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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 20928/2026

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anti alla Settimasezione penale;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16/09/2025, la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per iminorenni, confermava la sentenza del 19/03/2024 con la quale il Tribunale per i minorennidi Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi direclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.Nel rispondere al motivo di appello con il quale il XXXXXX aveva lamentato la«mancata sostituzione della pena principale con quella dei lavori di pubblica utilità o delladetenzione domiciliare sostitutiva», la Corte d’appello di Milano: a) dava atto della rinunciadel XXXXXX alla censura relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva con ladetenzione domiciliare sostitutiva; b) rigettava la richiesta dello stesso XXXXXX disospensione del processo e messa alla prova sulle considerazioni che l’imputato avevacommesso un ulteriore reato da maggiorenne e stava espiando la relativa pena presso laCasa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], con fine pena al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che tale circostanzaaveva impedito all’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per i Minorenni (USSM) di redigere unprogramma di prova.2.

Avverso tale sentenza del 16/09/2025 della Corte d’appello di Milano, Sezionepenale per i minorenni, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con ilquale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione delcombinato disposto degli artt. 56-bis e 53, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689,e «mancanza di motivazione sul punto».Lamenta che la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, avrebbeomesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo,pronuncia che non era impedita né dalla ritenuta irrealizzabilità della messa alla prova né dalsuo stato detentivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo è fondato.Nel caso in esame, risulta che [OSCURATO:PERSONA]: a) con il suo atto di appello,aveva lamentato la «mancata sostituzione della pena principale con quella dei lavori dipubblica utilità o della detenzione domiciliare sostitutiva», censura della quale la Corted’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, ha dato atto alle pagg. 3-4 dellasentenza impugnata; b) come è indicato nel primo paragrafo della pag. 5 della stessasentenza, aveva rinunciato, per il tramite del suo difensore, alla richiesta di sostituzione dellapena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, insistendo, però, nella richiesta disostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo («La difesa harinunciato alla richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e si èassociata al P.G. quanto alla richiesta di MAP insistendo sui lavori di pubblica utilità»).Posto che, pertanto, il XXXXXX non aveva rinunciato alla sua richiesta di applicazionedella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ma aveva insistito in tale sua richiesta, sideve rilevare come la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, abbia deltutto omesso di motivare in ordine alla medesima richiesta.Si deve altresì osservare che: a) il rigetto della richiesta di concessione della messaalla prova non si può ritenere implicare il rigetto della richiesta di sostituzione della penadetentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, atteso che le due richieste28/10/2025, Musolino, Rv. 289020-02); b) il fatto che l’imputato sia detenuto, come nel casodel XXXXXX, non osta di per sé all’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo,come si evince chiaramente dall’art. 63, secondo comma, secondo periodo, della legge n.689 del 1981 (secondo cui: «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia delprovvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamentel’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato.Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzionepenale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità»), e dall’art. 68, secondocomma, della stessa legge n. 689 del 1981 (secondo cui: «L’ordine di esecuzione dellasemilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo emesso nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospendel’esecuzione di pene detentive o l’esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezzadetentive, né il corso della custodia cautelare»).

Disposizioni, quelle che si sono appenacitate, che, ai sensi dell’art. 75 della legge n. 689 del 1981, si devono ritenere applicabilianche agli imputati minorenni.2.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamenteall’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovogiudizio su tale punto alla Corte d’appello di Milano, Sezione per i minorenni (Sez. 4, n. 2778del 20/11/2024, J., Rv. 287483-01), in diversa composizione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello diMilano, sezione per i minorenni, in diversa composizione.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anti alla Settimasezione penale;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/09/2025, la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per iminorenni, confermava la sentenza del 19/03/2024 con la quale il Tribunale per i minorennidi Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi direclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.Nel rispondere al motivo di appello con il quale il XXXXXX aveva lamentato la«mancata sostituzione della pena principale con quella dei lavori di pubblica utilità o delladetenzione domiciliare sostitutiva», la Corte d’appello di Milano: a) dava atto della rinunciadel XXXXXX alla censura relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva con ladetenzione domiciliare sostitutiva; b) rigettava la richiesta dello stesso XXXXXX disospensione del processo e messa alla prova sulle considerazioni che l’imputato avevacommesso un ulteriore reato da maggiorenne e stava espiando la relativa pena presso laCasa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], con fine pena al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che tale circostanzaaveva impedito all’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per i Minorenni (USSM) di redigere unprogramma di prova.2. Avverso tale sentenza del 16/09/2025 della Corte d’appello di Milano, Sezionepenale per i minorenni, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con ilquale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione delcombinato disposto degli artt. 56-bis e 53, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689,e «mancanza di motivazione sul punto».Lamenta che la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, avrebbeomesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo,pronuncia che non era impedita né dalla ritenuta irrealizzabilità della messa alla prova né dalsuo stato detentivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.Nel caso in esame, risulta che [OSCURATO:PERSONA]: a) con il suo atto di appello,aveva lamentato la «mancata sostituzione della pena principale con quella dei lavori dipubblica utilità o della detenzione domiciliare sostitutiva», censura della quale la Corted’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, ha dato atto alle pagg. 3-4 dellasentenza impugnata; b) come è indicato nel primo paragrafo della pag. 5 della stessasentenza, aveva rinunciato, per il tramite del suo difensore, alla richiesta di sostituzione dellapena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, insistendo, però, nella richiesta disostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo («La difesa harinunciato alla richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e si èassociata al P.G. quanto alla richiesta di MAP insistendo sui lavori di pubblica utilità»).Posto che, pertanto, il XXXXXX non aveva rinunciato alla sua richiesta di applicazionedella pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ma aveva insistito in tale sua richiesta, sideve rilevare come la Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, abbia deltutto omesso di motivare in ordine alla medesima richiesta.Si deve altresì osservare che: a) il rigetto della richiesta di concessione della messaalla prova non si può ritenere implicare il rigetto della richiesta di sostituzione della penadetentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, atteso che le due richieste28/10/2025, Musolino, Rv. 289020-02); b) il fatto che l’imputato sia detenuto, come nel casodel XXXXXX, non osta di per sé all’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo,come si evince chiaramente dall’art. 63, secondo comma, secondo periodo, della legge n.689 del 1981 (secondo cui: «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia delprovvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamentel’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato.Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzionepenale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità»), e dall’art. 68, secondocomma, della stessa legge n. 689 del 1981 (secondo cui: «L’ordine di esecuzione dellasemilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo emesso nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospendel’esecuzione di pene detentive o l’esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezzadetentive, né il corso della custodia cautelare»). Disposizioni, quelle che si sono appenacitate, che, ai sensi dell’art. 75 della legge n. 689 del 1981, si devono ritenere applicabilianche agli imputati minorenni.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamenteall’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovogiudizio su tale punto alla Corte d’appello di Milano, Sezione per i minorenni (Sez. 4, n. 2778del 20/11/2024, J., Rv. 287483-01), in diversa composizione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello diMilano, sezione per i minorenni, in diversa composizione.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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