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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cernusco sul Naviglio, contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia ha respinto l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Milano del 24.5.2010 (confermata dalla Corte di Appello in data 22.2.2016, irrevocabile il successivo 8.3.2017 a séguito di declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione), con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei fatti di calunnia a lui (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) ascritti e condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione; in particolare, la Corte di Appello, previa valutazione di ammissibilità della richiesta, ha ammesso alcune delle prove nuove addotte dalla difesa ed ha perciò proceduto alla loro acquisizione per poi, all'esito, respingere la richiesta;

2. ricorre per cassazione il difensore del Bonalumi lamentando: 2.1 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva, infatti, che la motivazione resa dalla Corte di Appello non ha spiegato le ragioni per le quali le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non siano idonee a smentire il quadro probatorio che aveva portato alla condanna pur essendo state giudicate "confermative della versione difensiva"; rileva che la condanna era stata fondata sulla ritenuta coerenza tra le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si è ritenuto non siano state intaccate da quelle, invece assolutamente chiare in ordine al giorno, alle modalità di consegna del titolo ed alla identificazione di colui che lo sottoscrisse, rese dall'Isufi e dall'Alessio; segnala la illogicità della motivazione con cui la Corte di Appello ha giudicato superflua la perizia grafologica; sottolinea la chiarezza della deposizione resa sul punto della teste Quadri e segnala che la Corte ha utilizzato due differenti criteri per vagliare la attendibilità dei testi circa la collocazione temporale dei fatti giustificando l'errore del querelante ed invece enfatizzando la diversità delle versioni fornite dei testi della difesa che ha giudicato inattendibili; ribadisce che le deposizioni dei testi sentiti in sede di revisione avrebbero imposto di revocare la affermazione di responsabilità ove lette unitamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata chiesta l'audizione con istanza respinta dalla Corte di Appello;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la motivazione della Corte di Appello è, a suo giudizio, approfondita ed immune da vizi logici e giuridici perciò insuscettibile di censura in sede di legittimità dove è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la adozione di autonomi e diversi criteri di valutazione delle prove; sottolinea che la Corte ha congruamente motivato in ordine alla incapacità delle nuove prove ad intaccare il quadro probatorio su cui era stata fondata la condanna sottoposta a giudizio di revisione;

4. la difesa ha concluso per iscritto per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile e condannato per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen.

"... perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], presentava, dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Gorgonzola, una denuncia di smarrimento dell'assegno n. 3203182291 relativo al c/c n. 6152782134/47 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] ... ed intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., assegno in realtà consegnato da Bonalunni alla società [OSCURATO:SOCIETA] il 30.5.2005 nell'ambito di una transazione commerciale, per un importo di Euro 25.000, così incolpando il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], sapendolo innocente, dei reati di furto, ricettazione e falso nella formazione di titoli di credito ...".

I fatti erano stati ricostruiti nelle due sentenze di merito nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA], a séguito di lavori commissionati ed eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], aveva accumulato nei confronti di questa un debito di 25.000 di cui era stato più volte sollecitato il pagamento sin quando il Bonalumi si era presentato presso quella ditta staccando un assegno (già firmato dal socio Florio e che la segretaria della ditta avrebbe riempito nell'importo) e lo aveva consegnato ai soci della Galleani; l'assegno era stato presentato per l'incasso il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma era risultato non pagabile perché risultato oggetto di denuncia di smarrimento; il Bonalumi, richiesto di fornire lumi sulla questione, aveva rifiutato ogni spiegazione ed anzi aveva reagito scagliando un sasso contro la vettura dei creditori.

Il Tribunale aveva giudicato attendibile la deposizione della teste Quadri, segretaria presso la ditta Gallieani & Chignoli, che aveva confermato la versione dei querelanti ed invece disatteso, in quanto stimata non verosimile, la ricostruzione difensiva secondo cui l'assegno era stato consegnato "in garanzia" (già intorno al giorno 15 maggio ed al fine di consentire la verifica del "benefondi") e che il Bonalumi avesse tenuto spento il telefono per quindici giorni sicché il socio Florio aveva sporto denuncia di smarrimento senza consultarsi con il ricorrente.

La Corte di Appello, con sentenza del 22.2.2016, aveva confermato la sentenza di primo grado evidenziando la irragionevolezza della versione difensiva secondo cui l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco e perciò inidoneo a consentire alcuna verifica presso la banca della società traente mentre la concomitanza temporale tra la consegna dell'assegno da parte del Bonalumi e la denuncia di smarrimento presentata dal Florio era di per sé emblematica della convergenza dei due verso il medesimo e concordato obiettivo avendo il Bonalunni consegnato l'assegno ed il Florio presentato la denuncia con correlativo disconoscimento di firma.

2. Con istanza depositata in data 2.12.2019 il Bonalumi aveva inoltrato istanza di revisione allegando prove "nuove" consistenti nelle dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA], già moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias Patrick) che, unitamente alla copia del passaporto (da cui risultava che il Bonalumi il giorno 30.5.2007 si trovava all'estero), avrebbero imposto di riconsiderare la vicenda e di accogliere la tesi difensiva della consegna dell'assegno in data antecedente il 30 maggio 2007 ed avvenuta al solo fine di verificare il "benefondi".

3. La Corte di Appello aveva giudicato ammissibile l'istanza di revisione ed aveva perciò ammesso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non mancando, peraltro, di richiamare le dichiarazioni rese al difensore da parte della Dotsenko; aveva invece respinto la richiesta di espletamento di una perizia grafica di cui ha ribadito la superfluità anche alla luce ed in considerazione delle nuove deposizioni.

Ha tuttavia respinto la richiesta di revisione con motivazione che, a parere del collegio, non si presta a rilievi di legittimità risultando congruamente e puntualmente ancorata alle nuove emergenze istruttorie che sono state vagliate con assoluta accuratezza e con argomentazioni logicamente lineari e corrette in punto di diritto.

In particolare, quanto alla data della consegna dell'assegno, la Corte ha preso in esame il passaporto del Bonalumi e le dichiarazioni della ex moglie del ricorrente facendo tuttavia presente che la questione era stata già esaminata nelle precedenti fasi del giudizio e stimata non decisiva perché il querelante [OSCURATO:PERSONA] poteva aver errato sulla indicazione della data del 30 maggio che è quella che compare sull'assegno ma sulla cui corrispondenza a quella in cui il titolo era stato effettivamente consegnato nessuno dei testi già sentiti nelle fasi di merito aveva potuto essere preciso e puntuale; non ha mancato, anzi, di ricordare che al momento della consegna il Bonalumi aveva chiesto di attendere qualche giorno per procedere all'incasso tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva annotato, quale "scadenza", la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte ha inoltre richiamato la missiva datata 29 maggio inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] in cui si faceva menzione di un pagamento del giorno precedente (ovvero del 28 maggio) e che perciò si era potuto ritenere verosimilmente e del tutto ragionevolmente coincidente con quello in cui era stato consegnato l'assegno in questione.

Di qui, perciò, la irrilevanza delle dichiarazioni della Dotsenko (la quale aveva riferito che il Bonalumi era solito raggiungerla a Mosca una volta al mese e che, sulla base delle risultanze del passaporto, la visita era collocabile tra il 30 maggio ed il 5 giugno) che non erano in grado di aggiungere nulla agli elementi già in precedenza disponibili La Corte ha quindi preso in esame le deposizioni acquisite nel giudizio di revisione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali prove "nuove": costoro avevano riferito di aver visto il Bonalumi, all'interno di un bar, consegnare un assegno in bianco ad un uomo di circa settant'anni: l'episodio era collocabile, secondo l'Isufi, tra il 2007 ed il 2008; secondo l'Alessio nella seconda o terza settimana di maggio del 2007; nessuno dei due aveva potuto riferire sul destinatario del titolo e sulla "causa" del pagamento.

I testi, ha tuttavia notato la Corte di Appello, si sono smentiti reciprocamente: l'Isufi aveva infatti riferito della presenza di altre due o tre persone tra cui, tuttavia, non aveva indicato l'Alessio; quest'ultimo, dal canto suo, aveva riferito che nell'occasione erano presenti solo lui, Bonalumi ed il destinatario dell'assegno; lo stesso Alessio aveva inoltre riferito che si trattava di un assegno in bianco mentre l'Isufi che il titolo era "presumibilmente" firmato anche se aveva avuto cura di precisare di non aver visto bene.

Dal canto suo, ha sottolineato la Corte, il Bonalumi non aveva fatto mai cenno alla presenza dei due al momento della consegna dell'assegno mentre [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, pur avendo all'epoca fatto cenno ad un tale "Patrick" che solo successivamente era stato identificato nell'Isufi, aveva però collocato l'episodio in un contesto del tutto diverso da quello riferito da costui e dall'Alessio avendo riferito che, diversamente da quanto sostenuto dal padre (secondo cui l'assegno era stato consegnato alla metà di maggio in un bar), l'assegno era stato consegnato nel gennaio del 2007 presso la sede della ditta creditrice.

Ha dunque preso atto dell'emergere di quattro diverse versioni difensive ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Isufi e Alessio) tra loro non coerenti tanto da imporre un giudizio di inidoneità delle prove "nuove", pur valutate alla luce degli elementi già acquisiti, a scardinare il giudicato.

Ha infine considerato non rilevante la pur sollecitata perizia perché il ricordo serbato dalla segretaria Quadri circa la sottoscrizione dell'assegno da parte del Bonalumi non era attendibile poiché il creditore non si sarebbe evidentemente "accontentato" e non avrebbe certo accettato un assegno firmato di fronte a lui dall'imputato con il nominativo del socio; ha spiegato che la teste, d'altra parte, aveva in precedenza (prima della rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice) riferito che l'assegno era già firmato ed ha sottolineato come la sua successiva deposizione si era concentrata sulle parti dell'assegno da lei direttamente compilate.

4. In definitiva, la Corte di Appello, con motivazione assolutamente completa in punto di fatto ed immune da profili di illogicità o contraddittorietà, ha vagliato le prove "nuove" giudicandole in sé inaffidabili e, in ogni caso, non in grado di sovvertire la decisione consacrata nella sentenza definitiva e passata in giudicato.

Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, la acquisizione di prove "nuove" imporrebbe, di per sé, una generale rivisitazione dell'apparato istruttorio su cui è stata fondata la condanna nel senso che sarebbe sempre necessario valutare la "tenuta" delle prove che avevano formato il patrimonio istruttorio del giudizio ormai definitivo tenendo conto di quelle sopravvenute, siano esse "nuove" (nel senso di mai ventilate), siano esse preesistenti ma mai acquisite ovvero mai valutate.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire, a tal proposito, che per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 24682, Ghiro; Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 5, 27.4.2016, Livadia).

Si è anche precisato che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 14255 del 5, 22.1.2013, Valenti; Sez. 1, Sentenza n. 25678 del 12.5.2004, Contena).

Con particolare riferimento a situazioni analoghe a quella che ci occupa, si è allora chiarito che quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella fattispecie esaminata, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare - mediante comparazione - la "resistenza" di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 14591 del 21.2.2007, Pecoraro ed altro, Rv. 236153; Sez. 5, Sentenza n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24291 del 7.4.2005, PG in proc.

Alise, Rv. 231734).E, tuttavia, la valutazione "congiunta" ovvero "comparata" delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna definitiva, con quelle "nuove", va logicamente distinta dal giudizio concernente la sicura ed effettiva "affidabilità" di queste ultime; è infatti soltanto quando la prova "nuova" sia stata giudicata immune da profili di inaffidabilità che essa può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze che erano state già considerate idonee a fondare una condanna definitiva.

In altri termini, la valutazione di "tenuta" delle prove già acquisite, necessaria e doverosa, non potrà che avvenire soltanto dopo che - con valutazione logicamente e cronologicamente autonoma - sia stata saggiata e "certificata" la affidabilità della prova nuova che, a quel punto, e solo a quel punto, potrà valutarsi se ed in che misura sia in grado di mettere in crisi l'apparato probatorio già in precedenza acquisito (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 35399 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277072 - 01).

E questa valutazione, di sicura affidabilità, si risolve in un giudizio tipicamente di merito che, laddove - come si è già sottolineato è avvenuto nel caso di specie - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da contraddizioni, non è suscettibile di essere censurata in questa sede.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cernusco sul Naviglio, contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia ha respinto l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Milano del 24.5.2010 (confermata dalla Corte di Appello in data 22.2.2016, irrevocabile il successivo 8.3.2017 a séguito di declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione), con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei fatti di calunnia a lui (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) ascritti e condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione; in particolare, la Corte di Appello, previa valutazione di ammissibilità della richiesta, ha ammesso alcune delle prove nuove addotte dalla difesa ed ha perciò proceduto alla loro acquisizione per poi, all'esito, respingere la richiesta; 2. ricorre per cassazione il difensore del Bonalumi lamentando: 2.1 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva, infatti, che la motivazione resa dalla Corte di Appello non ha spiegato le ragioni per le quali le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non siano idonee a smentire il quadro probatorio che aveva portato alla condanna pur essendo state giudicate "confermative della versione difensiva"; rileva che la condanna era stata fondata sulla ritenuta coerenza tra le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si è ritenuto non siano state intaccate da quelle, invece assolutamente chiare in ordine al giorno, alle modalità di consegna del titolo ed alla identificazione di colui che lo sottoscrisse, rese dall'Isufi e dall'Alessio; segnala la illogicità della motivazione con cui la Corte di Appello ha giudicato superflua la perizia grafologica; sottolinea la chiarezza della deposizione resa sul punto della teste Quadri e segnala che la Corte ha utilizzato due differenti criteri per vagliare la attendibilità dei testi circa la collocazione temporale dei fatti giustificando l'errore del querelante ed invece enfatizzando la diversità delle versioni fornite dei testi della difesa che ha giudicato inattendibili; ribadisce che le deposizioni dei testi sentiti in sede di revisione avrebbero imposto di revocare la affermazione di responsabilità ove lette unitamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata chiesta l'audizione con istanza respinta dalla Corte di Appello; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la motivazione della Corte di Appello è, a suo giudizio, approfondita ed immune da vizi logici e giuridici perciò insuscettibile di censura in sede di legittimità dove è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la adozione di autonomi e diversi criteri di valutazione delle prove; sottolinea che la Corte ha congruamente motivato in ordine alla incapacità delle nuove prove ad intaccare il quadro probatorio su cui era stata fondata la condanna sottoposta a giudizio di revisione; 4. la difesa ha concluso per iscritto per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile e condannato per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. "... perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], presentava, dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Gorgonzola, una denuncia di smarrimento dell'assegno n. 3203182291 relativo al c/c n. 6152782134/47 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] ... ed intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., assegno in realtà consegnato da Bonalunni alla società [OSCURATO:SOCIETA] il 30.5.2005 nell'ambito di una transazione commerciale, per un importo di Euro 25.000, così incolpando il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], sapendolo innocente, dei reati di furto, ricettazione e falso nella formazione di titoli di credito ...". I fatti erano stati ricostruiti nelle due sentenze di merito nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA], a séguito di lavori commissionati ed eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], aveva accumulato nei confronti di questa un debito di 25.000 di cui era stato più volte sollecitato il pagamento sin quando il Bonalumi si era presentato presso quella ditta staccando un assegno (già firmato dal socio Florio e che la segretaria della ditta avrebbe riempito nell'importo) e lo aveva consegnato ai soci della Galleani; l'assegno era stato presentato per l'incasso il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma era risultato non pagabile perché risultato oggetto di denuncia di smarrimento; il Bonalumi, richiesto di fornire lumi sulla questione, aveva rifiutato ogni spiegazione ed anzi aveva reagito scagliando un sasso contro la vettura dei creditori. Il Tribunale aveva giudicato attendibile la deposizione della teste Quadri, segretaria presso la ditta Gallieani & Chignoli, che aveva confermato la versione dei querelanti ed invece disatteso, in quanto stimata non verosimile, la ricostruzione difensiva secondo cui l'assegno era stato consegnato "in garanzia" (già intorno al giorno 15 maggio ed al fine di consentire la verifica del "benefondi") e che il Bonalumi avesse tenuto spento il telefono per quindici giorni sicché il socio Florio aveva sporto denuncia di smarrimento senza consultarsi con il ricorrente. La Corte di Appello, con sentenza del 22.2.2016, aveva confermato la sentenza di primo grado evidenziando la irragionevolezza della versione difensiva secondo cui l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco e perciò inidoneo a consentire alcuna verifica presso la banca della società traente mentre la concomitanza temporale tra la consegna dell'assegno da parte del Bonalumi e la denuncia di smarrimento presentata dal Florio era di per sé emblematica della convergenza dei due verso il medesimo e concordato obiettivo avendo il Bonalunni consegnato l'assegno ed il Florio presentato la denuncia con correlativo disconoscimento di firma. 2. Con istanza depositata in data 2.12.2019 il Bonalumi aveva inoltrato istanza di revisione allegando prove "nuove" consistenti nelle dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA], già moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias Patrick) che, unitamente alla copia del passaporto (da cui risultava che il Bonalumi il giorno 30.5.2007 si trovava all'estero), avrebbero imposto di riconsiderare la vicenda e di accogliere la tesi difensiva della consegna dell'assegno in data antecedente il 30 maggio 2007 ed avvenuta al solo fine di verificare il "benefondi". 3. La Corte di Appello aveva giudicato ammissibile l'istanza di revisione ed aveva perciò ammesso la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non mancando, peraltro, di richiamare le dichiarazioni rese al difensore da parte della Dotsenko; aveva invece respinto la richiesta di espletamento di una perizia grafica di cui ha ribadito la superfluità anche alla luce ed in considerazione delle nuove deposizioni. Ha tuttavia respinto la richiesta di revisione con motivazione che, a parere del collegio, non si presta a rilievi di legittimità risultando congruamente e puntualmente ancorata alle nuove emergenze istruttorie che sono state vagliate con assoluta accuratezza e con argomentazioni logicamente lineari e corrette in punto di diritto. In particolare, quanto alla data della consegna dell'assegno, la Corte ha preso in esame il passaporto del Bonalumi e le dichiarazioni della ex moglie del ricorrente facendo tuttavia presente che la questione era stata già esaminata nelle precedenti fasi del giudizio e stimata non decisiva perché il querelante [OSCURATO:PERSONA] poteva aver errato sulla indicazione della data del 30 maggio che è quella che compare sull'assegno ma sulla cui corrispondenza a quella in cui il titolo era stato effettivamente consegnato nessuno dei testi già sentiti nelle fasi di merito aveva potuto essere preciso e puntuale; non ha mancato, anzi, di ricordare che al momento della consegna il Bonalumi aveva chiesto di attendere qualche giorno per procedere all'incasso tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva annotato, quale "scadenza", la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte ha inoltre richiamato la missiva datata 29 maggio inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] in cui si faceva menzione di un pagamento del giorno precedente (ovvero del 28 maggio) e che perciò si era potuto ritenere verosimilmente e del tutto ragionevolmente coincidente con quello in cui era stato consegnato l'assegno in questione. Di qui, perciò, la irrilevanza delle dichiarazioni della Dotsenko (la quale aveva riferito che il Bonalumi era solito raggiungerla a Mosca una volta al mese e che, sulla base delle risultanze del passaporto, la visita era collocabile tra il 30 maggio ed il 5 giugno) che non erano in grado di aggiungere nulla agli elementi già in precedenza disponibili La Corte ha quindi preso in esame le deposizioni acquisite nel giudizio di revisione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali prove "nuove": costoro avevano riferito di aver visto il Bonalumi, all'interno di un bar, consegnare un assegno in bianco ad un uomo di circa settant'anni: l'episodio era collocabile, secondo l'Isufi, tra il 2007 ed il 2008; secondo l'Alessio nella seconda o terza settimana di maggio del 2007; nessuno dei due aveva potuto riferire sul destinatario del titolo e sulla "causa" del pagamento. I testi, ha tuttavia notato la Corte di Appello, si sono smentiti reciprocamente: l'Isufi aveva infatti riferito della presenza di altre due o tre persone tra cui, tuttavia, non aveva indicato l'Alessio; quest'ultimo, dal canto suo, aveva riferito che nell'occasione erano presenti solo lui, Bonalumi ed il destinatario dell'assegno; lo stesso Alessio aveva inoltre riferito che si trattava di un assegno in bianco mentre l'Isufi che il titolo era "presumibilmente" firmato anche se aveva avuto cura di precisare di non aver visto bene. Dal canto suo, ha sottolineato la Corte, il Bonalumi non aveva fatto mai cenno alla presenza dei due al momento della consegna dell'assegno mentre [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, pur avendo all'epoca fatto cenno ad un tale "Patrick" che solo successivamente era stato identificato nell'Isufi, aveva però collocato l'episodio in un contesto del tutto diverso da quello riferito da costui e dall'Alessio avendo riferito che, diversamente da quanto sostenuto dal padre (secondo cui l'assegno era stato consegnato alla metà di maggio in un bar), l'assegno era stato consegnato nel gennaio del 2007 presso la sede della ditta creditrice. Ha dunque preso atto dell'emergere di quattro diverse versioni difensive ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Isufi e Alessio) tra loro non coerenti tanto da imporre un giudizio di inidoneità delle prove "nuove", pur valutate alla luce degli elementi già acquisiti, a scardinare il giudicato. Ha infine considerato non rilevante la pur sollecitata perizia perché il ricordo serbato dalla segretaria Quadri circa la sottoscrizione dell'assegno da parte del Bonalumi non era attendibile poiché il creditore non si sarebbe evidentemente "accontentato" e non avrebbe certo accettato un assegno firmato di fronte a lui dall'imputato con il nominativo del socio; ha spiegato che la teste, d'altra parte, aveva in precedenza (prima della rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice) riferito che l'assegno era già firmato ed ha sottolineato come la sua successiva deposizione si era concentrata sulle parti dell'assegno da lei direttamente compilate. 4. In definitiva, la Corte di Appello, con motivazione assolutamente completa in punto di fatto ed immune da profili di illogicità o contraddittorietà, ha vagliato le prove "nuove" giudicandole in sé inaffidabili e, in ogni caso, non in grado di sovvertire la decisione consacrata nella sentenza definitiva e passata in giudicato. Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, la acquisizione di prove "nuove" imporrebbe, di per sé, una generale rivisitazione dell'apparato istruttorio su cui è stata fondata la condanna nel senso che sarebbe sempre necessario valutare la "tenuta" delle prove che avevano formato il patrimonio istruttorio del giudizio ormai definitivo tenendo conto di quelle sopravvenute, siano esse "nuove" (nel senso di mai ventilate), siano esse preesistenti ma mai acquisite ovvero mai valutate. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, a tal proposito, che per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 24682, Ghiro; Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 5, 27.4.2016, Livadia). Si è anche precisato che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 14255 del 5, 22.1.2013, Valenti; Sez. 1, Sentenza n. 25678 del 12.5.2004, Contena). Con particolare riferimento a situazioni analoghe a quella che ci occupa, si è allora chiarito che quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella fattispecie esaminata, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare - mediante comparazione - la "resistenza" di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 14591 del 21.2.2007, Pecoraro ed altro, Rv. 236153; Sez. 5, Sentenza n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24291 del 7.4.2005, PG in proc. Alise, Rv. 231734).E, tuttavia, la valutazione "congiunta" ovvero "comparata" delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna definitiva, con quelle "nuove", va logicamente distinta dal giudizio concernente la sicura ed effettiva "affidabilità" di queste ultime; è infatti soltanto quando la prova "nuova" sia stata giudicata immune da profili di inaffidabilità che essa può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze che erano state già considerate idonee a fondare una condanna definitiva. In altri termini, la valutazione di "tenuta" delle prove già acquisite, necessaria e doverosa, non potrà che avvenire soltanto dopo che - con valutazione logicamente e cronologicamente autonoma - sia stata saggiata e "certificata" la affidabilità della prova nuova che, a quel punto, e solo a quel punto, potrà valutarsi se ed in che misura sia in grado di mettere in crisi l'apparato probatorio già in precedenza acquisito (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 35399 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277072 - 01). E questa valutazione, di sicura affidabilità, si risolve in un giudizio tipicamente di merito che, laddove - come si è già sottolineato è avvenuto nel caso di specie - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da contraddizioni, non è suscettibile di essere censurata in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q
Sentenza Cassazione n. 24305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris