CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 01206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22575/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 337 - 582 - 612 cod. pen.), la nota spese della parte civile; Letto il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato compiutamente le ragioni per cui la pena inflitta sia stata ritenuta congrua; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione per il grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.