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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 18392/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 di. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza 30 settembre 2022 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale.

2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato lamenta la mancata applicazione di pena sostitutiva.

In particolare, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni ostative alla prognosi favorevole sull'adempimento delle prescrizioni e sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento in relazione all'unico motivo formulato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la decisione sul punto in contestazione.

Al tempo stesso, va consolidata con apposita statuizione la affermazione di responsabilità dell'imputato, che diviene così irrevocabile.

2. Sulla questione posta al centro del motivo di ricorso, inerente alla sostituibilità della pena detentiva con pena sostitutiva, la Corte ritiene che la sentenza impugnata, pur partendo da A corrette premesse concettuali, giunga ad una decisione non condivisibile poiché viziata sia da violazione di legge che da contraddittorietà della motivazione.

Correttamente la sentenza, a pg.4, parte ricordando e riportando un precedente in materia (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263558 - 01) ove si afferma il principio secondo il quale "la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato".

Da qui, nella sentenza impugnata, il richiamo all'articolo 58 della legge 699/81 con la particolare sottolineatura della "biografia penale dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale è gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio ... per evasione, per violenza sessuale e danneggiamento" (pg.4).

Tuttavia, con l'enfasi data al "passato penale" dell'imputato, certamente non trascurabile, la decisione della Corte d'appello di Roma non pare considerare il fatto che, come sottolineato anche di recente, il focus della valutazione giudiziale richiesta in termini è costituito da una visione prospettica.

Nella recente pronuncia di questa stessa Sezione n. 8794 del 14/02/2024 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 286006 - 02, meritevole di menzione anche per l'ampia esposizione delle premesse concettuali che hanno portato al cambiamento epocale costituito dalla c.d. '[OSCURATO:PERSONA]' in materia sanzionatoria e trattamentale, si è affermato che in materia di pena sostitutiva di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'ad. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

In motivazione si spiega inoltre che "dalla lettura del predetto articolo (il 59) risulta pertanto che ... la sussistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni oggi introdotte dall'ad. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati.

Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio e ciò perché, il rinvio all'ari. 133 cod.pen. contenuto nell'ad. 58 L. 689/81 come riformulato, va letto in stretta connessione con successivo art. 59 cit. che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti.

La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall'art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può -t essere sostituita quando: non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati; sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato", parametri solo in parte sovrapponibili alla valutazione dei precedenti.

In linea con l'orientamento accademico, ideologico e finanche religioso che ha ispirato, a partire dagli anni Settanta, prima in America, quindi a livello di Agenzie internazionali (ONU, CdE, UE) ed infine in Italia, la tematica della restorative justice, l'enfasi è sull'oggi e sulla possibilità per l'individuo di avere un 'nuovo inizio', inserito nella società, con cui deve essere stabilito un dialogo, un processo di recupero dell'imputato.

Tale ricostruzione dell'istituto è proiettata più sul futuro che sul passato, e pretende, come più ampiamente spiegato nel citato precedente, un giudizio che sia laylor-made', attagliato alla situazione concreta dell'imputato e non a parametri criminologici astratti, applicati contraddittoriamente.

In relazione a quest'ultimo aspetto, non si può non sottolineare l'illogicità insita nella esclusione della recidiva, da un lato, con la valorizzazione dei precedenti, dall'altro.

Nel quadro di un episodio modesto, come sancito dalla pena contenuta, dalla esclusione della recidiva, dalla applicazione della circostanza attenuante dell'art.62 n.4 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, appare del tutto distonica l'enfatizzazione della 'particolare aggressività dell'imputato' che dopo aver profferito una frase minacciosa, è ritornato nel locale accompagnato da un cane per minacciare ulteriormente.

Ed altrettanto fragile e contraddittorio rispetto al parametro pure in sentenza evocato (la possibilità per la misura di assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati) è la esclusione di ogni significanza dell'intrapreso percorso di recupero da parte dell'imputato che, a pochi mesi dal fatto, a dimostrazione della volontà di intraprendere un percorso palingenetico, ha concordato con il Ser.D. competente, un piano di affrancamento dalla alcol-dipendenza.

Per le dette ragioni, la sentenza risulta non solo carente sul piano della applicazione della legge (essendo stata omessa ogni considerazione della portata dell'art.59 1.689/81) ma anche in violazione dei parametri (manifesta illogicità e contraddizione) che costituiscono parte della triade di criteri di valutazione delle sentenze sul piano della legittimità.

3. Per tali ragioni la sentenza va annullata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Roma (altra Sezione) per nuovo giudizio.

L'affermazione di responsabilità, per contro, diviene definitiva, ex art.624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] relatpre DEPOSITATO I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 di. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza 30 settembre 2022 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato lamenta la mancata applicazione di pena sostitutiva. In particolare, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni ostative alla prognosi favorevole sull'adempimento delle prescrizioni e sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione all'unico motivo formulato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la decisione sul punto in contestazione. Al tempo stesso, va consolidata con apposita statuizione la affermazione di responsabilità dell'imputato, che diviene così irrevocabile. 2. Sulla questione posta al centro del motivo di ricorso, inerente alla sostituibilità della pena detentiva con pena sostitutiva, la Corte ritiene che la sentenza impugnata, pur partendo da A corrette premesse concettuali, giunga ad una decisione non condivisibile poiché viziata sia da violazione di legge che da contraddittorietà della motivazione. Correttamente la sentenza, a pg.4, parte ricordando e riportando un precedente in materia (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263558 - 01) ove si afferma il principio secondo il quale "la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato". Da qui, nella sentenza impugnata, il richiamo all'articolo 58 della legge 699/81 con la particolare sottolineatura della "biografia penale dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale è gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio ... per evasione, per violenza sessuale e danneggiamento" (pg.4). Tuttavia, con l'enfasi data al "passato penale" dell'imputato, certamente non trascurabile, la decisione della Corte d'appello di Roma non pare considerare il fatto che, come sottolineato anche di recente, il focus della valutazione giudiziale richiesta in termini è costituito da una visione prospettica. Nella recente pronuncia di questa stessa Sezione n. 8794 del 14/02/2024 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 286006 - 02, meritevole di menzione anche per l'ampia esposizione delle premesse concettuali che hanno portato al cambiamento epocale costituito dalla c.d. '[OSCURATO:PERSONA]' in materia sanzionatoria e trattamentale, si è affermato che in materia di pena sostitutiva di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'ad. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. In motivazione si spiega inoltre che "dalla lettura del predetto articolo (il 59) risulta pertanto che ... la sussistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni oggi introdotte dall'ad. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati. Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio e ciò perché, il rinvio all'ari. 133 cod.pen. contenuto nell'ad. 58 L. 689/81 come riformulato, va letto in stretta connessione con successivo art. 59 cit. che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti. La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall'art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può -t essere sostituita quando: non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati; sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato", parametri solo in parte sovrapponibili alla valutazione dei precedenti. In linea con l'orientamento accademico, ideologico e finanche religioso che ha ispirato, a partire dagli anni Settanta, prima in America, quindi a livello di Agenzie internazionali (ONU, CdE, UE) ed infine in Italia, la tematica della restorative justice, l'enfasi è sull'oggi e sulla possibilità per l'individuo di avere un 'nuovo inizio', inserito nella società, con cui deve essere stabilito un dialogo, un processo di recupero dell'imputato. Tale ricostruzione dell'istituto è proiettata più sul futuro che sul passato, e pretende, come più ampiamente spiegato nel citato precedente, un giudizio che sia laylor-made', attagliato alla situazione concreta dell'imputato e non a parametri criminologici astratti, applicati contraddittoriamente. In relazione a quest'ultimo aspetto, non si può non sottolineare l'illogicità insita nella esclusione della recidiva, da un lato, con la valorizzazione dei precedenti, dall'altro. Nel quadro di un episodio modesto, come sancito dalla pena contenuta, dalla esclusione della recidiva, dalla applicazione della circostanza attenuante dell'art.62 n.4 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, appare del tutto distonica l'enfatizzazione della 'particolare aggressività dell'imputato' che dopo aver profferito una frase minacciosa, è ritornato nel locale accompagnato da un cane per minacciare ulteriormente. Ed altrettanto fragile e contraddittorio rispetto al parametro pure in sentenza evocato (la possibilità per la misura di assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati) è la esclusione di ogni significanza dell'intrapreso percorso di recupero da parte dell'imputato che, a pochi mesi dal fatto, a dimostrazione della volontà di intraprendere un percorso palingenetico, ha concordato con il Ser.D. competente, un piano di affrancamento dalla alcol-dipendenza. Per le dette ragioni, la sentenza risulta non solo carente sul piano della applicazione della legge (essendo stata omessa ogni considerazione della portata dell'art.59 1.689/81) ma anche in violazione dei parametri (manifesta illogicità e contraddizione) che costituiscono parte della triade di criteri di valutazione delle sentenze sul piano della legittimità. 3. Per tali ragioni la sentenza va annullata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Roma (altra Sezione) per nuovo giudizio. L'affermazione di responsabilità, per contro, diviene definitiva, ex art.624 c.p.p.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] relatpre DEPOSITATO I [OSCURATO:PERSONA]
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