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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 28279/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 11/1/2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso il provvedimento di diniego della Corte di appello di Bologna di consentire al Bengasi l'accesso ad un'area cortilizia di pertinenza dell'abitazione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

L'esponente, dopo avere rappresentato che l'ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari non prevedeva il divieto di uscire nel cortile della casa, comunicante con l'abitazione e di sua pertinenza, precisava che, su impulso dei Carabinieri, i quali avevano "avvertito" il Bengasi di non portarsi nel cortile senza espressa autorizzazione dell'autorità, aveva adito la Corte d'appello chiedendo il permesso di frequentare tale area.

La Corte di merito, facendo proprie le osservazioni dei Carabinieri, negava l'autorizzazione.

Il Tribunale, ribadendo il divieto sarebbe incorsa in una motivazione illogica e non rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità.

In proposito la difesa rappresenta che l'area cortiliva in questione costituisce una pertinenza stretta ed esclusiva dell'abitazione, in quanto ad essa possono accedere solo le persone che abitano nella casa.

L'accesso alle aree cortilive, per costante orientamento della Suprema Corte è impedito solo quando queste ultime non costituiscano parte integrante dell'abitazione.

La giurisprudenza ritiene che non sia necessaria alcuna specifica autorizzazione per frequentare le pertinenze dell'abitazione, come balconi e cortili, salvo che non sia stato precluso l'accesso a tali luoghi nell'ordinanza genetica applicativa della misura.

Numerose pronunce della Suprema Corte sostengono che la violazione degli arresti donniciliari si realizzi qualora il soggetto si allontani dalla propria abitazione, da intendersi come luogo in cui si svolge la vita domestica e privata, precisando che nel concetto di abitazione debba ricomprendersi anche l'area condominiale (un giardino, un cortile).

La ratio sottesa alla norma che punisce il reato di evasione è quella di consentire la faciltà e la prontezza dei controlli degli operatori di polizia, sicchè la Corte Suprema ha riconosciuto che lo stazionare in sporadiche occasioni nei pressi del cancello della propria abitazione, compiendo attività di vita quotidiana, non integra la volontà di eludere le decisioni dell'autorità o di ostacolare i controlli di Polizia.

L'area cortiliva alla quale il Bengasi chiede di poter accedere non ostacola in alcun modo la prontezza dei controlli delle Forze dell'ordine.

I requisiti della prontezza e non aleatorietà dei controlli sono gli unici requisiti che avrebbero dovuto interessare il Tribunale della libertà.

Le argomentazioni riguardanti i possibili modi che avrebbe il Bengasi di eludere le restrizioni imposte sono del tutto eccentriche.

In quella piccolissima area all'aperto, il Bengasi non farebbe altro che espletare attività della vita quotidiana, come ad esempio fumare: tale possibilità è concessa persino a chi è ristretto in carcere.

L'area riguardante il giardino i questione è completamente recintata, a nulla rilevando che la recinzione sia "bassa".

L'affaccio sulla pubblica via del giardino non può essere causa del diniego dell'autorizzazione, ben potendosi verificare che un soggetto trasgredisca i divieti collegati al regime degli arresti domiciliari colloquiando con terze persone dal balcone.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Sono state congruamente illustrate le ragioni sottese alla limitazione imposta al ricorrente, riconducibili alla esigenza di prevenire contatti con estranei, facilmente realizzabili nell'area cortilizia in cui il Bengasi chiede di accedere.

Il Tribunale ha ricordato i fatti illeciti di cui risponde il ricorrente (detenzione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura e armi), per i quali ha riportato condanna in primo grado, condividendo le osservazioni della Corte d'appello, presso cui pende il processo, sulla necessità di impedire l'accesso del Bengasi all'area cortilizia, onde evitare contatti che, in qualche modo, possano agevolare la reiterazione di condotte criminose.

Pur essendo il luogo di pertinenza dell'abitazione e di uso esclusivo, si legge nella ordinanza, il cortile confina con la pubblica via, su di esso insistono affacci di altre abitazioni ed il basso muro di recinzione, che circonda l'area, rende agevole il contatto con i passanti sulla pubblica via.

3. In punto di diritto si richiamano i condivisibili principi recentemente espressi dalla Sezione Sesta di questa Corte, che, sia pure in un caso di evasione, si è così espressa: «In tema di arresti domiciliari, è consentito al giudice di "circoscrivere" la nozione di abitazione inibendo l'accesso alle pertinenze, altrimenti fruibili, qualora la stessa, genericamente intesa, non sia idonea, per le caratteristiche logistiche, a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integrasse il delitto di evasione la condotta del soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di accesso a dipendenze, giardini o cortili, che, in occasione di un controllo, era sopraggiunto dopo alcuni minuti, provenendo dal lato posteriore dell'abitazione, costituita da una villa recintata)» (così Sez. 6, n. 32371 del 27/03/2019, Rv. 276800 - 01).

In motivazione si è precisato che, nel nostro ordinamento, non si rinviene alcuna norma specifica che vieti al giudice di adottare prescrizioni di tal genere, che meglio precisino le limitazioni che accompagnano il regime degli arresti domiciliari.

Si individuano, al contrario, disposizioni che consentono all'autorità giudiziaria di adattare quanto più è possibile la misura cautelare domiciliare alle peculiarità del caso concreto, in vista della salvaguardia delle varie esigenze sottostanti.

In questo senso sono orientate la previsione di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., che consente al giudice di limitare i contatti dell'interessato con terze persone, e quella, di più recente introduzione, di assicurare, nella scelta del luogo degli arresti, le esigenze di tutela della persona offesa dal reato (art. 284, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

Pertanto, qualora il giudice reputi che l'abitazione dell'indagato, genericamente intesa, non sia idonea, per le sue caratteristiche logistiche, a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto, come nella fattispecie in esame, può adottare disposizioni volte a restringere l'ambito spaziale di riferimento.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 11/1/2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso il provvedimento di diniego della Corte di appello di Bologna di consentire al Bengasi l'accesso ad un'area cortilizia di pertinenza dell'abitazione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. L'esponente, dopo avere rappresentato che l'ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari non prevedeva il divieto di uscire nel cortile della casa, comunicante con l'abitazione e di sua pertinenza, precisava che, su impulso dei Carabinieri, i quali avevano "avvertito" il Bengasi di non portarsi nel cortile senza espressa autorizzazione dell'autorità, aveva adito la Corte d'appello chiedendo il permesso di frequentare tale area. La Corte di merito, facendo proprie le osservazioni dei Carabinieri, negava l'autorizzazione. Il Tribunale, ribadendo il divieto sarebbe incorsa in una motivazione illogica e non rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità. In proposito la difesa rappresenta che l'area cortiliva in questione costituisce una pertinenza stretta ed esclusiva dell'abitazione, in quanto ad essa possono accedere solo le persone che abitano nella casa. L'accesso alle aree cortilive, per costante orientamento della Suprema Corte è impedito solo quando queste ultime non costituiscano parte integrante dell'abitazione. La giurisprudenza ritiene che non sia necessaria alcuna specifica autorizzazione per frequentare le pertinenze dell'abitazione, come balconi e cortili, salvo che non sia stato precluso l'accesso a tali luoghi nell'ordinanza genetica applicativa della misura. Numerose pronunce della Suprema Corte sostengono che la violazione degli arresti donniciliari si realizzi qualora il soggetto si allontani dalla propria abitazione, da intendersi come luogo in cui si svolge la vita domestica e privata, precisando che nel concetto di abitazione debba ricomprendersi anche l'area condominiale (un giardino, un cortile). La ratio sottesa alla norma che punisce il reato di evasione è quella di consentire la faciltà e la prontezza dei controlli degli operatori di polizia, sicchè la Corte Suprema ha riconosciuto che lo stazionare in sporadiche occasioni nei pressi del cancello della propria abitazione, compiendo attività di vita quotidiana, non integra la volontà di eludere le decisioni dell'autorità o di ostacolare i controlli di Polizia. L'area cortiliva alla quale il Bengasi chiede di poter accedere non ostacola in alcun modo la prontezza dei controlli delle Forze dell'ordine. I requisiti della prontezza e non aleatorietà dei controlli sono gli unici requisiti che avrebbero dovuto interessare il Tribunale della libertà. Le argomentazioni riguardanti i possibili modi che avrebbe il Bengasi di eludere le restrizioni imposte sono del tutto eccentriche. In quella piccolissima area all'aperto, il Bengasi non farebbe altro che espletare attività della vita quotidiana, come ad esempio fumare: tale possibilità è concessa persino a chi è ristretto in carcere. L'area riguardante il giardino i questione è completamente recintata, a nulla rilevando che la recinzione sia "bassa". L'affaccio sulla pubblica via del giardino non può essere causa del diniego dell'autorizzazione, ben potendosi verificare che un soggetto trasgredisca i divieti collegati al regime degli arresti domiciliari colloquiando con terze persone dal balcone. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Sono state congruamente illustrate le ragioni sottese alla limitazione imposta al ricorrente, riconducibili alla esigenza di prevenire contatti con estranei, facilmente realizzabili nell'area cortilizia in cui il Bengasi chiede di accedere. Il Tribunale ha ricordato i fatti illeciti di cui risponde il ricorrente (detenzione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura e armi), per i quali ha riportato condanna in primo grado, condividendo le osservazioni della Corte d'appello, presso cui pende il processo, sulla necessità di impedire l'accesso del Bengasi all'area cortilizia, onde evitare contatti che, in qualche modo, possano agevolare la reiterazione di condotte criminose. Pur essendo il luogo di pertinenza dell'abitazione e di uso esclusivo, si legge nella ordinanza, il cortile confina con la pubblica via, su di esso insistono affacci di altre abitazioni ed il basso muro di recinzione, che circonda l'area, rende agevole il contatto con i passanti sulla pubblica via. 3. In punto di diritto si richiamano i condivisibili principi recentemente espressi dalla Sezione Sesta di questa Corte, che, sia pure in un caso di evasione, si è così espressa: «In tema di arresti domiciliari, è consentito al giudice di "circoscrivere" la nozione di abitazione inibendo l'accesso alle pertinenze, altrimenti fruibili, qualora la stessa, genericamente intesa, non sia idonea, per le caratteristiche logistiche, a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integrasse il delitto di evasione la condotta del soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di accesso a dipendenze, giardini o cortili, che, in occasione di un controllo, era sopraggiunto dopo alcuni minuti, provenendo dal lato posteriore dell'abitazione, costituita da una villa recintata)» (così Sez. 6, n. 32371 del 27/03/2019, Rv. 276800 - 01). In motivazione si è precisato che, nel nostro ordinamento, non si rinviene alcuna norma specifica che vieti al giudice di adottare prescrizioni di tal genere, che meglio precisino le limitazioni che accompagnano il regime degli arresti domiciliari. Si individuano, al contrario, disposizioni che consentono all'autorità giudiziaria di adattare quanto più è possibile la misura cautelare domiciliare alle peculiarità del caso concreto, in vista della salvaguardia delle varie esigenze sottostanti. In questo senso sono orientate la previsione di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., che consente al giudice di limitare i contatti dell'interessato con terze persone, e quella, di più recente introduzione, di assicurare, nella scelta del luogo degli arresti, le esigenze di tutela della persona offesa dal reato (art. 284, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Pertanto, qualora il giudice reputi che l'abitazione dell'indagato, genericamente intesa, non sia idonea, per le sue caratteristiche logistiche, a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto, come nella fattispecie in esame, può adottare disposizioni volte a restringere l'ambito spaziale di riferimento. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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