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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14132/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza in data 27 marzo 2023, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., condannando l'imputato alla multa di Euro 80,00 in aggiunta alla pena detentiva già cornminata in accoglimento dell'appello proposto dal Procurato Generale (fatto commesso in Verona il 20 aprile 2019); -rilevato che il ricorso per cassazione nell'Interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo, che denuncia il mancato accertamento di cause di non punibilità ed il vizio di motivazione, con riguardo alla pena comminata all'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 \Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza in data 27 marzo 2023, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., condannando l'imputato alla multa di Euro 80,00 in aggiunta alla pena detentiva già cornminata in accoglimento dell'appello proposto dal Procurato Generale (fatto commesso in Verona il 20 aprile 2019); -rilevato che il ricorso per cassazione nell'Interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo, che denuncia il mancato accertamento di cause di non punibilità ed il vizio di motivazione, con riguardo alla pena comminata all'imputato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 \Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 14132/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris