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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19238/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza n. 5236/21 deliberata il 25/11/2020, la Prima Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in executivis della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa il 24 maggio 2011 dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile il 27 giugno 2012, con cui Perney era stato condannato alla pena di < anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Bari, il 12 novembre 2008; 2) sentenza emessa il 14 dicembre 2015 dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile il 27 giugno 2017, con cui Perney era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di furto aggravato (così riqualificata l'imputazione originaria di rapina) e di uso fraudolento di carta bancomat, commesso in Bari, il 4 novembre 2008.

La sentenza di annullamento rileva, in premessa, che «il giudice dell'esecuzione ha preso atto che le due sentenze di condanna sopra indicate si riferiscono a delitti commessi a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, connotati da condotte miranti a colpire il patrimonio della vittima e attuate con l'identica modalità della simulazione di un tamponamento dell'auto della stessa», ma «ha considerato che gli episodi analizzati fossero necessariamente slegati fra loro, siccome non constava che vi fosse stata alcuna programmazione a monte, fondata sullo studio delle abitudini delle vittime, su appostamenti e sulla preventiva definizione delle modalità attuative, né era emersa l'identità del complice».

Ad avviso della sentenza di annullamento, «la Corte di appello non ha affrontato in modo effettivo, anche istituendo il confronto con gli accertamenti scaturiti dai giudizi di cognizione, la valutazione degli indici sintomatici addotti da Perney, pure riconosciuti come sussistenti: la motivazione non si rivela, dunque, adeguata in punto di valutazione dei dati rilevanti per la verifica dell'unico disegno criminoso».

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bari, con ordinanza deliberata il 05/07/2021, ha rigettato l'istanza.

Richiamati i plurimi precedenti dell'istante, il giudice dell'esecuzione ha osservato che non è possibile, solo sulla base della comunanza dell'indole e della vicinanza temporale (oltre che del iocus commissi delicti, dato di scarso rilievo posto che Perney è nato e risiede a Bari) escludere che i reati di cui all'istanza costituiscano soltanto momenti della complessiva esperienza delinquenziale dell'interessato, votata a reati (in particolare) contro il patrimonio, anziché frutto di un suo unitario disegno criminoso, ancorché deliberato solo nei suoi elementi essenziali.

3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e degli artt. 125, 648 e 671 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione.

Il richiamo ai precedenti dell'istante continua a rimanere "oggettivamente inadeguato" ai fini dell'esclusione della continuazione, poiché ad esso non segue la spiegazione del perché tali condanne facciano propendere per la mera inclinazione a delinquere di Perney e a escludere la continuazione tra due condotte identiche, realizzate a distanza di pochi giorni l'una dall'altra.

Il riferimento ai precedenti poteva giustificare il diniego della continuazione richiesta solo sul presupposto dell'omogeneità delle norme violate e del bene protetto, ma nel caso di specie la richiesta è stata circoscritta a quelle sole condotte dotate in concreto di tutti gli indicatori fattuali enunciati dalla giurisprudenza, indicatori che il provvedimento impugnato non affronta sulla base dell'analitica disamina richiesta dalla sentenza di annullamento.

L'ordinanza impugnata svilisce gli elementi considerati dalla giurisprudenza quali concreti indicatori della continuazione, quali la corrispondenza territoriale e temporale, l'omogeneità tipologica tra le violazioni e le condotte attuative, realizzate sempre in concorso con altro soggetto, mentre perfettamente identiche risultano le condotte di sottrazione, atteso che in entrambi i casi l'istante ha "simulato" un sinistro stradale tra il ciclomotore a bordo del quale viaggiava insieme con il complice e l'autovettura delle vittime, che, distrattesi, subivano la sottrazione dei propri beni.

Si tratta di circostanza oggettive integranti i criteri rivelatori dell'identità del disegno criminoso, mentre la Corte di appello continua a riproporre argomentazioni di carattere meramente congetturale, già censurate dalla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto.

La sentenza di annullamento richiamava l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); aggiungeva poi la Prima Sezione che, nel caso di specie, «lo scrutinio del giudice dell'esecuzione si è risolto in un discorso giustificativo che, valorizzando fattori non determinanti, adottando formule definitorie assertive e omettendo di affrontare compiutamente gli snodi evidenziati dal condannato e qui considerati come degni di una analitica disamina, non ha delibato in modo compiuto gli elementi rilevanti, dimostrandosi inadeguato a sorreggere incensurabilmente la conclusione raggiunta».

Il giudice del rinvio non ha fatto buon governo delle indicazioni offerte dalla sentenza di annullamento, riproponendo, sostanzialmente, la cadenze del percorso argomentativo già stigmatizzate dalla Prima Sezione.

Evidente centralità viene attribuita ai precedenti dell'istante - anteriori e successivi ai fatti oggetto delle due sentenze di condanna per i quali si chiede la continuazione - ma a quello che la sentenza indicava come «generico richiamo al percorso criminale del reo» non si è accompagnata l'«analitica disamina» degli indici rivelatori della continuazione fatti valere dall'istanza.

Come osservato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, la Corte del rinvio si è sottratta al compito di «indicare in base a quali ulteriori indici fossero superabili quelli, plurimi e convergenti, ritenuti significativi dalla stessa Corte di cassazione per l'affermazione dell'identità del disegno criminoso, dando conto del loro superamento con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittorietà».

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Così deciso il 27/04/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente n An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza n. 5236/21 deliberata il 25/11/2020, la Prima Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in executivis della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa il 24 maggio 2011 dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile il 27 giugno 2012, con cui Perney era stato condannato alla pena di < anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Bari, il 12 novembre 2008; 2) sentenza emessa il 14 dicembre 2015 dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile il 27 giugno 2017, con cui Perney era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di furto aggravato (così riqualificata l'imputazione originaria di rapina) e di uso fraudolento di carta bancomat, commesso in Bari, il 4 novembre 2008. La sentenza di annullamento rileva, in premessa, che «il giudice dell'esecuzione ha preso atto che le due sentenze di condanna sopra indicate si riferiscono a delitti commessi a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, connotati da condotte miranti a colpire il patrimonio della vittima e attuate con l'identica modalità della simulazione di un tamponamento dell'auto della stessa», ma «ha considerato che gli episodi analizzati fossero necessariamente slegati fra loro, siccome non constava che vi fosse stata alcuna programmazione a monte, fondata sullo studio delle abitudini delle vittime, su appostamenti e sulla preventiva definizione delle modalità attuative, né era emersa l'identità del complice». Ad avviso della sentenza di annullamento, «la Corte di appello non ha affrontato in modo effettivo, anche istituendo il confronto con gli accertamenti scaturiti dai giudizi di cognizione, la valutazione degli indici sintomatici addotti da Perney, pure riconosciuti come sussistenti: la motivazione non si rivela, dunque, adeguata in punto di valutazione dei dati rilevanti per la verifica dell'unico disegno criminoso». 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bari, con ordinanza deliberata il 05/07/2021, ha rigettato l'istanza. Richiamati i plurimi precedenti dell'istante, il giudice dell'esecuzione ha osservato che non è possibile, solo sulla base della comunanza dell'indole e della vicinanza temporale (oltre che del iocus commissi delicti, dato di scarso rilievo posto che Perney è nato e risiede a Bari) escludere che i reati di cui all'istanza costituiscano soltanto momenti della complessiva esperienza delinquenziale dell'interessato, votata a reati (in particolare) contro il patrimonio, anziché frutto di un suo unitario disegno criminoso, ancorché deliberato solo nei suoi elementi essenziali. 3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e degli artt. 125, 648 e 671 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. Il richiamo ai precedenti dell'istante continua a rimanere "oggettivamente inadeguato" ai fini dell'esclusione della continuazione, poiché ad esso non segue la spiegazione del perché tali condanne facciano propendere per la mera inclinazione a delinquere di Perney e a escludere la continuazione tra due condotte identiche, realizzate a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Il riferimento ai precedenti poteva giustificare il diniego della continuazione richiesta solo sul presupposto dell'omogeneità delle norme violate e del bene protetto, ma nel caso di specie la richiesta è stata circoscritta a quelle sole condotte dotate in concreto di tutti gli indicatori fattuali enunciati dalla giurisprudenza, indicatori che il provvedimento impugnato non affronta sulla base dell'analitica disamina richiesta dalla sentenza di annullamento. L'ordinanza impugnata svilisce gli elementi considerati dalla giurisprudenza quali concreti indicatori della continuazione, quali la corrispondenza territoriale e temporale, l'omogeneità tipologica tra le violazioni e le condotte attuative, realizzate sempre in concorso con altro soggetto, mentre perfettamente identiche risultano le condotte di sottrazione, atteso che in entrambi i casi l'istante ha "simulato" un sinistro stradale tra il ciclomotore a bordo del quale viaggiava insieme con il complice e l'autovettura delle vittime, che, distrattesi, subivano la sottrazione dei propri beni. Si tratta di circostanza oggettive integranti i criteri rivelatori dell'identità del disegno criminoso, mentre la Corte di appello continua a riproporre argomentazioni di carattere meramente congetturale, già censurate dalla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto. La sentenza di annullamento richiamava l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); aggiungeva poi la Prima Sezione che, nel caso di specie, «lo scrutinio del giudice dell'esecuzione si è risolto in un discorso giustificativo che, valorizzando fattori non determinanti, adottando formule definitorie assertive e omettendo di affrontare compiutamente gli snodi evidenziati dal condannato e qui considerati come degni di una analitica disamina, non ha delibato in modo compiuto gli elementi rilevanti, dimostrandosi inadeguato a sorreggere incensurabilmente la conclusione raggiunta». Il giudice del rinvio non ha fatto buon governo delle indicazioni offerte dalla sentenza di annullamento, riproponendo, sostanzialmente, la cadenze del percorso argomentativo già stigmatizzate dalla Prima Sezione. Evidente centralità viene attribuita ai precedenti dell'istante - anteriori e successivi ai fatti oggetto delle due sentenze di condanna per i quali si chiede la continuazione - ma a quello che la sentenza indicava come «generico richiamo al percorso criminale del reo» non si è accompagnata l'«analitica disamina» degli indici rivelatori della continuazione fatti valere dall'istanza. Come osservato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, la Corte del rinvio si è sottratta al compito di «indicare in base a quali ulteriori indici fossero superabili quelli, plurimi e convergenti, ritenuti significativi dalla stessa Corte di cassazione per l'affermazione dell'identità del disegno criminoso, dando conto del loro superamento con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittorietà». Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 27/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente n An
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