono puntuale esplicazione dei criteri seguiti nell'esercizio dell'apprezzamento discrezionale demandato al giudice di merito, che nella specie si palesa congruo e scevro da vizi di manifesta illogicità. Le censure difensive non possono, pertanto, essere condivise, tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01, secondo cui deve ritenersi tale quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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