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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29272/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

Il ricorso proposto dall'imputata si articola in un unico motivo con il quale si contesta l'accertamento delle responsabilità concorsuale dell'imputata.

Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi in cui è consentito.

Il ricorso sollecita questa Corte di legittimità a rivalutare l'accertamento della condotta concorsuale ascritta all'imputata a fronte di una motivazione esaustiva e coerente della Corte di appello di Catanzaro che ha indicato le ragioni per le quali la ricostruzione alternativa fornita dall'imputata non era credibile e doveva pertanto ritenersi accertata la sua responsabilità concorsuale (si veda p. 2).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penafe 3 - AGO 2026 ci,17;)17,115,R11.) /.5ww,zetui [OSCURATO:PERSONA] fì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Il ricorso proposto dall'imputata si articola in un unico motivo con il quale si contesta l'accertamento delle responsabilità concorsuale dell'imputata. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi in cui è consentito. Il ricorso sollecita questa Corte di legittimità a rivalutare l'accertamento della condotta concorsuale ascritta all'imputata a fronte di una motivazione esaustiva e coerente della Corte di appello di Catanzaro che ha indicato le ragioni per le quali la ricostruzione alternativa fornita dall'imputata non era credibile e doveva pertanto ritenersi accertata la sua responsabilità concorsuale (si veda p. 2). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penafe 3 - AGO 2026 ci,17;)17,115,R11.) /.5ww,zetui [OSCURATO:PERSONA] fì
Sentenza Cassazione n. 29272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris