CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla determinazione della pena. 2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a ritenere eccessiva la pena, non nel minimo edittale. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, rilevando la diversità delle droghe detenute, eroina e cocaina, e l'assenza di indicazioni sui canali di acquisto. Peraltro, sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche unitamente alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata adeguatamente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI „[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]