CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 02953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato - è inammissibile in quanto, tenuto conto della sospensione ex art. 159 cod. pen. di 124 giorni (60 giorni in ragione del rinvio dell'udienza del 26 novembre 2019 per legittimo impedimento del difensore dell'imputato; 64 giorni per il differimento dell'udienza del 5 maggio 2020 rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), il termine di sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal tempo del commesso reato (il 6 maggio 2015) non era decorso allorché è stata pronunciata la sentenza di appello (il 13 dicembre 2022) e la prescrizione successivamente maturata non può essere in questa sede rilevata a fronte dell'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, pur adducendo la violazione della legge penale si censura la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal prospettare compiute censure di legittimità, contiene asserti del tutto generici, nega irritualmente che sussistenza della prova, senza neppure ipotizzarne il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P