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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 12724/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24799/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TORINO P.[OSCURATO:PERSONA], N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ANNA, elettivamente domiciliato in Torino, [OSCURATO:PERSONA], n. 80 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di TORINO n. 3680/2017 depositata il 11/07/2017e l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO N.1977/2017 depositata il 27 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta dal condominio [OSCURATO:PERSONA] sito in Rivalta di Torino, via Aleramo numero 12 nei confronti dell’impresa E dil San nicolese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SNCex articolo 1669 codice civile e la condannava al pagamento di euro 40.659 e accoglieva la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della società idro progettoe Marco BOT osso nei limiti di euro 11.759.

2. [OSCURATO:PERSONA] diLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SNCproponeva appello avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3

3. Si costituivano nel giudizio di appello il condominio L a Fontanella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, GNG [OSCURATO:PERSONA] e UnipolsaiAssicurazioni.

4. La C orte d’ A ppello di Torino dichiarava inammissibile l’appello ex articolo 348 bis c.p.c..

In particolare, la Corte d'Appello evidenziava che erano corretti i parametri utilizzati dal primo giudice al fine di qualificare la EdilSannicolese come "impresa costruttrice dello stabile" ai sensi dell'art. 1669 c.c.(in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata), o vv ero che all'atto dell'affidamento ad un'altra ditta della concreta esecuzi one delle opere avesse comunque mantenuto unostretto controllo della sua realizzazione, a nulla rilevando che di tale controllo avessepoi fatto concretoesercizio o che il proprio direttore dei lavori fosse stato o meno ritenutocorresponsabile dei gravi vizi costruttivi .

Inoltre, ivizi riscontrati dal primo giudice erano effettivamente qualificabili come "gravi”ai sensi dell'art. 1669 c . c . in quanto, come affermato in molteplici occasioni da parte della Suprema Corte "i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, comenell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature" (Cass. 17.11.2017 n. 27315) .

I n particolare, doveva ritenersi condivisibile la valutazione operata dal Tribunale a pag. 6(peraltro non oggetto di specifiche censure), laddove tra i vizi riscontrati dal Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 CTU,erano stati distinti quelli non connotati da carattere di gravità dai restanti (relativi ai ponti termici, al giunto di dilatazione, all'impianto antincendio ecc.) che inveceerano senz'altro gravi, in quanto relativi alla funzionalità globale dell'edificio e di entità apprezzabile, a nulla rilevando l'entità del costo necessario per il ripristino o per la riduzione degli effetti dannosi dei vizi.

La natura e la gravità dei vizi così come emergeva dalla relazione del CTU non era“immediatamente percepibile”, potendosi apprezzare la loro effettiva consistenza ed eziologia con le caratteristiche globali dell'edificio, solo conl'ausilio di un tecnico .

I l CTU avevaravvisato una corresponsabilità in eguale misura tra più soggetti non assumeva rilievo in quanto incideva unicamente nei rapporti interni nella ripartizione del danno ai fini delregresso, ma non sulla corresponsabilità nei confronti del Condominio che eradi natura solidale e che prescindeva dalla sussistenza o meno di rapporti contrattuali tra i vari debitori (tanto più in ambito di responsabilità ex art. 1669 C.C.).

5. [OSCURATO:PERSONA] diLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SNCha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Torino e, ove, occorra dell’ordinanza della Corte d'Appello di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna ha nno resistito con controricorso.

7. Le altre parti intimate non si sono costituite.

9. [OSCURATO:PERSONA]Anna, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nell a richiesta di inammissibilit à o rigetto del ricorso.

Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione artt. 2055, 2056, 2049e 1227 c.c.

La censura ha ad oggetto la condanna della ricorrente a corrispondere al condominio la somma di euro 11.759 per i difetti dell’impianto antincendio senza tener conto della responsabilità concorrente del condominio [OSCURATO:PERSONA] per aver scelto una impresa manutentrice dell’impianto corresponsabile secondo quanto affermato dal CTU. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 5 d.m. n. 55 del 2014 La ricorrente lamenta l’applicazione di uno scaglione entrato per determinare il valore della causa non avendo tenuto contodella quantificazione del risarcimento rispetto a quanto domandato.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione art. 91 e ss. c.p.c.

La censura attiene alla non corretta applicazione del principio della soccombenzarispetto alla chiamata del progettista che aveva, a sua volta, chiamato in causa la società GNG.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1669 e 2055 c.c.

La censura ha ad oggetto il rigetto delle domande formulate nei confronti del progettista-direttore dei lavori, chiamato in manleva, per mancanza di responsabilità dello stesso e perché l’azione era improcedibile per il mancato rispetto del termine decadenziale di cui a ll’articol o 1669 c.c. non avendo la ricorrente inoltrato le denunce dei difetti dell’opera come stabilito dall’articolo 1370 c.c.

Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 A parere della società ricorrente l’obbligo della denuncia per poter agire in regresso nei confronti dei subappaltatori non opera nei confronti del progettista direttore dei lavori.

Inoltre, sarebbe erronea anche la statuizione circa il fatto che questi non aveva svolto funzioni di direttore tecnico del cantiere essendo anch’esso responsabile ex articolo 1669 c.c.

5. Il ricorso è inammissibile.

L’art. 348 ter c.p.c. prevede che q uando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione.

In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 pubblicazione), siala mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Sez. 3, Ord.n. 20852 del 2018).

La ricorrente sostiene che la comunicazione di cancelleria non era idonea a far decorrere il termine di 60 giorni perché l’allegazione del provvedimento dichiarativa dell’inammissibilità era avvenuta con un file PDF “zippato” non costituente riproduzione informatica di un documento analogico attestato come conforme all’originalee non firmato digitalmente.

Si tratt erebbe, dunque , di un documento solo ipoteticamente coincidente con l’ordinanza ex articolo 348 teremessa dalla Corte d’Appello torinese.

La tesi è del tutto infondata.

L’allegazione alla comunicazione di cancelleria del provvedimento di inammissibilità con un file PDF “zippato” è attività idonea a far conoscere la natura del provvedimento emesso dalla Corte d’Appello e, dunque, a far decorrere il termine breve ex articolo325 c.p.c.

La pronuncia n. 19352 del 2016 citata dalla ricorrente a sostegno della tempestività dell’impugnazione attiene ad una fattispecie diversa.

In quel caso , infatti, all a comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non era allegato il provvedimento e,dunque, la mera informazione via posta elettronica certificata dell’esito della vicenda, prospettato in termini di "rigetto" del gravame e , quindi , senza alcun riferimento che rendesse percepibile la reale natura del provvedimento adottato.

Nella specie, invece, la ricorrente era stata posta in condizione di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto dall’art. 348 ter c.p.c..

Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 In conclusione, poiché la comunicazione ex art. 348 ter dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. è avvenuta in data 27 febbraio 2018,alla data del 4 settembre 2019 di notifica del ricorso era già spirato il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c..

Pertanto,il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino è inammissibile.

La medesima sorte di inammissibilità per tardività segue l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Torino.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., e può decorrere anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l'estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all'esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l'annotazione della relativa data di rilascio (Sez. 2, Ord.n. 1 del 2019).

Peraltro, l 'ordinanza della Corte di A ppello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle Ric. 2018n. 24799sez.

S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 ipotesi consentite dalla legge, censura che la ricorrente non ha svolto(Sez. 1, Ord. n. 23151 del 2018) .

6. Il ricorso è pertanto inammissibile.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrent i che liquida in euro 4500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di euro 5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24799/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TORINO P.[OSCURATO:PERSONA], N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ANNA, elettivamente domiciliato in Torino, [OSCURATO:PERSONA], n. 80 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. - c ontroricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di TORINO n. 3680/2017 depositata il 11/07/2017e l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO N.1977/2017 depositata il 27 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta dal condominio [OSCURATO:PERSONA] sito in Rivalta di Torino, via Aleramo numero 12 nei confronti dell’impresa E dil San nicolese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SNCex articolo 1669 codice civile e la condannava al pagamento di euro 40.659 e accoglieva la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della società idro progettoe Marco BOT osso nei limiti di euro 11.759. 2. [OSCURATO:PERSONA] diLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SNCproponeva appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 3. Si costituivano nel giudizio di appello il condominio L a Fontanella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Anna, GNG [OSCURATO:PERSONA] e UnipolsaiAssicurazioni. 4. La C orte d’ A ppello di Torino dichiarava inammissibile l’appello ex articolo 348 bis c.p.c.. In particolare, la Corte d'Appello evidenziava che erano corretti i parametri utilizzati dal primo giudice al fine di qualificare la EdilSannicolese come "impresa costruttrice dello stabile" ai sensi dell'art. 1669 c.c.(in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata), o vv ero che all'atto dell'affidamento ad un'altra ditta della concreta esecuzi one delle opere avesse comunque mantenuto unostretto controllo della sua realizzazione, a nulla rilevando che di tale controllo avessepoi fatto concretoesercizio o che il proprio direttore dei lavori fosse stato o meno ritenutocorresponsabile dei gravi vizi costruttivi . Inoltre, ivizi riscontrati dal primo giudice erano effettivamente qualificabili come "gravi”ai sensi dell'art. 1669 c . c . in quanto, come affermato in molteplici occasioni da parte della Suprema Corte "i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, comenell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature" (Cass. 17.11.2017 n. 27315) . I n particolare, doveva ritenersi condivisibile la valutazione operata dal Tribunale a pag. 6(peraltro non oggetto di specifiche censure), laddove tra i vizi riscontrati dal Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 CTU,erano stati distinti quelli non connotati da carattere di gravità dai restanti (relativi ai ponti termici, al giunto di dilatazione, all'impianto antincendio ecc.) che inveceerano senz'altro gravi, in quanto relativi alla funzionalità globale dell'edificio e di entità apprezzabile, a nulla rilevando l'entità del costo necessario per il ripristino o per la riduzione degli effetti dannosi dei vizi. La natura e la gravità dei vizi così come emergeva dalla relazione del CTU non era“immediatamente percepibile”, potendosi apprezzare la loro effettiva consistenza ed eziologia con le caratteristiche globali dell'edificio, solo conl'ausilio di un tecnico . I l CTU avevaravvisato una corresponsabilità in eguale misura tra più soggetti non assumeva rilievo in quanto incideva unicamente nei rapporti interni nella ripartizione del danno ai fini delregresso, ma non sulla corresponsabilità nei confronti del Condominio che eradi natura solidale e che prescindeva dalla sussistenza o meno di rapporti contrattuali tra i vari debitori (tanto più in ambito di responsabilità ex art. 1669 C.C.). 5. [OSCURATO:PERSONA] diLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SNCha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Torino e, ove, occorra dell’ordinanza della Corte d'Appello di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna ha nno resistito con controricorso. 7. Le altre parti intimate non si sono costituite. 9. [OSCURATO:PERSONA]Anna, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nell a richiesta di inammissibilit à o rigetto del ricorso. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione artt. 2055, 2056, 2049e 1227 c.c. La censura ha ad oggetto la condanna della ricorrente a corrispondere al condominio la somma di euro 11.759 per i difetti dell’impianto antincendio senza tener conto della responsabilità concorrente del condominio [OSCURATO:PERSONA] per aver scelto una impresa manutentrice dell’impianto corresponsabile secondo quanto affermato dal CTU. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 5 d.m. n. 55 del 2014 La ricorrente lamenta l’applicazione di uno scaglione entrato per determinare il valore della causa non avendo tenuto contodella quantificazione del risarcimento rispetto a quanto domandato. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione art. 91 e ss. c.p.c. La censura attiene alla non corretta applicazione del principio della soccombenzarispetto alla chiamata del progettista che aveva, a sua volta, chiamato in causa la società GNG. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1669 e 2055 c.c. La censura ha ad oggetto il rigetto delle domande formulate nei confronti del progettista-direttore dei lavori, chiamato in manleva, per mancanza di responsabilità dello stesso e perché l’azione era improcedibile per il mancato rispetto del termine decadenziale di cui a ll’articol o 1669 c.c. non avendo la ricorrente inoltrato le denunce dei difetti dell’opera come stabilito dall’articolo 1370 c.c. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 A parere della società ricorrente l’obbligo della denuncia per poter agire in regresso nei confronti dei subappaltatori non opera nei confronti del progettista direttore dei lavori. Inoltre, sarebbe erronea anche la statuizione circa il fatto che questi non aveva svolto funzioni di direttore tecnico del cantiere essendo anch’esso responsabile ex articolo 1669 c.c. 5. Il ricorso è inammissibile. L’art. 348 ter c.p.c. prevede che q uando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile. La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 pubblicazione), siala mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Sez. 3, Ord.n. 20852 del 2018). La ricorrente sostiene che la comunicazione di cancelleria non era idonea a far decorrere il termine di 60 giorni perché l’allegazione del provvedimento dichiarativa dell’inammissibilità era avvenuta con un file PDF “zippato” non costituente riproduzione informatica di un documento analogico attestato come conforme all’originalee non firmato digitalmente. Si tratt erebbe, dunque , di un documento solo ipoteticamente coincidente con l’ordinanza ex articolo 348 teremessa dalla Corte d’Appello torinese. La tesi è del tutto infondata. L’allegazione alla comunicazione di cancelleria del provvedimento di inammissibilità con un file PDF “zippato” è attività idonea a far conoscere la natura del provvedimento emesso dalla Corte d’Appello e, dunque, a far decorrere il termine breve ex articolo325 c.p.c. La pronuncia n. 19352 del 2016 citata dalla ricorrente a sostegno della tempestività dell’impugnazione attiene ad una fattispecie diversa. In quel caso , infatti, all a comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non era allegato il provvedimento e,dunque, la mera informazione via posta elettronica certificata dell’esito della vicenda, prospettato in termini di "rigetto" del gravame e , quindi , senza alcun riferimento che rendesse percepibile la reale natura del provvedimento adottato. Nella specie, invece, la ricorrente era stata posta in condizione di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto dall’art. 348 ter c.p.c.. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 In conclusione, poiché la comunicazione ex art. 348 ter dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. è avvenuta in data 27 febbraio 2018,alla data del 4 settembre 2019 di notifica del ricorso era già spirato il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c.. Pertanto,il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino è inammissibile. La medesima sorte di inammissibilità per tardività segue l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Torino. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., e può decorrere anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l'estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all'esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l'annotazione della relativa data di rilascio (Sez. 2, Ord.n. 1 del 2019). Peraltro, l 'ordinanza della Corte di A ppello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 ipotesi consentite dalla legge, censura che la ricorrente non ha svolto(Sez. 1, Ord. n. 23151 del 2018) . 6. Il ricorso è pertanto inammissibile. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrent i che liquida in euro 4500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di euro 5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 12724/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris