CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06047/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la rel9zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, prospettato peraltro in termini di estrema genericità, inerisce alla determinazione del trattamento punitivo, contrastata malgrado la sentenza impugnata, nel suo complessivo portato argomentativo, si rivela coerentemente focalizzata sulla gravità del fatto ( per la significativa rilevanza ponderale dello stupefacente detenuto) così da risultare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto e dunque immune da censure prospettabili in questa sede quanto alla valutazione di merito resa nel distaccarsi dal minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.