CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il ricorso, inoltre, è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha evidenziato che, dalla lettura degli atti del fascicolo, era emerso che lo stesso imputato era sceso da un'autovettura imbracciando un fucile a canne mozze, che successivamente aveva utilizzato per esplodere due colpi verso l'autovettura nella quale vi era la persona offesa. La pericolosità di tale condotta premeditata era tale da giustificare la mancata concessione della circostanza attenuante della tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando che l'imputato non ha posto in essere alcun atteggiamento collaborativo durante il procedimento. In materia di reati concernenti le armi, infatti, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 1, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239). Infine, la pena inflitta appariva congrua e proporzionata alla gravità del fatto e il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati, essendo stata la pena base determinata in misura prossima ai minimi edittali. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co