CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35584/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso a Serafino MEREU la detenzione domiciliare ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali con riferimento alla pena di anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprendente alcune condanne per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme di prevenzione. 2. MEREU propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. B) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 47 Ord. pen.. 2,1 Si osserva in particolare in ricorso come il MEREU stia scontando la pena in relazione a reati risalenti nel tempo e stia cercando di inserirsi nel contesto sociale, essendo alla ricerca attiva di un impiego; proprio in relazione a tale ultimo aspetto il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, nell'impugnata ordinanza, ha omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta in allegato all'istanza di affidamento in prova, che attesta l'impegno del MEREU nella ricerca di un lavoro e la sua partecipazione a corsi e colloqui per l'impiego. Richiamato quindi il principio di progressività del trattamento rieducativo, il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). 2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha in particolare dato atto che MEREU è in espiazione della residua pena di anni 1 mesi 8 giorni 20 di reclusione per reati contro il patrimonio, resistenza a p.u. e violazione norme di prevenzione, osservando che "i reati sono particolarmente datati, risalendo a quasi dieci anni fa e anche le pendenze giudiziarie sono relative a reati commessi al massimo nel 2015"; ha aggiunto che al momento il soggetto non lavora, vive del reddito di cittadinanza, vive in una struttura alberghiera a [OSCURATO:PERSONA] al costo di € 400 mensili, e viene aiutato economicamente dalla madre che, tuttavia, abita lontano (in Sardegna); non ha rapporti con altri famigliari. Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedinnentali, che l'assenza di riferimenti familiari e di lavoro, implichi l'assenza di elementi da cui dedurre l'esistenza di un progetto di risocializzazione, indispensabile per la concessione della più ampia misura alternativa. A fronte di tali deduzioni, il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza impugnata, chiedendo la rivalutazione di elementi di fatto asseritannente trascurati, rivalutazione inibita in sede di legittimità. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra- murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 apri