Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 23320/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 02/05/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.; il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei due vizi ora richiamati solo con riferimento specifico all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; nonché il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione nella parte riferita alla commisurazione della pena, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondati, giacché censurano passaggi della sentenza che puntualmente disattendono le doglianze presentate con argomentazioni esaustive, logicamente lineari e adeguatamente corredate di rinvii alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.; pag. 2 sui requisiti della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., nonché sulla sussistenza di essi rispetto al caso in esame; e infine pag. 3 con riferimento al giudizio di congruità della pena ai sensi dell'art. 133, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta e delle caratteristiche del fatto complessivamente considerate); ritenuto che il secondo motivo, con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., nonché il terzo motivo con solo riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere stati previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarellí, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 24 ICO26 4.)It'r‘ St"rik 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 02/05/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.; il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei due vizi ora richiamati solo con riferimento specifico all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; nonché il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione nella parte riferita alla commisurazione della pena, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondati, giacché censurano passaggi della sentenza che puntualmente disattendono le doglianze presentate con argomentazioni esaustive, logicamente lineari e adeguatamente corredate di rinvii alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.; pag. 2 sui requisiti della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., nonché sulla sussistenza di essi rispetto al caso in esame; e infine pag. 3 con riferimento al giudizio di congruità della pena ai sensi dell'art. 133, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta e delle caratteristiche del fatto complessivamente considerate); ritenuto che il secondo motivo, con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., nonché il terzo motivo con solo riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere stati previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarellí, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 24 ICO26 4.)It'r‘ St"rik 3
Sentenza Cassazione n. 23320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris