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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 31436/2026

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nale di SavonaUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Incorvaia, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Savona ha rigettato la richiesta di riesame proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di ispezione di sistemi informatici o telematici edi contestuale sequestro probatorio, emesso dal pubblico ministero presso ilTribunale di Savona il 9 gennaio 2026.

Il provvedimento aveva ad oggetto coseritenute pertinenti al reato, documentazione e corrispondenza analogica e digitale,tra cui giornali digitali intestati alla ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”,fogli dattiloscritti recanti nominativi di aziende e persone giuridiche, fatture perprestazioni professionali, classificatori contenenti conferimenti di incarichi diinvestigazioni private, smartphone, hard disk, notebook e ulteriore materiale.2.

A carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato ipotizzato il reato di cui agli artt. 81, 319 e 321cod. pen., per avere, quale titolare di un’agenzia investigativa, consegnato sommedi denaro al finanziere [OSCURATO:PERSONA] affinché questi compisse atti contrari aidoveri d’ufficio.

In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbeeffettuato, su richiesta e nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’attività da costuisvolta, accessi alle banche dati in uso all’ufficio, riferendogli poi le informazioniacquisite.

I fatti sono contestati in Savona, dal 2010 al 2025.2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso al Tribunale per il riesame contro il nuovodecreto di perquisizione e sequestro emesso dopo che il Tribunale, conprovvedimento del 5 gennaio 2026, aveva annullato il precedente provvedimentodi perquisizione e sequestro, per difetto di specifica contestazione delle condotteipotizzate a carico del ricorrente, individuate mediante la mera indicazione dellenorme asseritamente violate.2.2.

Avverso il nuovo provvedimento di perquisizione e sequestro eranuovamente proposta richiesta di riesame deducendo la illegittimità delprovvedimento per violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità egradualità; la illegittimità del sequestro senza preventiva ispezione preliminare ein assenza di una delimitazione degli estremi essenziali di tempo e luogo, sì daspecificare gli episodi in relazione ai quali venivano ricercate le cose dasequestrare; la nullità del decreto di sequestro in assenza di preventivaautorizzazione del giudice; la inutilizzabilità soggettiva dei tabulati telefoniciacquisiti.2.3.

Il Tribunale, dopo un rinvio determinato dal deposito, da parte del P.M.,di una integrazione del provvedimento genetico — contenente la delimitazionedegli ambiti temporali e l’indicazione di alcune parole chiave, con facoltà per ilricorrente di depositare memoria — rigettava l’istanza di riesame propostanell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse diSergio [OSCURATO:PERSONA] articolato in cinque motivi.3.1.

Con il primo si deduce la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. alla lucedella genericità della contestazione e del carattere esplorativo del sequestro cheriguarda dispositivi che per loro natura contengono una mole estesa diinformazioni personali e riservate, anche sensibili, estranei alle finalitàinvestigative.

Da quanto detto discendeva l’interesse a proporre richiesta diriesame per la verifica dei presupposti della misura cautelare reale, a prescinderedalla restituzione all’avente diritto dei sistemi, previa estrazione della copiaforense.In tesi difensiva la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalTribunale è solo apparente in quanto si limita ad affermare che il “nuovo” decretocontemplerebbe la riformulazione del capo di imputazione in termini precisi edettagliati e che il decreto conterrebbe la descrizione fattuale della condottacontestata all’indagato, coerente con la natura del provvedimento quale mezzo diricerca della prova.

Tuttavia, dalla lettura del decreto di ispezione e sequestroemergerebbe, invece, una contestazione ancora generica quanto agli estremiessenziali di tempo, luogo e azione, al nesso di pertinenzialità tra le cosesequestrate e il reato ipotizzato, alla concreta finalità probatoria perseguita e aicriteri di selezione.Il decreto del Pubblico Ministero non indicherebbe le date dei presunti accessialle banche dati in uso al [OSCURATO:PERSONA], né le somme che sarebbero state versate dalGardin e le relative date.

Inoltre, pur delimitando la ricerca a un arco temporalepiù ristretto rispetto all’intero periodo contestato, il provvedimento impugnato nonspecificherebbe quali accessi sarebbero stati compiuti in violazione dei doverid’ufficio, con conseguente compromissione dei principi di proporzionalità epertinenzialità che devono governare il sequestro di sistemi informatici.Il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di valutare la reale finalità del decreto,che non sarebbe diretto a confermare una notizia di reato già delineata, ma aricercare elementi idonei a dare consistenza a un’ipotesi accusatoria fondata sullasola denuncia di Cannavale, animato da astio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Anche le“parole chiave” indicate dal P.M. per la prima volta nella memoria depositatadinanzi al Tribunale del riesame non sarebbero pertinenti alla condotta contestatae individuerebbero soltanto l’oggetto della ricerca, non anche un criterio selettivo.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in merito al fumus commissi delicti oltre che l’omessa valutazionedelle indagini difensive.

Il decreto, infatti, non chiarisce quale specifica esigenzaprobatoria giustifichi l’acquisizione indiscriminata di tutti i dati contenuti neidispositivi informatici del ricorrente, riferiti a un ampio arco temporale.

Inparticolare, il provvedimento si limiterebbe ad affermare la necessità di acquisiredocumenti, dati e corrispondenza telematica tra gli indagati, senza specificarequali documenti ricercare, quali dati siano rilevanti per l’accertamento e qualenesso sussista tra i dispositivi sequestrati e gli episodi di presunta corruzione.3.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e dei principi diproporzionalità e adeguatezza, per l’acquisizione indiscriminata di dati personali,nonché per l’omessa indicazione dei criteri di selezione e dei tempi di restituzione diquelli irrilevanti.

A fronte dell’apprensione di una massa indifferenziata diinformazioni, molte delle quali strettamente personali, il decreto avrebbe individuatocome unico criterio selettivo un elenco di parole che, in ragione dell’attività svolta dalGardin, sarebbero di uso comune.Il Tribunale, pur richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità, avrebbe motivato soltanto sull’ambito oggettivo della ricerca, ritenendoloadeguatamente delimitato mediante l’elencazione di documenti coincidente, insostanza, con tutto il materiale astrattamente disponibile presso il ricorrente.3.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 132, comma 3-quater,d.lgs. n. 196 del 2003.

Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbeerroneamente ritenuto integralmente utilizzabili i tabulati acquisiti dal P.M., ritenendoche il decreto del G.i.p. del 24 settembre 2025 avesse recepito integralmente larichiesta del pubblico ministero, piuttosto che autorizzare l’acquisizione limitatamenteal reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non contestato al [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta,in tesi difensiva, riguardava soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per tale reato.

Neconsegue che mancherebbe l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati riferibili alGardin, con conseguente inutilizzabilità dei relativi dati; vizio che non potrebbe esseresanato mediante un’interpretazione estensiva di decreti emessi nei confronti di altricoindagati o di terzi.3.5.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt.615 ter cod. pen. e 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.

Secondo laprospettazione difensiva, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato denaro alSinfarosa affinché questi effettuasse accessi alle banche dati in uso al suo ufficio.Secondo la difesa, l’accesso abusivo alle banche dati è riconducibile all’art. 615 tercod. pen., e non all’art. 12 della legge n. 121 del 1981, che sanziona il pubblicoufficiale che comunichi o faccia uso di dati e informazioni in violazione delledisposizioni di legge.

Trattandosi di reato informatico, la competenza è regolatadall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., con attribuzione alla Procura dellaRepubblica distrettuale di Genova e non a quella di Savona.

Il Tribunale del riesame,pur a fronte della specifica contestazione, avrebbe omesso ogni pronuncia sul punto.4.

Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In via preliminare, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammessosoltanto per violazione di legge.

In tale nozione rientrano sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da renderel’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante, meramenteapparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice(Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini,Rv. 260314).

Solo in tali ipotesi viene meno un elemento essenziale dell’atto .3.

Nel caso di specie, il decreto di ispezione e sequestro è stato emesso inrelazione ai reati di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen., contestati in Savona dal2010 al 2025.

Le indagini hanno tratto origine dalla denuncia sporta il 10 giugno2025 dal maresciallo Cannavale, in servizio presso la Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale,oltre a riferire plurime condotte attribuite all’indagato [OSCURATO:PERSONA], segnalavache quest’ultimo avrebbe effettuato accessi alle banche dati SERPICO e SDI al finedi fornire informazioni all’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proceduto all’escussione di alcuni colleghi dei militari interessati,all’acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA],nonché dei tabulati relativi alle visure SERPICO e SDI operate dal primo.Un primo decreto di perquisizione locale, personale e informatica era statoannullato dal Tribunale, con ordinanza del 5 gennaio 2026, in accoglimento deimotivi di riesame concernenti la violazione dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.La difesa aveva dedotto la genericità delle condotte contestate, l’insussistenza delfumus commissi delicti a carico del [OSCURATO:PERSONA], la violazione dei principi diproporzionalità e adeguatezza in relazione all’acquisizione di una massaindifferenziata di dati informatici, nonché l’inutilizzabilità soggettiva, nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], dei tabulati telefonici e telematici acquisiti ai sensi dell’art. 132 d.lgs.n. 196 del 2003 in quanto il decreto del Gip emesso il 24 settembre 2025 avrebbeautorizzato l’acquisizione del traffico storico solo per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA].4.

Con il ricorso si assume, in primo luogo, la natura esplorativa delsequestro, avente ad oggetto un’ampia gamma di dispositivi che la difesa ritieneestranei alle finalità investigative.Al riguardo, va rammentato che, in sede di riesame del sequestro probatorio,il Tribunale è chiamato a verificare non la fondatezza dell’accusa in una prospettivadi merito, ma l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità deglielementi posti a fondamento della notitia criminis a rendere proficuol’espletamento di ulteriori indagini funzionali all’acquisizione di prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene (Sez. 6,n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019,dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542).Sono, inoltre, pertinenti al reato non soltanto le cose che ne costituiscono ilcorpo o il prodotto, ma anche tutte quelle che risultino comunque connesse, pureindirettamente, al fatto per cui si procede, purché rilevanti ai fini dell’accertamentodel fatto criminoso, del suo autore e delle relative circostanze (Sez. 4, n. 47423del 04/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).5.

La motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza deipresupposti del sequestro probatorio è adeguata e non può essere qualificata comeapparente o inesistente.Il Tribunale ha, infatti, argomentato che il decreto di ispezione e sequestrocontiene una puntuale descrizione fattuale della condotta contestata all’indagato,coerente con la natura del sequestro probatorio quale mezzo di ricerca della prova.Tale mezzo sarebbe inutile se la prova fosse già pienamente acquisita e assume,invece, carattere meramente esplorativo solo quando manchi qualsiasi indicazionecirca la condotta ritenuta illecita.Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che l’ampiezza del periodo temporaleindicato nella contestazione non incide, di per sé, sulla sussistenza del fumuscommissi delicti.

A tal fine sono state richiamate la denuncia sporta dal marescialloCannavale e le dichiarazioni dallo stesso rese al Pubblico Ministero il 14 e il 30luglio 2025, nelle quali il denunciante riferiva che il collega [OSCURATO:PERSONA], al quale eralegato da rapporti di amicizia, gli aveva confidato di avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA], dietrocorrispettivo, dati e notizie ricavate dalle interrogazioni degli applicativi dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni sono state ritenute corroborate dagli accertamenti svolti sultraffico telefonico delle utenze in uso agli indagati e dalle verifiche di poliziagiudiziaria sugli accessi alle banche dati in uso al militare della Guardia di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dai tabulati delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono emersi frequenticontatti telefonici tra i due, anche nel corso del 2025, nonché accessi alle banchedati effettuati dal militare in concomitanza temporale con tali contatti.6.

Quanto ai principi di proporzionalità e adeguatezza e alle modalitàesecutive del sequestro informatico, il Tribunale ha richiamato il consolidatoorientamento secondo cui, nel bilanciamento tra esigenze di accertamento deireati e tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei datipersonali, il provvedimento ablativo deve essere sottoposto, tanto nella fasegenetica quanto in quella esecutiva, a limiti quantitativi, qualitativi e temporali.In particolare, il decreto deve indicare: a) le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e onnicomprensivo ovvero, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri destinati a presiedere allaselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con giustificazionedell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini difformidal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verràeseguita la selezione, con conseguente restituzione anche della copia informaticadei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139).Alla luce delle indicazioni impartite dal Pubblico Ministero sulle modalità diselezione e copia dei dati rilevanti, nonché sulle tempistiche di restituzione deibeni, il Tribunale ha ritenuto che l’ablazione realizzata non presentasse le criticitàdenunciate.

È stato, in particolare, valorizzato che il vincolo fosse strettamentestrumentale all’acquisizione mirata dei dati e che i restanti dispositivi fosserodestinati alla restituzione al [OSCURATO:PERSONA].

In proposito a pag. 5 della memoria depositatadal P.M. era espressamente detto «oggi (2 febbraio) verranno restituiti al Gardintutti i restati dispositivi» specificando che il vincolo era strettamente strumentalealla acquisizione mirata dei dati in essi contenuti.Tale argomentazione non è apparente ed è coerente con i principi richiamati.7.

Quanto al merito delle questioni prospettate con i motivi di ricorso, non siapprezza alcuna violazione di legge tanto con riferimento al “fumus commissidelicti” quanto alle modalità acquisitive dei dati elettronici nel pieno rispetto delprincipio di proporzionalità e di pertinenzialità delle informazioni rispetto all’ipotesicriminosa ipotizzata dall’Ufficio di Procura.Nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazionedenunciabili con ricorso per cassazione poiché il Tribunale ha spiegato conargomenti logici e persuasivi la ricorrenza del nesso di pertinenzialità e per qualiragioni il sequestro è stato operato in presenza dei presupposti necessari esufficienti per disporre la misura, costituito dalla sussistenza degli indizi e delfumus commissi delicti in ordine alla commissione di violazione (vedi in propositoi riferimenti agli accertamenti relativi alle visure Serpico e SDI, alle provedichiarative e all’analisi forense dei dispositivi da compiere nel prosieguo delleindagini) per cui l’apprezzamento compiuto dal Tribunale merita di esserecondiviso laddove «le modalità di selezione e copia dei dati rilevanti e letempistiche di restituzione dei beni inducono a ritenere che l’ablazione realizzatasi sottrae alle censure di legittimità» e «l’ampio spettro temporale della ricercadei dati si giustifica con i risalenti rapporti degli indagati – tutt’ora in corso – comesi evince dai tabulati».8.

Il Tribunale ha inoltre motivato in modo non apparente sull’eccezione diinutilizzabilità, nei confronti del ricorrente, dei tabulati telefonici e telematici.

Hachiarito che il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Savona del 24 settembre2025 non ha autorizzato l’acquisizione dei tabulati in relazione alla sola ipotesi dicui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non contestata al [OSCURATO:PERSONA], ma ha recepito larichiesta del Pubblico Ministero, riferita anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA],aggiungendo la precisazione relativa alla sussistenza di sufficienti indizi in ordineallo specifico reato in materia di stupefacenti.La richiesta di acquisizione dei tabulati formulata dal Pubblico Ministero,infatti, recava l’indicazione sia del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,sia della fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 121 del 1981, che incrimina ilpubblico ufficiale che comunichi o faccia uso di dati e informazioni in violazionedelle disposizioni di legge o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, salvo che il fattocostituisca più grave reato.Ne consegue che il riferimento, nel decreto autorizzativo, al reato in materiadi stupefacenti non esclude la riferibilità dell’autorizzazione all’intero perimetroinvestigativo delineato dalla richiesta del Pubblico Ministero, né consente diravvisare la dedotta inutilizzabilità soggettiva dei dati acquisiti.9.

È infondata anche la censura relativa alla qualificazione della condotta ealla conseguente competenza distrettuale.

In proposito questa Corte haripetutamente affermato il principio secondo cui la competenza funzionale delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del Distretto vaindividuata sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 13222 del 18/10/2016, dep. 2017, Piccininni, Rv.269257 – 01; Sez.

F., n. 35672 del 18/08/2015, D'Angelo, Rv. 264512; Sez. 1, n.27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370) rimanendo del tutto irrilevante, inassenza della iscrizione di uno specifico reato, la prospettazione di ulteriorifattispecie contemplate dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. non ipotizzatenei confronti del ricorrente e comunque non iscritte nel suddetto registro dellenotizie di reato.Allo stato degli atti, il Tribunale ha ricondotto la vicenda nell’alveo dell’art.12 della legge n. 121 del 1981, valorizzando la condotta del pubblico ufficiale che,pur autorizzato ad accedere alla banca dati del Sistema di indagine interforze,utilizzi o comunichi indebitamente le informazioni lecitamente acquisite.In detta prospettiva, non è decisiva la mera modalità informaticadell’accesso, poiché ciò che rileva, ai fini dell’inquadramento provvisorio dellacondotta, è l’indebita comunicazione o utilizzazione di informazioni tratte dabanche dati istituzionali da parte di soggetto abilitato all’accesso.

Talericostruzione è coerente con il principio secondo cui integra la fattispecie di cuiall’art. 12 legge n. 121 del 1981 la condotta del pubblico ufficiale che, autorizzatoa operare sulla banca dati del Sistema di indagine interforze, esegua laconsultazione nei limiti e nelle forme consentite, ma indebitamente comunichiovvero utilizzi le informazioni lecitamente acquisite (Sez. 3, n. 50438 del24/09/2015, Rv. 265860).Da ciò è stata inferita l’insussistenza, allo stato, dei presupposti per ritenereconfigurabile la competenza della Procura distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma3-quinquies, cod. proc. pen., invocata dalla difesa, sul presupposto dellariconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all’art. 615-ter cod. pen. siapure in mancanza di apposita iscrizione sul registro delle notizie di reato.10.

In conclusione, non si apprezza alcuna violazione di legge né alcun vizioradicale della motivazione, tanto con riferimento al fumus commissi delicti e alnesso di pertinenzialità, quanto con riguardo alle modalità di acquisizione dei datiinformatici, ritenute dal Tribunale rispettose dei principi di proporzionalità,adeguatezza e pertinenzialità.11.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026.La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di SavonaUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Incorvaia, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Savona ha rigettato la richiesta di riesame proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di ispezione di sistemi informatici o telematici edi contestuale sequestro probatorio, emesso dal pubblico ministero presso ilTribunale di Savona il 9 gennaio 2026. Il provvedimento aveva ad oggetto coseritenute pertinenti al reato, documentazione e corrispondenza analogica e digitale,tra cui giornali digitali intestati alla ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”,fogli dattiloscritti recanti nominativi di aziende e persone giuridiche, fatture perprestazioni professionali, classificatori contenenti conferimenti di incarichi diinvestigazioni private, smartphone, hard disk, notebook e ulteriore materiale.2. A carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato ipotizzato il reato di cui agli artt. 81, 319 e 321cod. pen., per avere, quale titolare di un’agenzia investigativa, consegnato sommedi denaro al finanziere [OSCURATO:PERSONA] affinché questi compisse atti contrari aidoveri d’ufficio. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbeeffettuato, su richiesta e nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’attività da costuisvolta, accessi alle banche dati in uso all’ufficio, riferendogli poi le informazioniacquisite. I fatti sono contestati in Savona, dal 2010 al 2025.2.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso al Tribunale per il riesame contro il nuovodecreto di perquisizione e sequestro emesso dopo che il Tribunale, conprovvedimento del 5 gennaio 2026, aveva annullato il precedente provvedimentodi perquisizione e sequestro, per difetto di specifica contestazione delle condotteipotizzate a carico del ricorrente, individuate mediante la mera indicazione dellenorme asseritamente violate.2.2. Avverso il nuovo provvedimento di perquisizione e sequestro eranuovamente proposta richiesta di riesame deducendo la illegittimità delprovvedimento per violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità egradualità; la illegittimità del sequestro senza preventiva ispezione preliminare ein assenza di una delimitazione degli estremi essenziali di tempo e luogo, sì daspecificare gli episodi in relazione ai quali venivano ricercate le cose dasequestrare; la nullità del decreto di sequestro in assenza di preventivaautorizzazione del giudice; la inutilizzabilità soggettiva dei tabulati telefoniciacquisiti.2.3. Il Tribunale, dopo un rinvio determinato dal deposito, da parte del P.M.,di una integrazione del provvedimento genetico — contenente la delimitazionedegli ambiti temporali e l’indicazione di alcune parole chiave, con facoltà per ilricorrente di depositare memoria — rigettava l’istanza di riesame propostanell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse diSergio [OSCURATO:PERSONA] articolato in cinque motivi.3.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. alla lucedella genericità della contestazione e del carattere esplorativo del sequestro cheriguarda dispositivi che per loro natura contengono una mole estesa diinformazioni personali e riservate, anche sensibili, estranei alle finalitàinvestigative. Da quanto detto discendeva l’interesse a proporre richiesta diriesame per la verifica dei presupposti della misura cautelare reale, a prescinderedalla restituzione all’avente diritto dei sistemi, previa estrazione della copiaforense.In tesi difensiva la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalTribunale è solo apparente in quanto si limita ad affermare che il “nuovo” decretocontemplerebbe la riformulazione del capo di imputazione in termini precisi edettagliati e che il decreto conterrebbe la descrizione fattuale della condottacontestata all’indagato, coerente con la natura del provvedimento quale mezzo diricerca della prova. Tuttavia, dalla lettura del decreto di ispezione e sequestroemergerebbe, invece, una contestazione ancora generica quanto agli estremiessenziali di tempo, luogo e azione, al nesso di pertinenzialità tra le cosesequestrate e il reato ipotizzato, alla concreta finalità probatoria perseguita e aicriteri di selezione.Il decreto del Pubblico Ministero non indicherebbe le date dei presunti accessialle banche dati in uso al [OSCURATO:PERSONA], né le somme che sarebbero state versate dalGardin e le relative date. Inoltre, pur delimitando la ricerca a un arco temporalepiù ristretto rispetto all’intero periodo contestato, il provvedimento impugnato nonspecificherebbe quali accessi sarebbero stati compiuti in violazione dei doverid’ufficio, con conseguente compromissione dei principi di proporzionalità epertinenzialità che devono governare il sequestro di sistemi informatici.Il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di valutare la reale finalità del decreto,che non sarebbe diretto a confermare una notizia di reato già delineata, ma aricercare elementi idonei a dare consistenza a un’ipotesi accusatoria fondata sullasola denuncia di Cannavale, animato da astio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Anche le“parole chiave” indicate dal P.M. per la prima volta nella memoria depositatadinanzi al Tribunale del riesame non sarebbero pertinenti alla condotta contestatae individuerebbero soltanto l’oggetto della ricerca, non anche un criterio selettivo.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in merito al fumus commissi delicti oltre che l’omessa valutazionedelle indagini difensive. Il decreto, infatti, non chiarisce quale specifica esigenzaprobatoria giustifichi l’acquisizione indiscriminata di tutti i dati contenuti neidispositivi informatici del ricorrente, riferiti a un ampio arco temporale. Inparticolare, il provvedimento si limiterebbe ad affermare la necessità di acquisiredocumenti, dati e corrispondenza telematica tra gli indagati, senza specificarequali documenti ricercare, quali dati siano rilevanti per l’accertamento e qualenesso sussista tra i dispositivi sequestrati e gli episodi di presunta corruzione.3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e dei principi diproporzionalità e adeguatezza, per l’acquisizione indiscriminata di dati personali,nonché per l’omessa indicazione dei criteri di selezione e dei tempi di restituzione diquelli irrilevanti. A fronte dell’apprensione di una massa indifferenziata diinformazioni, molte delle quali strettamente personali, il decreto avrebbe individuatocome unico criterio selettivo un elenco di parole che, in ragione dell’attività svolta dalGardin, sarebbero di uso comune.Il Tribunale, pur richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità, avrebbe motivato soltanto sull’ambito oggettivo della ricerca, ritenendoloadeguatamente delimitato mediante l’elencazione di documenti coincidente, insostanza, con tutto il materiale astrattamente disponibile presso il ricorrente.3.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 132, comma 3-quater,d.lgs. n. 196 del 2003. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbeerroneamente ritenuto integralmente utilizzabili i tabulati acquisiti dal P.M., ritenendoche il decreto del G.i.p. del 24 settembre 2025 avesse recepito integralmente larichiesta del pubblico ministero, piuttosto che autorizzare l’acquisizione limitatamenteal reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non contestato al [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta,in tesi difensiva, riguardava soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per tale reato. Neconsegue che mancherebbe l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati riferibili alGardin, con conseguente inutilizzabilità dei relativi dati; vizio che non potrebbe esseresanato mediante un’interpretazione estensiva di decreti emessi nei confronti di altricoindagati o di terzi.3.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt.615 ter cod. pen. e 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. Secondo laprospettazione difensiva, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato denaro alSinfarosa affinché questi effettuasse accessi alle banche dati in uso al suo ufficio.Secondo la difesa, l’accesso abusivo alle banche dati è riconducibile all’art. 615 tercod. pen., e non all’art. 12 della legge n. 121 del 1981, che sanziona il pubblicoufficiale che comunichi o faccia uso di dati e informazioni in violazione delledisposizioni di legge. Trattandosi di reato informatico, la competenza è regolatadall’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., con attribuzione alla Procura dellaRepubblica distrettuale di Genova e non a quella di Savona. Il Tribunale del riesame,pur a fronte della specifica contestazione, avrebbe omesso ogni pronuncia sul punto.4. Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In via preliminare, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammessosoltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da renderel’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante, meramenteapparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini,Rv. 260314). Solo in tali ipotesi viene meno un elemento essenziale dell’atto .3. Nel caso di specie, il decreto di ispezione e sequestro è stato emesso inrelazione ai reati di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen., contestati in Savona dal2010 al 2025. Le indagini hanno tratto origine dalla denuncia sporta il 10 giugno2025 dal maresciallo Cannavale, in servizio presso la Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale,oltre a riferire plurime condotte attribuite all’indagato [OSCURATO:PERSONA], segnalavache quest’ultimo avrebbe effettuato accessi alle banche dati SERPICO e SDI al finedi fornire informazioni all’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proceduto all’escussione di alcuni colleghi dei militari interessati,all’acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA],nonché dei tabulati relativi alle visure SERPICO e SDI operate dal primo.Un primo decreto di perquisizione locale, personale e informatica era statoannullato dal Tribunale, con ordinanza del 5 gennaio 2026, in accoglimento deimotivi di riesame concernenti la violazione dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.La difesa aveva dedotto la genericità delle condotte contestate, l’insussistenza delfumus commissi delicti a carico del [OSCURATO:PERSONA], la violazione dei principi diproporzionalità e adeguatezza in relazione all’acquisizione di una massaindifferenziata di dati informatici, nonché l’inutilizzabilità soggettiva, nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], dei tabulati telefonici e telematici acquisiti ai sensi dell’art. 132 d.lgs.n. 196 del 2003 in quanto il decreto del Gip emesso il 24 settembre 2025 avrebbeautorizzato l’acquisizione del traffico storico solo per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA].4. Con il ricorso si assume, in primo luogo, la natura esplorativa delsequestro, avente ad oggetto un’ampia gamma di dispositivi che la difesa ritieneestranei alle finalità investigative.Al riguardo, va rammentato che, in sede di riesame del sequestro probatorio,il Tribunale è chiamato a verificare non la fondatezza dell’accusa in una prospettivadi merito, ma l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità deglielementi posti a fondamento della notitia criminis a rendere proficuol’espletamento di ulteriori indagini funzionali all’acquisizione di prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene (Sez. 6,n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019,dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542).Sono, inoltre, pertinenti al reato non soltanto le cose che ne costituiscono ilcorpo o il prodotto, ma anche tutte quelle che risultino comunque connesse, pureindirettamente, al fatto per cui si procede, purché rilevanti ai fini dell’accertamentodel fatto criminoso, del suo autore e delle relative circostanze (Sez. 4, n. 47423del 04/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).5. La motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza deipresupposti del sequestro probatorio è adeguata e non può essere qualificata comeapparente o inesistente.Il Tribunale ha, infatti, argomentato che il decreto di ispezione e sequestrocontiene una puntuale descrizione fattuale della condotta contestata all’indagato,coerente con la natura del sequestro probatorio quale mezzo di ricerca della prova.Tale mezzo sarebbe inutile se la prova fosse già pienamente acquisita e assume,invece, carattere meramente esplorativo solo quando manchi qualsiasi indicazionecirca la condotta ritenuta illecita.Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che l’ampiezza del periodo temporaleindicato nella contestazione non incide, di per sé, sulla sussistenza del fumuscommissi delicti. A tal fine sono state richiamate la denuncia sporta dal marescialloCannavale e le dichiarazioni dallo stesso rese al Pubblico Ministero il 14 e il 30luglio 2025, nelle quali il denunciante riferiva che il collega [OSCURATO:PERSONA], al quale eralegato da rapporti di amicizia, gli aveva confidato di avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA], dietrocorrispettivo, dati e notizie ricavate dalle interrogazioni degli applicativi dellaGuardia di [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni sono state ritenute corroborate dagli accertamenti svolti sultraffico telefonico delle utenze in uso agli indagati e dalle verifiche di poliziagiudiziaria sugli accessi alle banche dati in uso al militare della Guardia di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dai tabulati delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono emersi frequenticontatti telefonici tra i due, anche nel corso del 2025, nonché accessi alle banchedati effettuati dal militare in concomitanza temporale con tali contatti.6. Quanto ai principi di proporzionalità e adeguatezza e alle modalitàesecutive del sequestro informatico, il Tribunale ha richiamato il consolidatoorientamento secondo cui, nel bilanciamento tra esigenze di accertamento deireati e tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei datipersonali, il provvedimento ablativo deve essere sottoposto, tanto nella fasegenetica quanto in quella esecutiva, a limiti quantitativi, qualitativi e temporali.In particolare, il decreto deve indicare: a) le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e onnicomprensivo ovvero, in alternativa, lespecifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri destinati a presiedere allaselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con giustificazionedell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini difformidal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verràeseguita la selezione, con conseguente restituzione anche della copia informaticadei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139).Alla luce delle indicazioni impartite dal Pubblico Ministero sulle modalità diselezione e copia dei dati rilevanti, nonché sulle tempistiche di restituzione deibeni, il Tribunale ha ritenuto che l’ablazione realizzata non presentasse le criticitàdenunciate. È stato, in particolare, valorizzato che il vincolo fosse strettamentestrumentale all’acquisizione mirata dei dati e che i restanti dispositivi fosserodestinati alla restituzione al [OSCURATO:PERSONA]. In proposito a pag. 5 della memoria depositatadal P.M. era espressamente detto «oggi (2 febbraio) verranno restituiti al Gardintutti i restati dispositivi» specificando che il vincolo era strettamente strumentalealla acquisizione mirata dei dati in essi contenuti.Tale argomentazione non è apparente ed è coerente con i principi richiamati.7. Quanto al merito delle questioni prospettate con i motivi di ricorso, non siapprezza alcuna violazione di legge tanto con riferimento al “fumus commissidelicti” quanto alle modalità acquisitive dei dati elettronici nel pieno rispetto delprincipio di proporzionalità e di pertinenzialità delle informazioni rispetto all’ipotesicriminosa ipotizzata dall’Ufficio di Procura.Nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazionedenunciabili con ricorso per cassazione poiché il Tribunale ha spiegato conargomenti logici e persuasivi la ricorrenza del nesso di pertinenzialità e per qualiragioni il sequestro è stato operato in presenza dei presupposti necessari esufficienti per disporre la misura, costituito dalla sussistenza degli indizi e delfumus commissi delicti in ordine alla commissione di violazione (vedi in propositoi riferimenti agli accertamenti relativi alle visure Serpico e SDI, alle provedichiarative e all’analisi forense dei dispositivi da compiere nel prosieguo delleindagini) per cui l’apprezzamento compiuto dal Tribunale merita di esserecondiviso laddove «le modalità di selezione e copia dei dati rilevanti e letempistiche di restituzione dei beni inducono a ritenere che l’ablazione realizzatasi sottrae alle censure di legittimità» e «l’ampio spettro temporale della ricercadei dati si giustifica con i risalenti rapporti degli indagati – tutt’ora in corso – comesi evince dai tabulati».8. Il Tribunale ha inoltre motivato in modo non apparente sull’eccezione diinutilizzabilità, nei confronti del ricorrente, dei tabulati telefonici e telematici. Hachiarito che il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Savona del 24 settembre2025 non ha autorizzato l’acquisizione dei tabulati in relazione alla sola ipotesi dicui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non contestata al [OSCURATO:PERSONA], ma ha recepito larichiesta del Pubblico Ministero, riferita anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA],aggiungendo la precisazione relativa alla sussistenza di sufficienti indizi in ordineallo specifico reato in materia di stupefacenti.La richiesta di acquisizione dei tabulati formulata dal Pubblico Ministero,infatti, recava l’indicazione sia del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,sia della fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 121 del 1981, che incrimina ilpubblico ufficiale che comunichi o faccia uso di dati e informazioni in violazionedelle disposizioni di legge o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, salvo che il fattocostituisca più grave reato.Ne consegue che il riferimento, nel decreto autorizzativo, al reato in materiadi stupefacenti non esclude la riferibilità dell’autorizzazione all’intero perimetroinvestigativo delineato dalla richiesta del Pubblico Ministero, né consente diravvisare la dedotta inutilizzabilità soggettiva dei dati acquisiti.9. È infondata anche la censura relativa alla qualificazione della condotta ealla conseguente competenza distrettuale. In proposito questa Corte haripetutamente affermato il principio secondo cui la competenza funzionale delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del Distretto vaindividuata sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 13222 del 18/10/2016, dep. 2017, Piccininni, Rv.269257 – 01; Sez. F., n. 35672 del 18/08/2015, D'Angelo, Rv. 264512; Sez. 1, n.27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370) rimanendo del tutto irrilevante, inassenza della iscrizione di uno specifico reato, la prospettazione di ulteriorifattispecie contemplate dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. non ipotizzatenei confronti del ricorrente e comunque non iscritte nel suddetto registro dellenotizie di reato.Allo stato degli atti, il Tribunale ha ricondotto la vicenda nell’alveo dell’art.12 della legge n. 121 del 1981, valorizzando la condotta del pubblico ufficiale che,pur autorizzato ad accedere alla banca dati del Sistema di indagine interforze,utilizzi o comunichi indebitamente le informazioni lecitamente acquisite.In detta prospettiva, non è decisiva la mera modalità informaticadell’accesso, poiché ciò che rileva, ai fini dell’inquadramento provvisorio dellacondotta, è l’indebita comunicazione o utilizzazione di informazioni tratte dabanche dati istituzionali da parte di soggetto abilitato all’accesso. Talericostruzione è coerente con il principio secondo cui integra la fattispecie di cuiall’art. 12 legge n. 121 del 1981 la condotta del pubblico ufficiale che, autorizzatoa operare sulla banca dati del Sistema di indagine interforze, esegua laconsultazione nei limiti e nelle forme consentite, ma indebitamente comunichiovvero utilizzi le informazioni lecitamente acquisite (Sez. 3, n. 50438 del24/09/2015, Rv. 265860).Da ciò è stata inferita l’insussistenza, allo stato, dei presupposti per ritenereconfigurabile la competenza della Procura distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma3-quinquies, cod. proc. pen., invocata dalla difesa, sul presupposto dellariconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all’art. 615-ter cod. pen. siapure in mancanza di apposita iscrizione sul registro delle notizie di reato.10. In conclusione, non si apprezza alcuna violazione di legge né alcun vizioradicale della motivazione, tanto con riferimento al fumus commissi delicti e alnesso di pertinenzialità, quanto con riguardo alle modalità di acquisizione dei datiinformatici, ritenute dal Tribunale rispettose dei principi di proporzionalità,adeguatezza e pertinenzialità.11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]