CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15725/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22136-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del proprio rappresentante p.t. e Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BOMA, presso lo [OSCURATO:PERSONA]AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-L APPENA, 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del tu eappresentante legale e amministratore delegato, GIORDIOMAPIA rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3; controricorrente - avverso la sentenza n. 270/2018 della Corte d'Appello Ci PERUGIA, depositata in data 12/04/2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio L [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, l'[OSCURATO:PERSONA], perché: i) in via principale - accertato l'avvenuto perfezionamento di un accordo modificativo del contratto di locazione risalente al 2009, avente ad oggetto una porzione di magazzino sito in S. Eraclio di Foligno, con cui si conveniva che, a far data dall'I. aprile 2004 e per la durata di tre anni, il canone di locazione doveva intendersi ridotto del 30% e che per il periodo indicato la conduttrice non avrebbe potuto recedere dal contratto, come risultante dalla scrittura privata, inviata tramite email in data 11 giugno 2014, contenente il contenuto della proposta formulata dall'Azienda agricola S. Giuseppe - dichiarasse che il corrispettivo dovuto a titolo di canone di locazione dal'1 aprile 2014 al 31 marzo 2017 era stato decurtato del 30%, con conseguente condannata della convenuta alla restituzione di quanto percepito in eccesso; ii) in via subordinata, condannasse la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per violazione delle regole di buona fede e di correttezza o alla restituzione delle maggiori somme corrisposte e con la condanna in ogni caso al risarcimento dei danni. 2. A tal fine la ricorrente precisa che, dopo una iniziale disponibilità a raggiungere l'accordo sulla riduzione del canone per un triennio, l'[OSCURATO:PERSONA] S. Giuseppe, con email del 16 luglio 2014, si scusava per la titubanza dimostrata, ma escludeva che vi fossero i presupposti per modificare il contratto di locazione.La ricorrente, con comunicazione del 18 luglio 2014, insisteva sull'avvenuto perfezionamento dell'accordo modificativo e anticipava che, in esecuzione dello stesso, avrebbe corrisposto il canone ridotto. 3. Fallito il tentativo di raggiungere un accordo con la conduttrice, la ricorrente si determinava a rispettare le condizioni pattuite con il contratto del 2009, per non incorrere nella sua risoluzione per inadempimento; successivamente, decideva di agire in giudizio nei confronti dell'Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], chiedendo quanto dianzi esposto (cfr. supra § 1). 4. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'avvenuto perfezionamento dell'accordo modificativo. 5. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 25/2016, accoglieva la domanda principale e, ritenuto perfezionato l'accordo integrativo, condannava la convenuta a restituire tutti gli importi percepiti in eccedenza rispetto alla riduzione del canone convenuta a partire dal 10 aprile 2004. In particolare, la decisione di prime cure giudicava l'accordo integrativo perfezionato con la email dell'il maggio 2014 che riproduceva, nella sua prima parte, proprio il contenuto della proposta della locatrice dell'8 maggio 2014, riteneva non rilevante il fatto che la seconda parte della email contenesse pattuizioni aggiuntive riguardanti l'impegno della conduttrice di trasferirsi presso un diverso immobile non inferiore a 3500 mq eventualmente messo a disposizione dalla locatrice. 6. La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 270/2018, oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva il sesto motivo dell'appello principale della [OSCURATO:PERSONA] che denunciava la non avvenuta conclusione dell'accordo integrativo. 6.1. Segnatamente, la sentenza riteneva pacifico che le parti si erano rese disponibili a ridurre il canone del 30% per tre anni con rinuncia della conduttrice a recedere dal contratto per il medesimo periodo, ma giudicava altrettanto pacifico che ciò faceva parte di un accordo più complesso che prevedeva anche la retrodatazione dell'accordo modificativo e il diritto della locatrice di recedere dal contratto, bilanciato con l'offerta di una soluzione locatizia alternativa più conveniente per la conduttrice, il cui contenuto effettivo non era stato dimostrato da quest'ultima che ne aveva l'onere. 6.2. Secondo la Corte d'Appello, infatti, il contenuto dell'accordo sul punto era rimasto incerto tanto da ritenere che non fosse impegnativo, ma solo di massima, come confermato dalle dichiarazioni del rappresentante legale della locatrice e da quella dell'amministratore delegato della conduttrice. La testimonianza contraria del [OSCURATO:PERSONA] della conduttrice appariva poco credibile, «perché per regola nella coscienza sociale una scrittura non è impegnativa se non sottoscritta, e comunque se messa al confronto con quella della Pascolini, di lui più credibile perché ormai priva di legami con la conduttrice». La Corte territoriale concludeva che, con la missiva del 16 luglio 2014, la locatrice si era legittimamente rifiutata di sottoscrivere la scrittura privata che avrebbe dovuto formalizzare il contenuto delle intese raggiunte fino a quel momento. 6.3. Giudicava infondato l'appello incidentale dell'odierna ricorrente che lamentava la responsabilità precontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], perché quand'anche la stretta di mano intercorsa tra le parti avesse ingenerato un affidamento circa la conclusione dell'accordo modificativo, l'insorgere di detto affidamento non era imputabile «anche solo a colpa della locatrice», essendo impregiudicata la facoltà di quest'ultima di rifiutare di sottoscrivere la scrittura privata inviatale dalla conduttrice con email del 10 giugno 2014. Non solo: la clausola che prevedeva l'impegno della conduttrice di non recedere dal contratto per un triennio a fronte della riduzione del canone doveva intendersi riferita anche alla ricorrenza di gravi motivi e quindi doveva considerarsi nulla ex art. 79 della I. 392/1978. Tale nullità, ove fatta valere, avrebbe fatto cadere l'intero accordo e comunque avrebbe reso colpevole l'affidamento sulla stipulazione dell'accordo modificativo, escludendo il diritto dell'odierna ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. 6.4. Né alla conduttrice era consentito di imputare alla controparte di non avere accettato la sua proposta di pagare il canone intero nel caso di recesso anticipato, giacché le trattative si erano concluse negativamente e l'azienda agricola non aveva alcun obbligo di avviarne di nuove. 7. Affidandosi a sette motivi la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza. 8. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. 10. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 11. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 12. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 ss. cod.civ., artt. 1326 ss. cod.civ., artt. 1571 ss. cod.civ., degli artt. 27 ss. della I. 392/1978, degli artt. 115 ss. cod.proc.civ., degli artt. 2730 ss. cod.civ., dell'art. 228 cod.proc.civ. Oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza d'appello ha escluso che nella scrittura allegata alla email del giugno 2014 risiedesse la prova dell'accordo raggiunto, in ragione del fatto che non vi era stata, da parte della locatrice, l'accettazione della proposta di modifica del precedente contratto di locazione, data la ricorrenza di intese più complesse relativamente alle quali le parti in causa avevano raggiunto esclusivamente un accordo di massima, non impegnativo. La tesi della ricorrente è che tale conclusione contrasti con il contenuto delle deposizioni dei testi escussi, i quali avrebbero, invece, riferito di un accordo perfezionato e suggellato da una stretta di mano. Il solo ad avere parlato di un accordo "in linea di massima" sarebbe stato il legale rappresentante della azienda locatrice, il quale, però, avrebbe riconosciuto, con valore confessorio, che almeno sulla riduzione del canone per tre anni, sulla quantificazione del canone e sulla rinuncia della conduttrice al diritto di recesso l'intesa si era perfezionata.La Corte territoriale avrebbe, quindi, violato le regole di «interpretazione della prova, la sua valutazione e, soprattutto, la coerenza di motivazione», essendosi limitata ad una valutazione parziale delle risultanze probatorie, in particolare della risposta al capitolo 8 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'azienda agricola, e avrebbe attribuito rilievo ad una circostanza - la mancata formalizzazione dell'accordo verbale in un documento scritto - che, invece, avrebbe dovuto considerare neutra rispetto all'avvenuto perfezionamento dell'accordo modificativo del precedente contratto. 12.1.11 motivo è inammissibile. Pur rubricato come violazione di legge, il motivo nasconde in realtà contestazioni di merito in ordine alle valutazioni condotte dalla Corte territoriale circa l'indimostrato perfezionamento dell'accordo modificativo dell'originario contratto di locazione. In particolare, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass.30/12/2015, n. 26110). Occorre, poi, ricordare che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16/01/2007, n. 828). Nel caso di specie, nello svolgimento del motivo non è dato riscontrare alcun riferimento ai numerosi articoli di legge indicati nella rubrica che la Corte territoriale avrebbe violato o falsamente applicato ed al modo con cui li avrebbe violato o falsamente applicati. Anche se si provvedesse a correggere l'errore di sussunzione in cui è evidentemente incorsa parte ricorrente, il motivo non potrebbe accogliersi, perché ciò che concretizza l'ubi consistam delle censure formulate è la pretesa di una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal Giudice d'Appello. La rivalutazione degli accertamenti fattuali, però, è estranea al perimetro del sindacato di legittimità, perché è incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito. 12.3. Anche la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. è dedotta senza che ne ricorrano i presupposti. Perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario che venga dedotto, nell'attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod.proc.civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove". Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo. Approfondimenti sul punto si rinvengono in Cass. 10/06/2016, 11892, che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087. 13. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 ss. cod.civ., degli artt. 1326 ss. cod.civ., degli artt. 1571 ss. cod.civ., degli artt. 27 ss. della I. n. 392/1978, degli artt. 115 ss. cod.proc.civ., degli artt. 2720 ss. cod.civ., dell'art. 228 cod.proc.civ., e denuncia la nullità della sentenza o del procedimento. La tesi rappresentata è che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della propria decisione una parte della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenendola riferita, per errore, al penultimo capoverso della scrittura privata, quella contenente il patto di gradimento della nuova ubicazione, anziché all'ultimo, concernente la possibile rinegoziazione dei termini del contratto alla scadenza del 1° aprile 2017. Nella sostanza, la Corte territoriale quando ha riportato la parte della deposizione, nella quale la teste dichiarava di non essere in grado di confermare che l'ultimo paragrafo della scrittura privata corrispondesse precisamente al punto dell'accordo raggiunto, avrebbe sbagliato il riferimento, riportando il penultimo paragrafo anziché l'ultimo. Non solo: la Corte territoriale non avrebbe considerato che la testimone nel rispondere ai capitoli 23 e ss. avrebbe confermato il perfezionamento dell'accordo modificativo.13.1. La formulazione di questo motivo presta il fianco agli stessi rilievi già formulati relativamente al motivo precedente, quanto alla tecnica argomentativa utilizzata. 13.2. È appena il caso di aggiungere che la ricorrente denuncia anche un error in procedendo, senza supportarlo con alcuna argomentazione difensiva. 13.3. Peraltro, con riferimento alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti amministratrice delegata dell'odierna ricorrente, va considerato che, quand'anche risultasse dimostrato che effettivamente la stessa, quando aveva negato di poter confermare che l'ultimo paragrafo della scrittura corrispondesse ad un punto dell'accordo raggiunto nell'incontro del 10 giugno 2014, non intendeva riferirsi alla determinazione delle parti di ridurre il canone di locazione, non potrebbe trarsi la conseguenza pretesa dalla società ricorrente, perché la valutazione delle deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta, con una motivazione congrua e dopo essere stata confrontata con quanto emerso dalla dichiarazione testimoniale del Pizzi, complessivamente generica e tale da non consentire di ritenere provato il perfezionamento dell'accordo non solo nella sua complessità, ma anche per la parte relativa alla riduzione retrodatata del canone per un triennio, sulla scorta di una pluralità di elementi pretermessi dalla odierna ricorrente: a) la stretta di mano riferita dalla Pascolini poteva essere indice della volontà delle parti di proseguire nelle trattative; b) l'accordo era stato ritenuto raggiunto in linea di massima su alcuni punti; c) l'accordo non si era perfezionato verosimilmente perché la locatrice aveva verificato, con esito negativo, la possibilità di trovare sul mercato una soluzione locatizia alternativa per la ricorrente, cui subordinare l'esercizio del proprio diritto di recesso: diritto di recesso che sarebbe risultato meramente teorico essendo rimesso all'arbitrio della conduttrice. 13.4. Va chiarito che la Corte territoriale non ha mai messo in dubbio la eventuale validità dell'accordo, indipendentemente dalla forma scritta - nessuna delle parti pone in dubbio la legittimità dell'accordo, discutendosi solo del suo perfezionamento: p. 6 della sentenza -; non ha mai preteso che le parti lo stipulassero per iscritto: infatti, ha dato rilievo alla stretta di mano intercorsa tra le parti contraenti non per negare che essa potesse bastare in astratto a concludere l'accordo, ma per attribuirle un significato diverso, cioè per intendere che, per suo tramite, le parti non avessero voluto suggellare l'accordo raggiunto, ma darsi reciprocamente atto della volontà di continuare a trattare per raggiungere un accordo di contenuto più ampio; ha tratto la convinzione, esaminando le prove orali raccolte, che la volontà delle parti era quella di redigere per iscritto un contenuto contrattuale corrispondente alle intese volta per volta raggiunte, allo scopo, in vista della successiva sottoscrizione, di verificare la corrispondenza con quanto fin lì negoziato; a tal fine, ha ritenuto irrilevante il fatto che il rifiuto della locatrice di raggiungere l'accordo, sottoscrivendo la scrittura privata, sia giunto dopo più di un mese dall'invio della medesima per email - il ritardo è stato, con una valutazione in fatto, attribuito alla esigenza di verificare la fattibilità della condizione potestativa cui era subordinato il diritto di recedere dal contratto da parte della locatrice - più attendibile la testimonianza della Pascolini piuttosto che a quella del Pacchioni sulla scorta di due argomenti: i) la scarsa credibilità in sé della testimonianza, in ragione del fatto che secondo la coscienza sociale una dichiarazione scritta non è vincolante se non è sottoscritta; ii) la maggiore credibilità della Pascolini, rispetto al Pacchioni, perché priva ormai di ogni legame con la conduttrice. 13.5. Risulta indimostrato, inoltre, che la Corte territoriale abbia preso in esame solo una parte della deposizione testimoniale della Pascolini, come denunciato dalla ricorrente. Al contrario, la decisione attribuisce ampio rilievo alla deposizione della Pascolini nella sua complessità, pur senza fare specifico riferimento ai singoli capitoli di prova. 13.6. In altri termini, la Corte territoriale ha giustificato ogni sua statuizione, attribuendo - sulla scorta dell'esito dell'esame delle prove raccolte - ai fatti di causa un significato giuridico che resiste alle censure fattuali della ricorrente, la quale, oltre ad avere indirizzato il proprio sforzo confutativo solo verso una parte delle stesse, non è stata in grado di individuare gli errori denunciati assertivamente e genericamente nell'epigrafe del motivo. Il che rende assai poco comprensibile l'ubi consistam delle censure mosse alla sentenza impugnata. 14. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 ss. cod.civ., degli artt. 1326 ss. c.c, degli artt. 1571 ss. cod.civ., degli artt. 27 ss. della I. n. 392/1978, degli artt. 115 ss. cod.proc.civ., degli artt. 2730 SS. cod.civ., dell'art. 228 cod.proc.civ., dell'art. 1419 cod.civ., e denuncia la nullità della sentenza o del procedimento. In particolare, la sentenza impugnata, oltre a far riferimento erroneo ad una regola di coscienza sociale, avrebbe sbagliato nel ritenere non raggiunto l'accordo perché non vi era un atto sottoscritto. Non solo: la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'accordo era stato adempiuto da parte sua. 14.1. Il motivo è inammissibile. Non solo è stato formulato con una tecnica argomentativa analoga a quella utilizzata per i precedenti, scontando le medesime pecche, ma non si confronta, come, peraltro, rilevato nel controricorso, con la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto: 1) contraddittorie le testimonianze della Pascolini e del Pacchioni; 2) non soddisfatto l'onere gravante sulla odierna ricorrente di provare il perfezionamento dell'accordo. La ricorrente anche in questo caso oppone alle conclusioni della Corte territoriale una propria diversa valutazione delle prove raccolte, pretendendo di farne discendere plurimi, ma non argomentati, errores in iudicando e in procedendo. 15. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 ss. cod.civ., degli artt. 1326 ss. c.c, degli artt. 1571 ss. cod.civ., degli artt. 27 ss. della I. n. 392/1978, degli artt. 115 ss. cod.proc.civ., degli artt. 2730 ss. cod.civ., dell'art. 228 cod.proc.civ., e lamenta la nullità della sentenza o del procedimento.Ribadito in premessa che la Corte d'Appello avrebbe dato rilievo solo all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società agricola, peraltro, senza considerare che da esso emergeva che su alcuni punti era stato raggiunto un accordo definitivo, la ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che a p. 11 della memoria di costituzione in primo grado, sottoscritta dalla parte, il rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che era stata formulata da parte sua la richiesta, come contropartita della concessione della riduzione del canone locatizio, di riconoscimento del diritto di recedere dal contratto con sei mesi di preavviso con l'intesa che le parti si sarebbero adoperate, nel frattempo, per reperire una struttura simile a quella in uso ove trasferire l'attività della Diva e che tale proposta era stata anch'essa accettata. Per la ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confessato quanto poi aveva ribadito in sede di interrogatorio formale. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, presta il fianco ad un rilievo di novità, perché non risulta dedotta in sede di gravame la censura relativa alla mancata considerazione del valore confessorio dell'atto difensivo, il cui contenuto, per la parte di interesse, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato a p. 25 del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, - h -nrnissibilita, questioni che siano già comprese nel tema del d'appello, non essendo prospettabili per la prima vol:U ;ttin-dà questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati dì '-ierito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ut al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione.' ione avanti al giudice dei merito, ma anche di indicare in qu del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla rIr TH':.ione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, '3 ,-; 30 • Aar ne il merito (Cass. 2/11/2018, n. 28060).In secondo luogo, la censura si sostanzia in un ennesimo quanto inammissibile tentativo di attribuire un significato alla deposizione del rappresentante legale di controparte diverso da quello ascrittogli dalla Corte territoriale, senza in alcun modo dimostrare gli eventuali errores in cui essa sarebbe incorsa. 16. Con il quinto motivo la ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1326 ss. c.c, degli artt. 1571 SS. cod.civ., degli artt. 27 ss. della I. n. 392/1978, degli artt. 115 ss. cod.proc.civ., degli artt. 2702 ss. cod.civ., degli artt. 1362 ss., dell'art. 1371 cod.civ., e denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, per avere ritenuto non corrispondente il contenuto della proposta a quello dell'accettazione, in violazione delle norme che disciplinano la conclusione del contratto che non richiedono una corrispondenza parola per parola di proposta ed accettazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare raggiunto l'accordo sulla riduzione del canone e sulla durata del periodo di riduzione, sulla scorta della dichiarazione confessoria del rappresentante legale della locatrice, ed avrebbe dovuto ritenere accettata anche la proposta relativa alla facoltà di recesso formulata dalla locatrice, sulla scorta della email dell'Il giugno 2014 che riportava la clausola relativa alle condizioni del diritto di recesso della locatrice negoziata in occasione dell'incontro del 10 giugno 2014. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 1371 cod.civ., perché, a fronte di un dubbio sulla interpretazione della volontà delle parti avrebbe dovuto contemperare gli interessi delle parti, nonché l'art. 1362, comma 2, cod.civ., non avendo verificato quale era stata la condotta delle parti successiva all'accordo asseritamente raggiunto. La sentenza impugnata muove dalla premessa che nell'incontro del 10 giugno 2014 non vi era stata da parte della conduttrice accettazione della proposta della locatrice, perché, invece, le parti avevano intrapreso una negoziazione su un oggetto più ampio che prevedeva anche il diritto di recesso della locatrice ed una diversa retrodatazione dell'accordo sulla percentuale di riduzione del canone, il cui effettivo contenuto ed il cui rapporto con la riduzione del canone di locazione non era stati provati, perché i testi escussi sul punto erano stati generici o contraddittori. Anche i rimproveri mossi alla sentenza impugnata con questo motivo si palesano inammissibili, perché muovono assertivamente da premesse opposte rispetto a quelle fatte proprie dalla Corte territoriale. Se è vero, infatti, che le parti avevano deciso di ridurre il canone per un triennio, non è chiaro come avessero congegnato il diritto di recesso della locatrice; soprattutto non è chiaro se lo avessero previsto come contropartita della riduzione del canone (cfr. deposizione del Pizzi) ovvero come alternativa alla riduzione del canone di locazione (cfr. deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) o ancora come corrispettivo della retrodatazione del nuovo accordo. A fronte di tanto la ricorrente pretende di dimostrare in maniera del tutto assertiva che l'accettazione della locatrice fosse conforme alla proposta della odierna ricorrente, senza neppure confrontarsi, se non insistendo sul fatto che la email dell'Il giugno 2014 riproducesse il contenuto dell'asserito accordo verbale raggiunto dalle parti in occasione dell'incontro avvenuto il giorno precedente e affermando altrettanto apoditticamente che la quaestio disputandi fosse quella della interpretazione della volontà delle parti rispetto ad un accordo già raggiunto, mentre, invece, per il giudice a quo era questione di mancato soddisfacimento dell'onere della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo modificativo. Le censure formulate risultano, in sostanza, totalmente eccentriche e parimenti inidonee a confutare il ragionamento seguito della Corte territoriale. 17. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo, e la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 1326 cod.civ. in particolare, la sentenza gravata avrebbe omesso di esaminare la circostanza che, fin dal primo grado era stata avanzata la domanda di declaratoria di avvenuto perfezionamento dell'accordo, posto che il rappresentante legale della locatrice non solo aveva riconosciuto che l'accordo era stato raggiunto con riferimento alla riduzione del canone di locazione e alla durata della riduzione, ma anche con riferimento al diritto di recedere dal contratto da parte della locatrice, perché aveva ammesso di avere chiesto una ulteriore modifica dell'accordo che poi era stata accettata. La Corte territoriale avrebbe, nella sostanza, omesso di prendere in considerazione l'esito delle prove testimoniali e in particolare della prova per interrogatorio formale. Il motivo si dimostra inammissibile. Le censure, infatti, mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di "fatto storico" (principale o secondario) la prova testimoniale in quanto tale. Giova, infatti, precisare che il "fatto storico" di cui dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del "fatto processuale", il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 4 (Cass.09/07/2019, n. 18328). Il controllo previsto dall'art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia): Cass., Sez. Un., 07/0472014, n. 8053. Nella ordinanza 25/09/2018, n. 22786, questa Corte ha, poi, precisato che non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.:i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame. Deve, pertanto, escludersi che la ricorrente abbia denunciato un fatto rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., così come che lo abbia denunciato correttamente, cioè facendosi carico degli oneri di allegazione gravanti su chi chieda la cassazione della sentenza di merito invocando l'omesso esame di un fatto storico. 18. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1337 ss. cod.civ., dell'art. 1339 cod.civ., dell'art. 1419 cod.civ., degli artt. 115 ss. cod.proc.civ., degli artt. 244 ss. cod.proc.civ., degli artt. 2721 ss cod.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1. n. 3, cod.proc.civ., e, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza o del procedimento. La tesi propugnata è che, avendo proposto appello incidentale per denunciare l'ingiustificata rottura delle trattative da parte dell'azienda agricola, articolando mezzi di prova circa l'an e il quantum, la Corte territoriale avrebbe dovuto ammettere le prove orali richieste, essendo esse dirette a dimostrare non solo il quantum, ma anche la fondatezza della pretesa. Non solo: rigettando la domanda nel merito, ritenendo assente l'elemento soggettivo per dar luogo al risarcimento del danno, la sentenza impugnata si sarebbe posta contro la giurisprudenza di questa Corte che non richiede la prova della colpa del danneggiante per affermarne la responsabilità precontrattuale. Il motivo non può accogliersi, perché la sentenza impugnata ha rigettato l'appello incidentale con una pluralità di rationes decidendi che non sono state neppure scalfite dalle argomentazioni difensive della ricorrente È sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha, per un verso, riconosciuto all'azienda agricola il diritto di rifiutare di dare il proprio assenso ad un accordo che non le riconosceva un serio diritto di esercitare il recesso, visto che, per come proposto, esso era stato condizionato anche al gradimento della conduttrice; peraltro, ha ritenuto nulla la clausola che prevedeva l'impegno della conduttrice a non recedere dal contratto; di conseguenza, l'eventuale affidamento circa la conclusione del contratto modificativo di quello precedente avrebbe dovuto ritenersi non incolpevole e quindi tale da non ingenerare la nascita di un affidamento meritevole, ove leso, di essere oggetto di una pretesa risarcitoria. La ricorrente ha censurato la decisione impugnata solo sostenendo che non fosse necessaria la prova della colpa della danneggiante per ottenerne la condanna risarcitoria ex artt. 1337 cod.civ. e denunciato la statuizione che non aveva ammesso le prove testimoniali dirette a dimostrare la ricorrenza di una ipotesi di ingiustificata rottura. È ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass.19/05/2021, n. 13595). Questa, infatti, è intesa all'annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni, restando il provvedimento impugnato autonomamente giustificato dall'altra o dalle altre argomentazioni non censurate. Ad abundantiam, il motivo non deduce, come, invece, avrebbe dovuto, nulla circa il come e il perché le prove che la Corte Territoriale ha ritenuto non necessarie, cioè ha valutato irrilevanti, invece, lo sarebbero state. 19. Il ricorso è inammissibile. 20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 21. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sens