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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36473/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 15 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 9 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta agli imputati e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che entrambi i ricorsi, con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen., appaiono del tutto generici e, in ogni caso, fondati su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 15 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 9 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta agli imputati e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che entrambi i ricorsi, con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen., appaiono del tutto generici e, in ogni caso, fondati su censure in punto di fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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