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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 12621/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06M39G6) nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata téRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado con cui la stessa è stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 100 di multa in relazione al reato di tentato furto aggravato.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione della legge processuale, segnatamente dell'art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 544 cod. proc. pen., per avere dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivo senza avvedersi che il termine indicato per il deposito della motivazione era stato posto espressamente nel dispositivo in giorni 20, da cui sarebbero dovuti decorrere i 45 giorni per l'impugnazione.

Invece erroneamente la Corte aveva rilevato il termine di deposito della sentenza di primo grado in 15 giorni, facendo da tale data scaturire che l'ultimo giorno utile per il deposito dell'impugnazione fosse il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata essendo stato depositato l'appello l'ultimo giorno utile, concordando con la ricostruzione difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il dispositivo della sentenza di primo grado conteneva l'indicazione di fissazione di 20 giorni quale termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

Tale norma prevede che, quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2 (quindici giorni dalla pronuncia della decisione), può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Nel caso oggetto di ricorso, il dispositivo, datato 25 marzo 2025, è stato letto all'udienza celebrata nel rito direttissimo instaurato successivamente all'arresto in flagranza.La sentenza del primo giudice è stata depositata il 31.3.2025, nel rispetto dei termini fissati e, anzi, in anticipo.

Il dies a quo e i termini di impugnazione da applicarsi nel caso di specie sono, pertanto, quelli di cui all'art. 585 cod. proc. pen.: ai sensi del comma 1, lett. c), di tale norma, l'impugnazione va proposta entro 45 giorni, che decorrono, in base al disposto di cui al successivo comma 2, lett. c, dalla scadenza del termine (stabilito dalla legge o) determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

Dunque, dal 14 aprile 2025, termine ultimo per il deposito nei termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e pari a 20 giorni, vanno calcolati i 45 giorni previsti per la tempestiva proposizione dell'atto di appello.

Si giunge così al 29 maggio 2025, giorno in cui effettivamente è stato presentato l'atto di appello che, quindi, risulta tempestivo.

Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione per violazione di legge processuale.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06M39G6) nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata téRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado con cui la stessa è stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 100 di multa in relazione al reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione della legge processuale, segnatamente dell'art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 544 cod. proc. pen., per avere dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivo senza avvedersi che il termine indicato per il deposito della motivazione era stato posto espressamente nel dispositivo in giorni 20, da cui sarebbero dovuti decorrere i 45 giorni per l'impugnazione. Invece erroneamente la Corte aveva rilevato il termine di deposito della sentenza di primo grado in 15 giorni, facendo da tale data scaturire che l'ultimo giorno utile per il deposito dell'impugnazione fosse il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata essendo stato depositato l'appello l'ultimo giorno utile, concordando con la ricostruzione difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il dispositivo della sentenza di primo grado conteneva l'indicazione di fissazione di 20 giorni quale termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Tale norma prevede che, quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2 (quindici giorni dalla pronuncia della decisione), può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Nel caso oggetto di ricorso, il dispositivo, datato 25 marzo 2025, è stato letto all'udienza celebrata nel rito direttissimo instaurato successivamente all'arresto in flagranza.La sentenza del primo giudice è stata depositata il 31.3.2025, nel rispetto dei termini fissati e, anzi, in anticipo. Il dies a quo e i termini di impugnazione da applicarsi nel caso di specie sono, pertanto, quelli di cui all'art. 585 cod. proc. pen.: ai sensi del comma 1, lett. c), di tale norma, l'impugnazione va proposta entro 45 giorni, che decorrono, in base al disposto di cui al successivo comma 2, lett. c, dalla scadenza del termine (stabilito dalla legge o) determinato dal giudice per il deposito della sentenza. Dunque, dal 14 aprile 2025, termine ultimo per il deposito nei termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e pari a 20 giorni, vanno calcolati i 45 giorni previsti per la tempestiva proposizione dell'atto di appello. Si giunge così al 29 maggio 2025, giorno in cui effettivamente è stato presentato l'atto di appello che, quindi, risulta tempestivo. Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione per violazione di legge processuale. P.Q.M
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