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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33631/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, assolveva l'imputata [OSCURATO:PERSONA] dalle condotte di peculato a lei ascritte ai punti 1, 2,3 e 4, limitatamente, in relazione al punto 4, all'acquisto di uno dei due televisori, nonché ai punti 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, e 14 del capo di imputazione perché il fatto non sussiste e, concessa l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., rideterminava la pena per la residua condotta di peculato contestata al punto 4 in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, limitando la confisca all'importo di euro 279,00 e riducendo la provvisionale in favore della parte civile ad euro mille.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 314 cod. pen., 2729 cod. civ. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente l'appropriazione di uno dei due televisori oggetto di contestazione al numero 4, mediante un illegittimo sindacato sulle modalità di uso del bene in dotazione di un ente associativo (nel caso di specie, Ordine professionale degli infermieri di Alessandria) durante l'esercizio del mandato del titolare di carica elettiva, senza spiegare in che cosa sarebbe consistito l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle istituzionali ed, anzi, evocando sul punto un onere di allegazione da parte dell'imputata circa l'effettiva destinazione del bene e utilizzando, comunque, argomentazioni contrastanti con quelle poste a fondamento della contestuale assoluzione dalla condotta di peculato avente ad oggetto l'altro schermo "[OSCURATO:PERSONA]", qualificato come dotazione di base dell'ente La motivazione resa dalla Corte di appello è, inoltre, frutto di un erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali quanto all'effettiva destinazione del bene: nessuno dei testimoni ha potuto affermare di avere visto in casa dell'imputata il televisore, che in realtà era solo uno schermo "[OSCURATO:PERSONA] TV", né che fu effettivamente l'imputata a riportarlo presso la sede dell'ente, circostanze che la Corte di appello ha ritenuto provate sulla base di mere presunzioni fondate su un unico elemento, ovvero sull'affermazione della teste Galleani che ha dichiarato di non avere mai visto il bene all'interno della sede dell'Ordine.

La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di tenere conto delle modalità operative della gestione e della custodia materiale delle dotazioni nel periodo intercorso tra il momento dell'acquisto (ottobre 2018) e la cessazione dalla carica dei consiglieri (maggio 2019), compiti di cui, peraltro, non può escludersi che fosse investita proprio la segretaria dell'ente Galleani.2 /2.2.

Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 240 e 322-ter cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca.

A fronte della specifica doglianza prospettata con l'atto di appello, con cui si era evidenziata l'inesistenza di un profitto confiscabile, la Corte di appello ha omesso di fornire qualunque motivazione sulla qualificazione del prezzo di acquisto del televisore in termini di profitto dell'agente, a fronte dell'accertata circostanza che il bene era rientrato nella disponibilità dell'ente cui, in ipotesi accusatoria, era stato sottratto.

2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2059 e 2697 cod. civ. e 538, 539 e 574 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno oggetto di provvisionale.

Con l'atto di appello era stata contestata la quantificazione del danno da parte del primo giudice che aveva proceduto ad una stima del valore complessivo dei beni, pari a ottomila euro, priva di ogni base di calcolo.

Sebbene abbia ridotto l'importo della provvisionale, la Corte di appello non ha valutato la circostanza che il bene era rientrato nella disponibilità dell'ente, ciò che preclude la configurabilità di un danno risarcibile.

Conferma della correttezza di tale assunto è rinvenibile nel fatto che la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, ha liquidato il danno in termini di danno non patrimoniale bensì morale, anche sottoforma di danno di immagine, comunque non dimostrato e non riferibile alla persona giuridica.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo è generico e meramente reiterativo delle doglianze già prospettate con l'atto di appello, oltre che versato sostanzialmente in fatto e volto a sollecitare una rivalutazione dei dati di fatto già apprezzati, con motivazione immune da vizi, dal giudice di merito.

La Corte di appello, nell'assolvere l'imputata da tutte le residue imputazioni, ha correttamente rimarcato che la mera irregolarità contabile nelle procedure di acquisto dei beni non rileva ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, dovendosi piuttosto dimostrare la finalità esclusivamente privata ed estranea a 3quelle istituzionali dell'atto. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, Rv. 279677-01).

Sulla base del richiamato principio di diritto, la Corte di appello, dopo avere esaminato i singoli acquisti di beni oggetto di imputazione, ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali, diversamente dalle altre ipotesi originariamente contestate - in relazione alle quali ha ritenuto sussistere la destinazione dei beni alle finalità istituzionali dell'ente, o comunque non provata la destinazione a finalità esclusivamente privatistiche - ha ritenuto provato il peculato quanto ad uno dei due televisori (o schermi "[OSCURATO:PERSONA] TV") di cui al punto 4 dell'imputazione, in quanto bene acquistato (insieme all'altro collocato nella sede dell'ente e in relazione al quale è intervenuta assoluzione) nel 2018 con la carta di credito in uso esclusivo alla ricorrente, nella sua qualità di Presidente dell'associazione, e mai posto a disposizione dell'ente.

Sul punto, la Corte, con argomentazioni tutt'altro che illogiche o contraddittorie, ha evidenziato che, seppure nessuno dei testimoni aveva potuto affermare di avere visto il bene a casa dell'imputata, tuttavia era certo (e non contestato dalla difesa, neppure con l'odierno ricorso) che il bene fosse stato da lei acquistato e mai portato nella sede dell'ente, e che nessuno fu informato dell'acquisto, ciò ricavandosi dalle dichiarazioni della testimone Galleani, segretaria dell'ente.

Lo schermo era, poi, improvvisamente comparso nella sede dell'ente, ove era stato portato "nottetempo" e rinvenuto occultato dietro un divano, certamente dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stata informata della denuncia sporta nei suoi confronti dall'Ordine in relazione alle irregolarità contabili, di cui era stata data lettura nel corso di una riunione del Consiglio tenuta, alla presenza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come riferito dalla teste Galleani, o, comunque, successivamente alle dimissioni dell'imputata dalla carica di Presidente, così come riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 28/07/2020.

In proposito, la Corte di appello ha evidenziato che, sebbene non vi sia certezza quanto alla data di effettivo rinvenimento del bene nella sede dell'Associazione, risulta, tuttavia, accertato che l'imputata lo acquistò nel 2018 e che lo trattenne per sé, senza portarlo presso la sede o informare altri dell'acquisto, per diversi mesi.

Alla luce di tali dati di fatto, la Corte di appello ha, correttamente, rilevato a che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, ciò che rileva, nel caso di specie, ai fini dell'affermazione di responsabilità non è il sindacato sulle modalità di utilizzo del bene, bensì l'accertata appropriazione del denaro dell'ente, speso per finalità che si sono dimostrate del tutto estranee agli scopi dell'ente medesimo, ciò che esclude anche la configurabilità del peculato d'uso. 4Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorso non si confronta, e la cui tenuta logica non è inficiata dalle censure prospettate.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Va premesso che, sebbene nelle sentenze di merito non venga specificato se la confisca del denaro sia da qualificarsi come confisca diretta o per equivalente, evocandosi nella (sola) sentenza di primo grado, in via alternativa, entrambe le forme di confisca, nel caso di specie la confisca va qualificata come confisca diretta del profitto del reato, costituito, come evidenziato nella sentenza impugnata, dal denaro di proprietà dell'ente, indebitamente speso per finalità esclusivamente privatistiche.

Soccorrono, in proposito, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini, Rv. 287756- 02), che, nell'affermare la regola secondo cui "[I]a confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto", hanno chiarito che "la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: - risulti che la somma confiscata sia proprio "quella" derivata dal reato; - si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez.

U, Focarelli, cit.; Sez.

U, Miragliotta, cit.); - sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma).

La confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato.

A mero titolo esemplificativo, non è diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di 5vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito; d) somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato." Ebbene, nel caso in esame, si verte nella fattispecie in cui sussiste la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato sia stato utilizzato, mediante l'uso della carta di credito collegata al conto° dell'ente, per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (nel caso di specie, il televisore o schermo "[OSCURATO:PERSONA] TV"), con la conseguenza che la confisca della somma di denaro, pari a euro 279,00, per la quale è risultata una immediata "metamorfosi" nel bene con essa acquistato, deve qualificarsi come confisca diretta.

3.2. Tanto premesso, va escluso che la riconsegna, da parte dell'imputata, del bene acquistato con il denaro oggetto di indebita appropriazione integri una condotta riparatoria o risarcitoria idonea ad incidere sul quantum della confisca.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[i]n tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale." (Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, Rv. 285175-01).

Come chiarito nella pronuncia appena richiamata, secondo le Sezioni Unite (Sez.

U,, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e la relativa confisca ha la finalità di ripristinare lo status quo ente così da sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore; la medesima funzione - sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito - viene ad assolvere anche la confisca per equivalente, pur connotata dal carattere afflittivo (e non preventivo che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza).

Costante è, infatti, l'affermazione che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca del profitto del reato è quello di privare l'autore del reato dei vantaggi economici che da esso derivano (usando una efficace espressione della dottrina, la confisca viene a condurre l'imputato nella "situazione zero").

Se questa, almeno nei suoi estremi essenziali, è la ratio della misura, se nedeve coerentemente desumere che, qualora il profitto conseguito attraverso il reato venga meno, successivamente alla sua commissione, per una condotta riparatoria posta in essere dal reo, la cosa pericolosa esce dal circuito dell'economia legale e non v'è, perciò, alcuna ragione che giustifichi l'ablazione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale della somma illecitamente ottenuta dal reato, poiché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione afflittiva contrastante i principi costituzionali (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, Rv. 284122, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e fa venir meno al contempo lo scopo della confisca stessa consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso (Sez. 2, n. 15218 del 21/02/2014, Rv. 259426, in tema di delitto di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S.).

In continuità con tale orientamento si pongono anche, tra le tante, Sez. 6, n. 21353 del 24/06/2020, Rv. 279286; Sez. 2, n. 36444 del 26/05/2015, Rv. 264525; Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903.

3.3. Applicando tali principi al caso in esame, deve innanzitutto escludersi che sia intervenuta sia una condotta strictu sensu restitutoria, stante la mancata restituzione della somma di denaro di cui l'imputata si è indebitamente appropriata (ciò che avrebbe eliso il quantum del profitto confiscabile) sia condotte qualificabili come risarcitorie o riparatorie.

Sotto tale profilo, nessun rilievo assume la "riconsegna" del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato, pur prescindendosi dalle modalità dell'avvenuta riconsegna, essendo irrilevante, al fine di calcolare il profitto confiscabile, che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, cit.).

Tale riconsegna, infatti, non solo non equivale a "restituzione" della somma di denaro oggetto di appropriazione, ma neppure è qualificabile come condotta riparatoria, tale essendo solo la condotta destinata definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5 - n. 2490 del 13/11/2020, Rv. 280253-01; Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187).

4. Quanto al tema della provvisionale, prospettato con il terzo motivo, di tratta di censura inammissibile. 7Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711).

5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, assolveva l'imputata [OSCURATO:PERSONA] dalle condotte di peculato a lei ascritte ai punti 1, 2,3 e 4, limitatamente, in relazione al punto 4, all'acquisto di uno dei due televisori, nonché ai punti 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, e 14 del capo di imputazione perché il fatto non sussiste e, concessa l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., rideterminava la pena per la residua condotta di peculato contestata al punto 4 in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, limitando la confisca all'importo di euro 279,00 e riducendo la provvisionale in favore della parte civile ad euro mille. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 314 cod. pen., 2729 cod. civ. e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente l'appropriazione di uno dei due televisori oggetto di contestazione al numero 4, mediante un illegittimo sindacato sulle modalità di uso del bene in dotazione di un ente associativo (nel caso di specie, Ordine professionale degli infermieri di Alessandria) durante l'esercizio del mandato del titolare di carica elettiva, senza spiegare in che cosa sarebbe consistito l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle istituzionali ed, anzi, evocando sul punto un onere di allegazione da parte dell'imputata circa l'effettiva destinazione del bene e utilizzando, comunque, argomentazioni contrastanti con quelle poste a fondamento della contestuale assoluzione dalla condotta di peculato avente ad oggetto l'altro schermo "[OSCURATO:PERSONA]", qualificato come dotazione di base dell'ente La motivazione resa dalla Corte di appello è, inoltre, frutto di un erroneo apprezzamento delle deposizioni testimoniali quanto all'effettiva destinazione del bene: nessuno dei testimoni ha potuto affermare di avere visto in casa dell'imputata il televisore, che in realtà era solo uno schermo "[OSCURATO:PERSONA] TV", né che fu effettivamente l'imputata a riportarlo presso la sede dell'ente, circostanze che la Corte di appello ha ritenuto provate sulla base di mere presunzioni fondate su un unico elemento, ovvero sull'affermazione della teste Galleani che ha dichiarato di non avere mai visto il bene all'interno della sede dell'Ordine. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di tenere conto delle modalità operative della gestione e della custodia materiale delle dotazioni nel periodo intercorso tra il momento dell'acquisto (ottobre 2018) e la cessazione dalla carica dei consiglieri (maggio 2019), compiti di cui, peraltro, non può escludersi che fosse investita proprio la segretaria dell'ente Galleani.2 /2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 240 e 322-ter cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca. A fronte della specifica doglianza prospettata con l'atto di appello, con cui si era evidenziata l'inesistenza di un profitto confiscabile, la Corte di appello ha omesso di fornire qualunque motivazione sulla qualificazione del prezzo di acquisto del televisore in termini di profitto dell'agente, a fronte dell'accertata circostanza che il bene era rientrato nella disponibilità dell'ente cui, in ipotesi accusatoria, era stato sottratto. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2059 e 2697 cod. civ. e 538, 539 e 574 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno oggetto di provvisionale. Con l'atto di appello era stata contestata la quantificazione del danno da parte del primo giudice che aveva proceduto ad una stima del valore complessivo dei beni, pari a ottomila euro, priva di ogni base di calcolo. Sebbene abbia ridotto l'importo della provvisionale, la Corte di appello non ha valutato la circostanza che il bene era rientrato nella disponibilità dell'ente, ciò che preclude la configurabilità di un danno risarcibile. Conferma della correttezza di tale assunto è rinvenibile nel fatto che la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, ha liquidato il danno in termini di danno non patrimoniale bensì morale, anche sottoforma di danno di immagine, comunque non dimostrato e non riferibile alla persona giuridica. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è generico e meramente reiterativo delle doglianze già prospettate con l'atto di appello, oltre che versato sostanzialmente in fatto e volto a sollecitare una rivalutazione dei dati di fatto già apprezzati, con motivazione immune da vizi, dal giudice di merito. La Corte di appello, nell'assolvere l'imputata da tutte le residue imputazioni, ha correttamente rimarcato che la mera irregolarità contabile nelle procedure di acquisto dei beni non rileva ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, dovendosi piuttosto dimostrare la finalità esclusivamente privata ed estranea a 3quelle istituzionali dell'atto. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, Rv. 279677-01). Sulla base del richiamato principio di diritto, la Corte di appello, dopo avere esaminato i singoli acquisti di beni oggetto di imputazione, ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali, diversamente dalle altre ipotesi originariamente contestate - in relazione alle quali ha ritenuto sussistere la destinazione dei beni alle finalità istituzionali dell'ente, o comunque non provata la destinazione a finalità esclusivamente privatistiche - ha ritenuto provato il peculato quanto ad uno dei due televisori (o schermi "[OSCURATO:PERSONA] TV") di cui al punto 4 dell'imputazione, in quanto bene acquistato (insieme all'altro collocato nella sede dell'ente e in relazione al quale è intervenuta assoluzione) nel 2018 con la carta di credito in uso esclusivo alla ricorrente, nella sua qualità di Presidente dell'associazione, e mai posto a disposizione dell'ente. Sul punto, la Corte, con argomentazioni tutt'altro che illogiche o contraddittorie, ha evidenziato che, seppure nessuno dei testimoni aveva potuto affermare di avere visto il bene a casa dell'imputata, tuttavia era certo (e non contestato dalla difesa, neppure con l'odierno ricorso) che il bene fosse stato da lei acquistato e mai portato nella sede dell'ente, e che nessuno fu informato dell'acquisto, ciò ricavandosi dalle dichiarazioni della testimone Galleani, segretaria dell'ente. Lo schermo era, poi, improvvisamente comparso nella sede dell'ente, ove era stato portato "nottetempo" e rinvenuto occultato dietro un divano, certamente dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stata informata della denuncia sporta nei suoi confronti dall'Ordine in relazione alle irregolarità contabili, di cui era stata data lettura nel corso di una riunione del Consiglio tenuta, alla presenza dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come riferito dalla teste Galleani, o, comunque, successivamente alle dimissioni dell'imputata dalla carica di Presidente, così come riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria del 28/07/2020. In proposito, la Corte di appello ha evidenziato che, sebbene non vi sia certezza quanto alla data di effettivo rinvenimento del bene nella sede dell'Associazione, risulta, tuttavia, accertato che l'imputata lo acquistò nel 2018 e che lo trattenne per sé, senza portarlo presso la sede o informare altri dell'acquisto, per diversi mesi. Alla luce di tali dati di fatto, la Corte di appello ha, correttamente, rilevato a che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, ciò che rileva, nel caso di specie, ai fini dell'affermazione di responsabilità non è il sindacato sulle modalità di utilizzo del bene, bensì l'accertata appropriazione del denaro dell'ente, speso per finalità che si sono dimostrate del tutto estranee agli scopi dell'ente medesimo, ciò che esclude anche la configurabilità del peculato d'uso. 4Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorso non si confronta, e la cui tenuta logica non è inficiata dalle censure prospettate. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che, sebbene nelle sentenze di merito non venga specificato se la confisca del denaro sia da qualificarsi come confisca diretta o per equivalente, evocandosi nella (sola) sentenza di primo grado, in via alternativa, entrambe le forme di confisca, nel caso di specie la confisca va qualificata come confisca diretta del profitto del reato, costituito, come evidenziato nella sentenza impugnata, dal denaro di proprietà dell'ente, indebitamente speso per finalità esclusivamente privatistiche. Soccorrono, in proposito, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini, Rv. 287756- 02), che, nell'affermare la regola secondo cui "[I]a confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto", hanno chiarito che "la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: - risulti che la somma confiscata sia proprio "quella" derivata dal reato; - si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez. U, Focarelli, cit.; Sez. U, Miragliotta, cit.); - sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma). La confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato. A mero titolo esemplificativo, non è diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di 5vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito; d) somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato." Ebbene, nel caso in esame, si verte nella fattispecie in cui sussiste la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato sia stato utilizzato, mediante l'uso della carta di credito collegata al conto° dell'ente, per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (nel caso di specie, il televisore o schermo "[OSCURATO:PERSONA] TV"), con la conseguenza che la confisca della somma di denaro, pari a euro 279,00, per la quale è risultata una immediata "metamorfosi" nel bene con essa acquistato, deve qualificarsi come confisca diretta. 3.2. Tanto premesso, va escluso che la riconsegna, da parte dell'imputata, del bene acquistato con il denaro oggetto di indebita appropriazione integri una condotta riparatoria o risarcitoria idonea ad incidere sul quantum della confisca. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[i]n tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale." (Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, Rv. 285175-01). Come chiarito nella pronuncia appena richiamata, secondo le Sezioni Unite (Sez. U,, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e la relativa confisca ha la finalità di ripristinare lo status quo ente così da sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore; la medesima funzione - sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito - viene ad assolvere anche la confisca per equivalente, pur connotata dal carattere afflittivo (e non preventivo che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza). Costante è, infatti, l'affermazione che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca del profitto del reato è quello di privare l'autore del reato dei vantaggi economici che da esso derivano (usando una efficace espressione della dottrina, la confisca viene a condurre l'imputato nella "situazione zero"). Se questa, almeno nei suoi estremi essenziali, è la ratio della misura, se nedeve coerentemente desumere che, qualora il profitto conseguito attraverso il reato venga meno, successivamente alla sua commissione, per una condotta riparatoria posta in essere dal reo, la cosa pericolosa esce dal circuito dell'economia legale e non v'è, perciò, alcuna ragione che giustifichi l'ablazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale della somma illecitamente ottenuta dal reato, poiché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione afflittiva contrastante i principi costituzionali (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, Rv. 284122, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e fa venir meno al contempo lo scopo della confisca stessa consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso (Sez. 2, n. 15218 del 21/02/2014, Rv. 259426, in tema di delitto di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S.). In continuità con tale orientamento si pongono anche, tra le tante, Sez. 6, n. 21353 del 24/06/2020, Rv. 279286; Sez. 2, n. 36444 del 26/05/2015, Rv. 264525; Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903. 3.3. Applicando tali principi al caso in esame, deve innanzitutto escludersi che sia intervenuta sia una condotta strictu sensu restitutoria, stante la mancata restituzione della somma di denaro di cui l'imputata si è indebitamente appropriata (ciò che avrebbe eliso il quantum del profitto confiscabile) sia condotte qualificabili come risarcitorie o riparatorie. Sotto tale profilo, nessun rilievo assume la "riconsegna" del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato, pur prescindendosi dalle modalità dell'avvenuta riconsegna, essendo irrilevante, al fine di calcolare il profitto confiscabile, che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, cit.). Tale riconsegna, infatti, non solo non equivale a "restituzione" della somma di denaro oggetto di appropriazione, ma neppure è qualificabile come condotta riparatoria, tale essendo solo la condotta destinata definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5 - n. 2490 del 13/11/2020, Rv. 280253-01; Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187). 4. Quanto al tema della provvisionale, prospettato con il terzo motivo, di tratta di censura inammissibile. 7Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). 5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33631/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris